MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale n. 67 dell’ 11 aprile 2025 (Bonus donne)
Criteri e modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto ai sensi dell’art. 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus donne)
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, anche con riferimento alle forme e ai requisiti della comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027 e con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nonché le attività e competenze rimesse ad INPS in qualità di soggetto gestore.
Articolo 2
(Esonero contributivo c.d. “Bonus Donne”)
1. In attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Il medesimo esonero spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
3. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’esonero spetta per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.
5. Sono altresì esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
6. Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
7. Il beneficio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea, del 17 giugno 2014. Il beneficio di cui al comma 2 del presente articolo è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2025) 649 final del 31 gennaio 2025.
Articolo 3
(Condizioni particolari di fruizione dell’esonero)
1. Le assunzioni di cui all’articolo 2 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
3. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Articolo 4
(Presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio)
1. Ai fini della fruizione dell’esonero di cui all’articolo 2 del presente decreto, i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 inoltrano, esclusivamente in via telematica, domanda all’INPS nei modi e termini fissati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell’azienda;
b) dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.
4. Le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni cui all’articolo 2, commi 1 e 3, sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.
5. Le domande di cui al presente articolo sono verificate dall’INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero di cui all’articolo 2. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all’aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
6. L’esonero è pari al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa prevista dall’articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.
7. L’INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Qualora dall’attività di monitoraggio di cui al comma 7 dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l’INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 5
(Controlli e sanzioni)
1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
2. A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, all’uopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse Banche Dati che verrà definita dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.
Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.