La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha riaffermato il principio secondo cui “in tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie; la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c. (cfr. Cass. n. 16784/2020; conf. Cass. n. 17231/2020; v. anche Cass. n. 1665/2022, n. 13865/2019, n. 2518/2023), essendo precluso al datore di lavoro di irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal CCNL applicato al rapporto in relazione ad una determinata infrazione (Cass. n. 6165/2016, n. 9223/2015; cfr. anche Cass. n. 2830/2016)”
La vicenda ha riguardato un lavoratore dipendente di una società a responsabilità limitata, a cui veniva notificato il licenziamento disciplinare. Il dipendete impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, respingeva la domanda proposta dal lavoratore per l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento. La Corte di appello confermava la decisione del Tribunale. In particolare, i giudici di appello, hanno ritenuto che il quadro probatorio raccolto dimostrava la fondatezza dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore per la violazione delle procedure previste per le spedizioni. Il lavoratore, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di appello hanno rigettato il ricorso.
Per gli Ermellini “Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato, secondo un costante insegnamento (da ultimo, v. Cass. n. 36427 del 2023, Cass. n. 6468 del 2024), è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003).”
Inoltre per il Supremo consesso ” la valutazione in ordine alla suddetta proporzionalità, implicante inevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hanno dato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sul punto della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811 del 2020); tale pronuncia ribadisce, poi, che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata – che è il frutto di selezione e di valutazione di una pluralità di elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 (nel caso di specie, fra l’altro, vietata da una pronuncia c.d. doppia conforme), deve denunciare l’omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016).”