CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10891 depositata il 24 aprile 2025
Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Articolo 7 legge n. 300/1970 – Sanzioni disciplinari – Attendibilità del teste – Omesso esame di un fatto decisivo – Principio di soccombenza – Rigetto
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Caltanissetta, in sede di secondo giudizio di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 7451 del 2023, ha accertato la legittimità – già ritenuta in prime cure – del licenziamento disciplinare intimato il 3 novembre 2008 dalla società (…) srl (oggi P. spa) a D.B., operaio addetto a mansioni di pulizia;
2. la Corte, dopo aver ritenuto – sulla scorta del principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente – che nessuna decadenza poteva dirsi consumata in quanto l’impugnazione del licenziamento era stata “sostanzialmente inviata dal lavoratore, per mezzo dell’Avv. G.”, ha scrutinato le risultanze istruttorie in relazione all’asserito difetto di giusta causa di licenziamento; all’esito ha espresso il convincimento che “da quanto precede deve ritenersi che parte datoriale abbia fornito tutti gli elementi idonei a giustificare il licenziamento irrogato per giusta causa, tenuto conto dell’inadempimento della prestazione lavorativa, della oggettiva gravità delle espressioni ingiuriose utilizzate dal B. nei confronti di parte datoriale, dei reiterati richiami al rispetto delle norme aziendali (obbligo di indossare la divisa)”;
la Corte, infine, ha condannato il B. al pagamento delle spese di tutti i gradi del processo “in ragione della sua soccombenza all’esito finale del giudizio”;
3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società, che ha anche comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. i motivi di ricorso principale possono essere sintetizzati come di seguito;
1.1. il primo denuncia la nullità della sentenza per vizio di carenza grafica della motivazione e motivazione apparente in relazione alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in combinato con l’art. 156 c.p.c., per avere la Corte omesso di valutare e motivare in ordine alla sussistenza degli addebiti fondanti il licenziamento, nello specifico i fatti relativi alle giornate dell’08.10.2008 e 09.10.2008, soffermandosi piuttosto sui fatti oggetto di pregresse sanzioni disciplinari;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 300/70, per avere la Corte ritenuto fondato il licenziamento anche sulla base della sanzione inflitta con provvedimento del 03.04.2008, da ritenersi invece sospesa, dunque non integrante recidiva e non utilizzabile al fine di invocare una pluralità di condotte idonee a legittimare il recesso, in ragione dell’impugnazione della stessa innanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato;
1.3. il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato con l’art. 156 c.p.c., in ordine alla illogicità della motivazione relativamente all’attendibilità dei testi;
1.4. il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte valutato come il dipendente non si fosse recato presso gli uffici dell’azienda per consegnare il certificato di malattia, per converso inviato via fax, smentendo così la ricostruzione della lettera di licenziamento in riferimento all’asserita minaccia rivolta al datore in concomitanza della consegna del certificato medico;
1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di condanna alle spese dei gradi di giudizio precedenti, lamentando l’omessa compensazione, anche parziale, delle stesse;
2. il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. avuto riguardo al primo motivo di gravame, come noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi solo laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; in conformità, tra le tante, Cass. n. 6758 del 2023);
il che, a giudizio del Collegio, non ricorre nella specie in quanto è percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere fondati gli addebiti nel loro complesso e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente;
2.2. il secondo motivo è infondato; opportuno premettere che la richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, in relazione alle sanzioni irrogate per determinate mancanze, non preclude al giudice di tener conto – in sede di verifica della legittimità del recesso del datore di lavoro – delle sanzioni predette, a prescindere dalla recidiva; quindi, la mera impugnativa innanzi al collegio arbitrale non è preclusiva, ma il giudice può farne una valutazione complessiva nel merito (cfr. Cass. n. 8973 del 1991; Cass. n. 3915 del 1996; Cass. n. 7719 del 2016).
Ne discende l’inconfigurabilità della violazione di legge denunciata, avendo la Corte esaminato nel complesso le sanzioni irrogate al lavoratore, posto che la sospensione non preclude la possibilità di tenerne conto, congiuntamente alle altre, ai fini dell’integrazione di un più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento;
2.3. il terzo motivo è inammissibile; in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7763 del 2010; Cass. n. 7623 del 2016).
Ciò posto parte ricorrente lamenta una insussistente “illogicità” della motivazione che si risolve in una critica in ordine all’apprezzamento svolto dalla Corte circa la valutazione dell’attendibilità dei testi, come tale sottratto al sindacato di legittimità;
invero, il Collegio nisseno ha plausibilmente motivato in punto di inattendibilità del teste D.M., in ragione della contraddittorietà della testimonianza resa, avendo lo stesso affermato di aver assistito alla discussione, oggetto di contestazione, in una fascia oraria incompatibile con l’orario effettivo e pacifico dell’avvenimento;
2.4. il quarto motivo, con cui si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, è parimenti inammissibile; parte ricorrente evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. novellato senza tenere in alcun conto gli insegnamenti di questa Corte che hanno rigorosamente interpretato la disposizione (Cass. SS.UU. n. 8053/2014 e n. 22232/2016 già citate);
in particolare, ci si duole della mancata valorizzazione di una circostanza, priva del requisito della decisività ai fini del giudizio, a fronte di una valutazione complessiva delle condotte tenute dal dipendente; infatti, la Corte territoriale, in considerazione della pluralità di addebiti, ha ritenuto che la gravità dell’avvenimento relativo alla discussione con il datore, alla luce delle due precedenti sanzioni disciplinari, fosse di per sé idoneo ad integrare la giusta causa di licenziamento, delineando un profilo di inadempienza e insubordinazione del lavoratore tanto grave, per le modalità concrete, da minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario;
pertanto, la censura si risolve in una surrettizia richiesta di rivalutazione dei fatti fondanti la sanzione espulsiva e la loro proporzionalità disciplinare, come tale insuscettibile di riesame in sede di legittimità;
2.5. il quinto motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese giudiziali, è da respingere; giova premettere come, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia rimessa anche per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte» (Cass. SS.UU. n. 32096 del 2022);
ciò posto, chiarito che la vittoria nel giudizio di Cassazione non garantisce alla parte la ripetizione delle relative spese, né la sottrae al rischio della condanna in favore della controparte, la Corte ha correttamente applicato il principio della soccombenza secondo l’esito finale della lite, mentre non è qui sindacabile la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale;
3. pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.