CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 11245 depositata il 29 aprile 2025

Cartella di pagamento – Definizione agevolata dei carichi pendenti – Violazione di norme di legge – Contributo unificato – Ricorsi principale e incidentale – Inammissibilità del ricorso

Fatti di causa

1.Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento emessa a carico della Provincia di Foggia ed avente ad oggetto contributi di bonifica richiesti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata per l’anno 2016, nonché ulteriori importi richiesti dal MEF.

La CTR, ritenuta sussistere un’ipotesi di violazione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ha disposto il rinvio alla CTP.

Il Consorzio ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il MEF ha depositato ricorso incidentale adesivo al ricorso principale.

La Provincia di Foggia ha depositato controricorso.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.

Motivi di diritto

1.Con il primo motivo di ricorso principale, il consorzio denuncia violazione degli artt. 327 c.p.c. e 39 D.Lgs. n. 546/1992, nonché nullità della sentenza, sul presupposto che la mancata costituzione nel giudizio di appello era derivato dalla omessa notifica dell’atto di impugnazione, come inferibile dal mancato deposito dell’avviso di ricevimento; si assume che a fronte dell’omessa notificazione dell’atto di appello, il decidente avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione o al più disporre l’integrazione del contraddittorio, ma non rinviare la causa al primo giudice ex art. 59 D.Lgs. 546/1992.

2.Con la seconda censura, il consorzio prospetta violazione degli artt. 14 e 59 D.Lgs. 546/1992 nonché degli artt. 40 del D.P.R. n. 433/1988 e 39 D.Lgs. 11271999, ex art. 360, primo comma, nn.3)e 4) c.p.c.; sostenendo di essersi costituito in giudizio attraverso la chiamata in causa, che la provincia ha accettato il contraddittorio partecipando all’udienza del 21 aprile 2017; che, dunque correttamente la concessionaria ha chiamato in causa l’ente impositore senza la necessità della preventiva autorizzazione del giudice.

3.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso incidentale adesivo al ricorso principale svolgendo due motivi, con cui censura l’apparenza motivazionale della sentenza di appello e replica il secondo motivo di ricorso principale proposto dal consorzio.

4.Nelle more, il Consorzio, in data 12.11.2024, ha comunicato che la Provincia di Foggia ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, tra i quali risulta anche la cartella di pagamento n. 04320160012981013000 oggetto del presente giudizio e che l’ente ha altresì rinunciato al ricorso, non volendo dare ulteriore impulso al decisum della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione, essendo cessata la materia del contendere.

4.1.In data 4 dicembre 2014, il Ministero ha rinunciato al ricorso incidentale.

5.L’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 prevede che ..L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti… L’art. 1, comma 232, prevede che il pagamento delle somme dovute, oggetto della comunicazione dell’agente della riscossione prevista dall’art. 1, comma 241, è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.

Tuttavia, nel caso in esame, ancorché il consorzio abbia dato atto della presentazione della domanda di definizione agevolata, non risulta aver prodotto la documentazione relativa alla domanda ed attestante l’intervenuto pagamento delle rate.

6. Può comunque pervenirsi ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata nelle suindicate memorie, contenenti altresì la rinunzia del ricorrente alla decisione nel merito che non necessita di accettazione ad opera della controparte (Provincia di Foggia) (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140).

7. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti (Cass. n. 10198/2018; Cass. n.29763/2024).

8.Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (vedi Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass del 27/04/2018, n. 10198; Cass. del 07/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese del giudizio.