MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 28 aprile 2025

Approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) una proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;

b) Agenzia: l’Agenzia delle entrate;

c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;

d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;

e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA;

g) Regolamento: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2

(Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale)

1. È approvata, in applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

2. Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

4. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Art. 3

(Oggetto e ambito temporale)

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;

b. il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;

c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.

2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

Art. 4

(Cessazione degli effetti del concordato)

1. In base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Art. 5

(Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025)

1. L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

Art. 6

(Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato ai sensi dell’art. 22, p. 2, lett. b) del Regolamento)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le misure previste all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

Art. 7

(Misure per graduare la proposta di concordato)

1. AI fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1.

2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato come al medesimo comma 1.

Art. 8

(Effetti finanziari)

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.