INPS – Messaggio n. 1401 del 5 aprile 2025
Prestazione Universale – Controlli da parte delle Strutture territoriali dell’INPS sui requisiti di accesso e gestione degli arretrati – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti
Premessa
L’articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ha introdotto, in via sperimentale e per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale.
Con i messaggi n. 4490 del 30 dicembre 2024 e n. 949 del 18 marzo 2025 sono state fornite le prime indicazioni relative ai requisiti per il riconoscimento del diritto alla Prestazione Universale.
Con il presente messaggio, anche alla luce della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del decreto 21 febbraio 2025 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante: “Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti”, si forniscono ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.
- Controlli automatizzati centralizzati sui requisiti di accesso alla prestazione
Come evidenziato nel messaggio n. 4490/2024, possono accedere alla Prestazione Universale le persone anziane non autosufficienti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
- a) età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
- b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2024, n. 200;
- c) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
- d) la titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, comma primo, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29/2024.
A seguito dell’inoltro della domanda la procedura provvede a effettuare i primi controlli automatizzati sui requisiti di accesso, riguardanti i seguenti aspetti:
– valore dell’ISEE sociosanitario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro;
– titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento;
– composizione del nucleo familiare ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo;
– verifica della presenza di un verbale di disabilità relativo al familiare indicato nel questionario.
Si precisa che la procedura informatica è predisposta in modo da porre in evidenza alla Struttura territoriale solo le posizioni per le quali non è possibile completare a livello centrale l’istruttoria inerente ai requisiti amministrativi, ovvero quelle per le quali almeno un controllo ha dato esito negativo.
1.1 Controllo sull’attestazione ISEE
Il richiedente la prestazione, come precisato nel precedente paragrafo, deve essere in possesso di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), non superiore a 6.000 euro.
Per i soli mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025 è possibile, in mancanza di un ISEE sociosanitario in corso di validità, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre 2024. Dal mese di marzo 2025 il beneficiario deve essere in possesso dell’ISEE in corso di validità per l’anno 2025, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione. In caso di sospensione della prestazione, il pagamento sarà nuovamente erogato con regolarità, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova DSU e in presenza di una attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro, valida per l’anno 2025, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso in cui la nuova DSU determini una attestazione ISEE superiore a 6.000 euro, il beneficio decade a decorrere dal mese di marzo (NOTA 1).
La procedura centralizzata è impostata per verificare, preliminarmente, la presenza di un’attestazione ISEE nello stato “Completa e attestata”. Nell’ipotesi in cui il controllo automatizzato rileva la presenza di un’attestazione ISEE avente un valore superiore a 6.000 euro o un’attestazione ISEE nello stato “difforme/con omissioni/non valido/ o assente”, la domanda viene inoltrata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS per i relativi accertamenti di competenza.
La Struttura territorialmente competente dell’Istituto procede a effettuare le opportune verifiche, anche tramite contatti diretti con il richiedente o l’Istituto di patronato di riferimento, ai fini dell’eventuale sistemazione della problematica riscontrata. Nel caso in cui sia confermata l’assenza di un’attestazione ISEE non superiore a 6.000 euro la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la motivazione dettagliata relativa al controllo “ISEE socio-sanitario non superato” nell’apposito campo libero.
Se, invece, il richiedente dimostra di essere in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 6.000,00 euro la Struttura territorialmente competente procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica. In tali casi è possibile inserire anche una diversa data di scadenza della forzatura nel caso in cui le problematiche che hanno portato all’utilizzo della funzione non possano essere risolte in tempi brevi.
È altresì attribuita alle Strutture territoriali l’istruttoria delle domande con presenza di ISEE corrente, ai fini delle opportune verifiche in ordine alla coerenza della predetta attestazione.
1.2 Controllo sul pagamento dell’indennità di accompagnamento
Il controllo centralizzato relativo alla titolarità del diritto all’indennità di accompagnamento è effettuato sulla base delle informazioni a disposizione negli archivi dell’Istituto. Se la procedura verifica la presenza del pagamento dell’indennità di accompagnamento, il controllo è positivo. Qualora, invece, il pagamento dell’indennità di accompagnamento non risulti presente, la domanda viene posta in evidenza alla Struttura territorialmente competente per la relativa istruttoria.
La Struttura territorialmente competente deve verificare l’eventuale presenza delle condizioni per il pagamento dell’indennità di accompagnamento (ad esempio, contenzioso definito in corso di liquidazione, sospensione, ecc.). Nel caso in cui l’esito del controllo sia positivo la Struttura territoriale procede a forzare manualmente il controllo, inserendo la relativa motivazione specifica. In tali casi è possibile inserire anche una diversa data di scadenza della forzatura nel caso in cui le problematiche che hanno portato all’utilizzo della funzione non possano essere risolte in tempi brevi.
Nell’ipotesi in cui la verifica dia, invece, esito negativo la Struttura territorialmente competente invia il provvedimento di reiezione inserendo la seguente motivazione dettagliata relativa al controllo: “Non risulta titolare dell’indennità di accompagnamento” nell’apposito campo libero.
1.3 Controlli delle risposte fornite dal richiedente nel questionario inserito nella domanda. Composizione del nucleo familiare e verifica della presenza di persone con disabilità
La procedura centralizzata di gestione delle domande verifica le dichiarazioni riportate nel questionario inserito nell’istanza. In particolare, viene verificata la congruità di quanto dichiarato rispetto a quanto presente nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e rispetto alla presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità tramite controlli negli archivi dell’Istituto.
In entrambi i casi, qualora il controllo dia esito negativo è compito della Struttura territorialmente competente effettuare gli opportuni accertamenti.
Qualora dalle verifiche venga confermato quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda la Struttura territorialmente competente può inserire l’esito con la relativa motivazione. Nel caso in cui venga, invece, riscontrata la correttezza dell’esito automatizzato, la Struttura territorialmente competente deve confermarlo tramite l’apposita funzione presente in procedura, con il conseguente adeguamento del punteggio attribuito nella valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Solo successivamente alla sistemazione di tutte le anomalie riscontrate attraverso i controlli automatizzati la domanda viene posta a disposizione del Centro medico legale per la valutazione di competenza secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del messaggio n. 949/2025.
- Gestione degli arretrati della quota integrativa: assegno di assistenza
Come illustrato nei messaggi n. 4490/2024 e n. 949/2025 la Prestazione Universale è composta da:
- a) una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge n. 18/1980, sulla quale trova applicazione il comma terzo del medesimo articolo 1 della legge n. 18/1980;
- b) una quota integrativa definita assegno di assistenza, fino a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
– la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
– la quota integrativa – assegno di assistenza viene erogata con specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Sistema di pagamenti”.
Con il provvedimento di liquidazione vengono comunicati, al richiedente, la decorrenza della prestazione e l’importo della rata relativa all’assegno di assistenza corrente, nonché l’importo degli eventuali arretrati spettanti, relativi al periodo dal mese di decorrenza della prestazione al mese precedente dell’inizio dei pagamenti correnti. Il rilascio di tale funzionalità, attualmente in corso di implementazione, sarà comunicato con successivo messaggio.
Tenuto conto che la normativa prevede un obbligo di rendicontazione della spesa sostenuta è necessario che, ai fini del pagamento degli arretrati, il richiedente e/o l’Istituto di patronato trasmettano all’INPS la documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel periodo di riferimento degli arretrati, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda.
Come indicato al paragrafo 5 del messaggio n. 949/2025, ai fini della rendicontazione è necessario allegare la seguente documentazione:
- per i rapporti di lavoro domestico, oltre al contratto sottoscritto dalle parti, deve essere allegata copia delle buste paga quietanzate relative al periodo di riferimento degli arretrati;
- nel caso di acquisti di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, devono essere allegate le copie delle relative fatture elettroniche debitamente quietanzate o comprensive della ricevuta di pagamento.
Si ricorda che le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno del medesimo mese.
In entrambi i casi, per poter allegare la documentazione per la rendicontazione della spesa relativa alla quota integrativa, il richiedente deve selezionare la domanda di Prestazione Universale, accedere alla sezione “Variazioni e integrazioni” ed entrare nella pagina di modifica relativa agli allegati. In tale sezione si può selezionare la tipologia di documento da allegare secondo le modalità ivi indicate; con successivo messaggio si comunicherà l’attivazione di tale funzione di allegazione.
In sede di allegazione, inoltre, il richiedente deve dichiarare che per le spese rendicontate non ha richiesto rimborsi ad altro Ente pubblico (NOTA 2).
Ai fini dello sblocco delle singole rate arretrate la Struttura territorialmente competente deve verificare la correttezza e completezza della documentazione allegata, nonché la coerenza degli importi richiesti e nel caso di rapporto di lavoro domestico deve effettuare anche i controlli circa la corretta costituzione del rapporto di lavoro, per almeno 15 ore settimanali, e l’eventuale pagamento dei contributi qualora scaduti i relativi termini di legge. La Struttura territorialmente competente può procedere allo sblocco della singola rata a seguito del controllo della documentazione giustificativa allegata per il mese verificato. Tale operazione deve essere fatta per tutte le rate arretrate accantonate.
Qualora dal controllo emergano delle incongruenze la Struttura territorialmente competente procede a inserire l’esito negativo in procedura, ai fini del blocco definitivo delle singole mensilità per le quali siano state rilevate anomalie. Una volta esaurita la fase del controllo e sbloccati gli arretrati viene inviata una lettera all’interessato contenente l’esito dei controlli e la relativa motivazione, e i ratei spettanti.
Con successivo messaggio si comunicherà il rilascio nella procedura intranet a disposizione delle Strutture territoriali, delle funzionalità utili per il pagamento e per la gestione degli arretrati.
- Istruzioni contabili
La Prestazione Universale, come stabilito dal citato decreto legislativo n. 29/2024, è esente da imposizione fiscale, non soggetta a pignoramento ed è composta da una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge n. 18/1980 e da una quota integrativa definita assegno di assistenza.
In ordine alle rilevazioni contabili della quota fissa vengono utilizzate le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento.
In riferimento, invece, alla quota integrativa, denominata assegno di assistenza, la stessa viene erogata tramite apposito pagamento predisposto dalla procedura telematica dei pagamenti accentrati e per essa si utilizzeranno i seguenti conti istituiti nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAZ (gestione oneri vari):
GAZ30122 – per rilevare l’onere per la quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza – articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;
GAZ10122 – per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari, per la quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza – articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del nuovo codice di bilancio “3319
– Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazione universale “assegno di assistenza” – art. 34-36 DLgs 29/2024 – GAZ”.
L’eventuale riemissione dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la stessa procedura dei pagamenti accentrati al nuovo conto di debito GPA10384.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate o reintroitate si istituisce il conto:
GAZ24284 – Entrate varie – recupero e/o rentroito della quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza – articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni” il codice di bilancio “1367 – Recupero della Prestazione universale “assegno di assistenza” – art. 34-36 DLgs 29/2024 – GAZ”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto in uso GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1367” evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale. Nell’Allegato n. 1 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GAZ30122 |
| Denominazione completa | Onere per la quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza – articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 |
| Denominazione abbreviata | ONERE PRESTAZ.UNIVERSALE ASS.ASSIST-ART.34-36 DLGS.29/24 |
| Validità e Movimentabilità | Mese 05 – Anno 2025 /M. P |
| Capitolo/Voce di bilancio | 2U1205136 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GAZ10122 |
| Denominazione completa | Debito verso i beneficiari della quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza» – articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 |
| Denominazione abbreviata | DEB/BEN.PRESTAZ.UNIVERS.ASS.ASSIST-A34-36 DLGS29/24 |
| Validità e Movimentabilità | Mese 05 – Anno 2025 /M. P |
| Capitolo/Voce di bilancio | 2U1205136 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GAZ24122 |
| Denominazione completa | Entrate varie – Recupero e/o reintroito della quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza», sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza – articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 |
| Denominazione abbreviata | REC/REN.PRESTAZ.UNIVERS.ASS.ASSIST-A34-36 DLGS29/24 |
| Validità e Movimentabilità | Mese 05 – Anno 2025 /M. S |
| Capitolo/Voce di bilancio | 2E1309001 |
| Tipo variazione | I |
| Codice conto | GPA10384 |
| Denominazione completa | Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura automatizzata, della quota integrativa della Prestazione Universale definita «assegno di assistenza – articoli dal 34 al 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 |
| Denominazione abbreviata | DEB.RIEM.PREST.UNIVERS.ASS.ASSIST-ART34-36 DLGS 29/24 |
| Validità e Movimentabilità | Mese 05 – Anno 2025 /M. P |
| Capitolo/Voce di bilancio | 8E2320099/8U2220099/PNE112013 |
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Note:
(1) Cfr. l’articolo 2, comma 4, del decreto 21 febbraio 2025, che prevede che: “In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è effettuata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per le domanda presentate fino al mese di febbraio 2026 e per quelle in corso di pagamento, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2025, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi”.
(2) Cfr. il messaggio n. 949/2025 nell’ambito dell’esercizio del diritto di opzione, laddove si precisa che: “[…] In tale senso la procedura verrà implementata con l’invio automatico della comunicazione agli ATS di riferimento dell’informazione relativa all’opzione esercitata dall’interessato. Nelle more ciascuna Sede dovrà procedere a trasmettere specifica PEC agli ATS competenti ai fini della notifica della dichiarazione rilasciata dal richiedente la Prestazione Universale nel caso di accoglimento della relativa domanda (elenco consultabile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “Ambiti Territoriali Sociali”). Analoga comunicazione via PEC sarà comunque trasmessa agli ATS anche in caso di dichiarazione negativa ai fini del controllo di veridicità della dichiarazione rilasciata”.