CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10884 depositata il 24 aprile 2025

Licenziamento – Giusta causa – Carattere discriminatorio e/o ritorsivo – Responsabilità della società – Danno all’integrità psico-fisica – Insubordinazione – Contestazione disciplinare – Diritto di critica – Immagine aziendale – Procedura disciplinare – Rigetto

Rilevato che

1.- G.D.U. era stato dipendente della M.D. S.p.A. con qualifica di dirigente sin dall’01/08/2003 e, dal 07/01/2014, aveva svolto funzioni di dirigente dell’area “Amministrativa e Contabile”, con compiti di gestione e controllo di tutte le attività economiche e finanziarie della società.

Con nota trasmessa a mezzo pec del 19/05/2020 la datrice di lavoro gli aveva contestato in via disciplinare quattro condotte (aver utilizzato per iscritto espressioni allusive ed offensive per gli amministratori, i sindaci, il revisore dei conti e per tutta la struttura aziendale, fatta eccezione per alcuni dipendenti ritenuti “suoi unici interlocutori”; aver mostrato la propria determinazione ad avocare a se ingiustamente funzioni appartenenti al legale rappresentante della società; aver inviato lettera aperta pubblicata sul giornale “I.Q.D.M.” del 04/05/2020 , nella quale aveva adoperato espressioni allusive, offensive, false, tendenziose e lesive dell’immagine e del buon nome della società, aveva violato la riservatezza in ordine ai contenziosi esistenti fra la società ed il suo unico socio, aveva violato i limiti di verità, continenza e pertinenza delle notizie comunicate; aver partecipato in data 15/05/2020 alla trasmissione “I.M.V.”, sulla emittente T.M., nella quale aveva ripetuto i contenuti della precedente lettera aperta).

Poi, con nota inviata a mezzo pec del 26/06/2020 la società lo aveva licenziato per giusta causa.

Il D.U. adìva il Tribunale di Campobasso sostenendo la nullità e l’illegittimità del licenziamento per il suo carattere discriminatorio e/o ritorsivo; per l’insussistenza ed irrilevanza disciplinare delle presunte condotte e violazioni contestate e sanzionate; per violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970, per non avere il datore di lavoro compiutamente e correttamente svolto l’audizione del lavoratore in contraddittorio; per genericità delle contestazioni disciplinari; per sproporzione della sanzione espulsiva irrogata; per mancata affissione del codice disciplinare; per l’assenza di autorizzazione della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 23, lettera j) dello statuto societario; per mancata sottoscrizione autografa della lettera di licenziamento; per errata indicazione nel modello Unilav di licenziamento della data del 25/06/2020, in luogo di quella corretta del 26/06/2020.

Pertanto chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, la condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti nonché al pagamento in proprio favore dell’indennità risarcitoria, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; in subordine, la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria sostitutiva della reintegra, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; in ogni caso chiedeva la condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, pari a dodici mesi di retribuzione, e dell’indennità supplementare, pari anch’essa a dodici mesi di retribuzione, entrambe previste dal CCNL applicabile; l’accertamento della responsabilità esclusiva della società nella causazione del danno all’integrità psico-fisica di esso lavoratore, alla vita di relazione, morale, all’immagine, alla reputazione ed alla professionalità, e la condanna della stessa al risarcimento dei predetti danni quantificati nella somma di euro 700.000,00, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma, accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2.- Costituitosi il contraddittorio, la società contestava tutti i motivi di impugnazione ed eccepiva che la mancata sottoscrizione della lettera di licenziamento non inficiava la legittimità dello stesso, in quanto esibita nel giudizio. Al riguardo invocava Cass. n. 12106/2017.

3.- All’esito della fase c.d. sommaria, introdotta dalla legge n. 92/2012, il Tribunale rigettava le domande, escludendo sia i motivi illeciti determinanti, in quanto non indicati dal ricorrente, sia la natura discriminatoria, dal momento che il ruolo di sindacalista del ricorrente era estraneo alla vicenda dedotta in giudizio e irrilevante, poiché egli non aveva mai svolto attività sindacale), sia infine il carattere ritorsivo, in quanto configurabile solo ove i comportamenti sanzionati fossero stati inesistenti o non lesivi, ciò che non era stato invece provato dal lavoratore.

Il Giudice riteneva altresì che le affermazioni del dirigente, contenute nella lettera aperta al giornale e rese nel corso dell’intervista televisiva, superassero i limiti della continenza e pertinenza imposti per un esercizio lecito del diritto di critica.

Infine riteneva che l’aver il dirigente perseverato nell’ostacolare l’attuazione della Convenzione con la Regione Molise, ordinando al proprio team di non eseguire i pagamenti, arrogandosi una prerogativa spettante all’amministratore delegato, integrasse appieno la giusta causa di licenziamento.

Con sentenza il Tribunale rigettava l’opposizione del D.U. e confermava l’ordinanza.

4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal D.U.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) il giudice di secondo grado, in forza del c.d. effetto devolutivo che caratterizza il mezzo d’impugnazione dell’appello – il che vale anche per il reclamo – viene investito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, nei limiti dei motivi specifici dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c., dovendosi intendere come rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le eccezioni e le domande non accolte, che non siano espressamente riproposte in appello dalle parti;

b) i nove motivi di reclamo concernono soltanto le condotte contestate sub III e IV della contestazione disciplinare, riferentesi alla lettera aperta apparsa sul giornale “I.Q.D.M.” del 4 maggio 2020 ed all’intervista rilasciata nella trasmissione “I.M.V.” del 15 maggio 2020;

c) quindi è fondata l’eccezione di giudicato, sollevata dalla reclamata, in ordine ai fatti contestati sub I e II della contestazione disciplinare del 19/5/2020 relativi alla grave insubordinazione del D.U. nei confronti della società, concretizzatasi nell’avere impartito ai suoi sottoposti l’ordine di non dare esecuzione alla Convenzione sottoscritta con la Regione Molise;

d) i motivi di impugnazione devono essere specifici e non è possibile effettuare un generico richiamo alle difese formulate nel primo grado di giudizio;

e) del pari sono passati in giudicato i capi della sentenza di primo grado, con cui sono stati esclusi la sussistenza di un motivo illecito determinante e il carattere ritorsivo del licenziamento, in quanto non investiti da alcuna censura, né generica, né specifica;

f) ad abundantiam anche questa Corte ritiene che i primi due gruppi di condotte contestate al dirigente siano connotate da gravità tale da ledere irrimediabilmente l’essenziale rapporto fiduciario;

g) con tali condotte il D.U. ha manifestato il suo dissenso non nelle competenti sedi societarie (es. CdA, a cui il D.U. partecipava) ma con modalità tali da palesare la propria insubordinazione ai danni dell’Amministratore Delegato a tutti i dipendenti, ai sindaci ed ai revisori contabili;

h) tali condotte indubbiamente rivestono i caratteri propri della insubordinazione;

i) con riguardo alle altre condotte oggetto di reclamo, le affermazioni del D.U. hanno certamente travalicato i limiti del diritto di critica individuati dalla giurisprudenza;

j) sul piano della continenza formale le espressioni adoperate sono connotate da toni ingiuriosi e da significati fortemente allusivi ad una collusione tra governance della società e socio unico;

k) sul piano della continenza sostanziale e quindi della veridicità, nessuna prova ha fornito il D.U. circa i fatti da lui dichiarati, poiché non risulta che l’atto convenzionale sia stato dichiarato illegittimo dall’autorità giudiziaria, né che la società sia stata effettivamente assoggettata a procedura fallimentare, né che i dipendenti siano stati licenziati;

l) è stato inoltre violato il limite esterno alla critica considerato, in particolare, che le affermazioni del D.U. hanno sortito unicamente l’effetto di danneggiare la società datrice di lavoro, senza soddisfare alcun interesse giuridicamente rilevante;

m) se il D.U. riteneva che la convenzione con la Regione fosse illecita, che vi fosse un’indebita esenzione di IVA, che l’atto fosse stato retrodatato artificiosamente, che gli Amministratori ed i Sindaci fossero stati conniventi nell’adozione di tale illegittimo atto, che si intendeva indurre l’azienda al fallimento a beneficio di altri soggetti privati, ben avrebbe, in ipotesi, potuto rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, presentando una denuncia, sì da consentire l’avvio di un’indagine giudiziaria volta all’accertamento di eventuali condotte criminose ed al perseguimento dei responsabili

n) invece la sede prescelta dal dirigente per manifestare il proprio dissenso contribuisce alla valutazione di gravità della condotta, anche perché ha scelto mezzi con diffusione massiva e con modalità diffamatorie ed offensive;

o) non sussiste la “disparità di trattamento” rispetto ai dipendenti F. e P., che, diversamente dal D.U., non erano dirigenti e comunque le loro condotte sono state completamente diverse da quelle tenute dal reclamante;

p) infondata è la questione della delega in capo ai soggetti presenti all’audizione, in considerazione del fatto che dal verbale di audizione in atti non risulta che il D.U. ne abbia richiesto l’esibizione;

q) del tutto irrilevante è la questione della dedotta incompatibilità dell’avv.to P. atteso che lo stesso non ha adottato alcun atto della procedura disciplinare;

r) irrilevante è inoltre l’errore materiale della data indicata nell’Unilav.

5.- Avverso tale sentenza D.U.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi.

6.- M.D. – S.I.M. spa ha resistito con controricorso.

7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Considerato che

Preliminarmente va evidenziato che la sentenza impugnata, pur non prodotta dal ricorrente, è stata depositata dal controricorrente.

Ciò consente di escludere l’improcedibilità del ricorso (Cass. ord. n. 11043/2024; Cass. ord. n. 4370/2019), che pertanto va esaminato nel merito.

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto coperti da giudicato i fatti di cui ai paragrafi I e II della contestazione disciplinare.

Il motivo è infondato.

In primo luogo il richiamo all’art. 346 c.p.c. non è del tutto conferente, poiché la Corte territoriale ha citato tale norma solo per ricostruire in via generale gli oneri delle parti nel giudizio di appello.

Ma poi ha focalizzato la sua motivazione sulla necessità di motivi specifici di impugnazione per investire i giudici d’appello di ciò che era stato già impugnato in primo grado e oggetto della sentenza del Tribunale.

Ed il rilievo di giudicato interno da parte della Corte territoriale si è appuntato proprio sulla mancanza di motivi specifici di impugnazione relativi alla statuizione di rigetto del Tribunale da parte dell’appellante e alla relativa motivazione riguardante i fatti di cui ai paragrafi I e II della contestazione disciplinare (“… non è sufficiente riproporre semplicemente le proprie tesi ma è necessario formulare specifiche censure avverso il provvedimento impugnato, a sostegno della richiesta di riforma dello stesso.

Orbene, nella fattispecie che ne occupa il reclamante non ha mosso alcuna censura, né specifica e né generica, avverso i capi della sentenza di primo grado concernenti i fatti a lui contestati sub I e sub II della contestazione di addebito e, in particolare, avverso i capi della sentenza nei quali il Tribunale aveva affermato che detti fatti integravano appieno la giusta causa di licenziamento …”: v sentenza impugnata, p. 20).

Trattasi di conclusione conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice del gravame, anche nel rito del lavoro, può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure mosse dall’appellante, con la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione ai sensi degli artt. 434, 342 e 346 c.p.c. (Cass. ord. n. 15412/2020, che richiama Cass. n. 1108/2006 e Cass. n. 10937/2003).

Il ricorrente sostiene di aver riproposto nelle conclusioni del reclamo le medesime conclusioni che aveva rassegnato nel ricorso di primo grado.

Tuttavia, per quanto sopra evidenziato, la semplice replica delle conclusioni non equivale a motivo di impugnazione e non è sufficiente ad investire il giudice del gravame di tutte le questioni e le contestazioni sollevate in primo grado, occorrendo a tal fine veicolarle attraverso un motivo di censura avverso la relativa statuizione di rigetto pronunziata dal Tribunale. Tale onere non è stato adempiuto.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto coperto da giudicato il rigetto della domanda di nullità per motivo illecito determinante e per la natura ritorsiva del licenziamento.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni di rigetto del primo motivo.

Il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non indica in quale punto del suo ricorso per reclamo avesse mosso censure alla decisione di primo grado, né quale fosse il tenore di tali censure.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) (rectius 4)), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sul difetto di motivazione della sentenza di primo grado, denunciato da lui reclamante.

Il motivo è infondato, poiché dal tenore complessivo della sentenza di reclamo si evince il c.d. rigetto implicito di quella doglianza, per avere la Corte territoriale ritenuto evidentemente legittima la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui si era riferita per relationem alle ragioni già indicate nell’ordinanza conclusiva della fase c.d. sommaria, avendo ravvisato nell’opposizione la mera reiterazione delle deduzioni già contenute nell’originario ricorso e già esaminate e rigettate in sede di ordinanza conclusiva della c.d. fase sommaria.

Il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non indica in cosa sarebbero consistiti gli “specifici motivi di illegittimità” di quella ordinanza, sui quali il Tribunale, all’esito dell’opposizione, avrebbe omesso di pronunziare e sulla cui omissione, denunziata con un motivo di reclamo, la Corte territoriale, a sua volta, avrebbe omesso la relativa pronunzia.

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 c.p.c., 23, co. 1, CCNL, 17 d.P.R. n. 3/1957, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i fatti di cui al paragrafo I della contestazione disciplinare.

Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i fatti di cui al paragrafo II della contestazione disciplinare.

Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 12 disp.prel.c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato e ricostruito i fatti di cui al paragrafo II della contestazione disciplinare.

I tre motivi – da esaminare congiuntamente perché connessi – sono inammissibili per difetto di interesse: una volta rigettato il primo motivo di ricorso per cassazione, la sentenza di reclamo che ha ravvisato il giudicato interno su quei fatti passa a sua volta in giudicato e ciò rende irrilevante l’ulteriore motivazione nondimeno spesa dai giudici del reclamo nel merito.

I tre motivi sono altresì inammissibili in relazione al vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co., c.p.c.).

5.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) (rectius 4)), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di motivare in relazione all’addebito di cui al paragrafo II della contestazione disciplinare.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni sopra viste in relazione ai motivi quarto, quinto e sesto: il giudicato interno su quei fatti (rectius sulla loro sussistenza e sulla loro valenza disciplinare idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento) esclude per definizione l’onere motivazionale del giudice del gravame.

6.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale affermato in modo apodittico che le dichiarazioni da lui rese in qualità di dirigente, in relazione ai fatti di cui ai paragrafi III e IV della contestazione disciplinare, esulassero dal legittimo esercizio delle prerogative sindacali.

Il motivo è infondato.

Diversamente dall’assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha motivato ampiamente ed in modo logico-giuridico il proprio convincimento (v. sentenza impugnata, p. 25 ss.), evidenziando i limiti del diritto di critica del dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro, precisando che a tali limiti deve attenersi anche il lavoratore sindacalista ed affermando che non era provato che il D.U. avesse reso quelle dichiarazioni (oggetto di contestazione disciplinare) nell’ambito di un’attività sindacale.

Le censure ulteriori sono inammissibili, perché volte a sollecitare a questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento di determinate risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità in quanto riservato al giudice di merito.

7.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale apoditticamente esclusa la distinzione fra società datrice di lavoro, suoi amministratori ed il socio.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata una motivazione sussiste e risponde sul piano logico-giuridico al motivo di gravame che era stato sollevato dal D.U., richiamando la motivazione della sentenza di primo grado e facendola propria, evidenziando che “non appare possibile individuare la società come soggetto distinto dalla governance”, sicché le offese rivolte dal D.U. agli amministratori della società inevitabilmente avevano determinato una lesione all’immagine dello stesso ente (v. sentenza impugnata, pp. 31-32).

8.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale apoditticamente escluso la scriminante del dovere di diligenza.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha speso sul punto una motivazione più che adeguata in termini di “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2014), laddove ha affermato: “… la Corte di Cassazione, nella sentenza, peraltro citata dallo stesso reclamante, Cass. Civ., Sez. Lav., 31/5/2022, n. 17689, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla condotta del lavoratore il quale denunci all’autorità giudiziaria o amministrativa fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro, afferma che deve escludersi che l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., possa essere esteso sino ad imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all’interno dell’azienda, “giacchè in tal caso si correrebbe il rischio di scivolare verso – non voluti, ma impliciti – riconoscimenti di una sorta di ‘dovere di omertà’ (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento

Siffatta sentenza delimita i confini della legittimità del dissenso precisando che tale condotta è legittima ove il lavoratore “ciò faccia nelle sedi e con le modalità specificamente previste dall’ordinamento, come negli artt. 2392 e 2396 cod. civ.” … Siffatti principi avvalorano il giudizio di questa Corte sulla sussistenza nel caso di specie della giustificatezza del licenziamento: non emerge dagli atti di causa che il D.U. si sia rivolto all’autorità giudiziaria o amministrativa per denunciare le eventuali ipotesi di reato o gli asseriti illeciti amministrativi (pur avendo paventato nella lettera aperta ipotesi di illecita esenzione dell’IVA e mostruosità giuridiche) …

Inoltre, come si è visto, il dissenso avverso l’atto convenzionale sottoscritto non è rimasto nel perimetro aziendale, ovvero nelle sedi definite “proprie” dalla Cassazione, che richiama l’art. 2392 c.c., avendo il reclamante scelto di manifestarlo mediante mezzi con diffusione massiva con modalità diffamatorie ed offensive.

Si è dunque in presenza di un comportamento extralavorativo che incide negativamente sull’immagine aziendale e che costituisce certamente ragione di rottura del rapporto fiduciario, giustificando appieno il licenziamento di che trattasi …” (v. sentenza impugnata, pp. 29-30).

9.- Con l’undicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 21 e 39 Cost. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che i fatti sub III e IV della contestazione disciplinare fossero idonei a ledere il rapporto fiduciario in quanto non rientranti nel legittimo esercizio delle prerogative sindacali.

Il motivo è infondato alla luce del rigetto dell’ottavo motivo ed è inammissibile nella parte in cui è volto a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento di determinate circostanze di fatto, interdetto in sede di legittimità in quanto riservato al giudice di merito.

10.- Con il dodicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1343 e 1345 c.c., 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il recesso fosse stato deciso dalla società prima ancora dei fatti contestati.

Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di determinate circostanze di fatto, interdetto in sede di legittimità in quanto riservato al giudice di merito.

11.- Con il tredicesimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119 c.c., 3 L. n. 108/1990, 4 L. n. 604/1966  e 15 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale escluso la nullità dedotta dal reclamante.
Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto degli altri.

12.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.