CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10888 depositata il 24 aprile 2025
Licenziamento – Periodo di comporto – Clima vessatorio – Salute del lavoratore – Sorveglianza sanitaria – Condotta illecita – Nesso causale – Trasferte – Doppia conforme – Rigetto
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un giudizio ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto dalla H.R.I. Spa a R.C., impiegata addetta all’attività di promozione di prodotti della società presso profumerie;
2. la Corte, in sintesi estrema e per quanto ancora rilevi, ha confermato il giudizio espresso in primo grado circa “l’assenza di elementi attestanti la sussistenza della condotta illecita della Società, come prospettata nel ricorso, con conseguente assenza del nesso causale tra la malattia della ricorrente e le mansioni lavorative della stessa”;
in particolare, la Corte ha condiviso le conclusioni del primo giudice secondo cui dall’istruttoria non era emersa “alcuna concreta dimostrazione dell’esistenza di un ‘clima vessatorio, ostile e passivo aggressivo’, come dedotto dalla ricorrente, e tale da ingenerare o concausare lo stato di stress che avrebbe inciso sullo stato psicologico della stessa, anche con riferimento alla più blanda condotta della mancata collaborazione e considerazione dei problemi di salute della medesima e con particolare riguardo all’asserito rapporto conflittuale con la dipendente della società signora M.”;
la Corte ha concordato anche come il ricorso alle trasferte, secondo il contratto di assunzione, fosse risultato “aspetto conforme alle previsioni contrattuali e alle normali caratteristiche di un’attività itinerante quale quella di ‘beauty advisor’ e che nei confronti della Signora C. tale ricorso non è stato effettuato in modo sistematico o in misura diversa dalle altre dipendenti con lo stesso ruolo”;
3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati, secondo le rubriche formulate dalla stessa difesa dell’istante, come di seguito;
1.1. il primo denuncia: “errore di fatto e di diritto per violazione dell’art. 1371 c.c. della sentenza n. 95/2024 della Corte d’Appello di Genova – ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; si critica l’interpretazione offerta dai giudici del merito della clausola contrattuale secondo cui, stabilita la zona di prestazione lavorativa “nella zona Liguria”, comunque la società si riservava “la facoltà di assegnazione a qualsiasi servizio o sede della nostra società”;
1.2. il secondo motivo denuncia: “Errore di diritto – ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione delle norme costituzionali a tutela della salute e del lavoratore (art. 2, 32, 4, 35 Cost.).
Violazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria ex d.l. n. 81/2008 (ndr d.lgs. n. 81/2008) e successive. Discriminazione del lavoratore con intervenuta disabilità.
Omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia pur oggetto di discussione – ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; a sostegno si deduce che “dall’istruttoria svolta in primo grado è emerso inequivocabilmente che le problematiche di salute si sono concretizzate e/o aggravate in ragione delle condizioni ambientali di lavoro della Sig.ra C. : quest’ultima ha subito vari atteggiamenti ostili e vessatori”;
1.3. il terzo motivo denuncia: “Errore di diritto sulla valutazione delle prove in violazione dell’art. 116 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e omessa valutazione di un fatto decisivo pur oggetto di discussione – ex art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c.”; si lamenta che i giudici del merito non abbiano fatto ricorso ad una CTU medico legale;
2. il ricorso non merita accoglimento;
2.1. il primo motivo denuncia impropriamente come violazione di legge quella che è una valutazione di fatto concernente l’accertamento di una volontà negoziale, riservata al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 22318 del 2023), per di più invocando la mancata applicazione di un canone ermeneutico del tutto residuale, atteso che, nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. e dall’art. 1371 c.c. (Cass. n. 33451 del 2021);
2.2. il secondo motivo è inammissibile; sia nella parte in cui evoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa in radice dalla presenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022) sia, per il residuo, perché solo formalmente denuncia violazioni o falsa applicazioni di norme di diritto ma, nella sostanza, propone una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali tanto da porre a fondamento della censura l’assunto che le condizioni di salute della C. sarebbero state incise dalle “condizioni ambientali di lavoro” e da “vari atteggiamenti ostili e vessatori”; circostanze contrarie a quanto accertato nel doppio grado di merito con la conseguente preclusione di ogni diversa valutazione in questa sede;
2.3. infine, è inammissibile anche il terzo motivo; oltre a dedurre il vizio di omesso esame trascurando le preclusioni della cd. “doppia conforme”, non si confronta adeguatamente con la decisiva ratio decidendi che sostiene la sentenza impugnata che ha escluso, così come la pronuncia di primo grado e fin dalla fase sommaria, una condotta illecita della società, coerentemente respingendo la richiesta di una CTU medico legale in assenza “di qualsivoglia responsabilità in capo alla società datrice di lavoro”;
3. pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.