CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11631 depositata il 3 maggio 2025
Lavoro – Malattia professionale – Esposizione ad agenti cancerogeni – Inadempimento dell’obbligo di prevenzione – Responsabilità del datore di lavoro – Tutela della sicurezza del lavoratore – Risarcimento iure proprio e iure successionis dei danni – Rigetto
Rilevato che
1. con sentenza del 23 dicembre 2019 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande proposte nei confronti di E. dai ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi di A.Z., volte ad ottenere il risarcimento iure proprio e iure successionis dei danni dai medesimi subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto per “neoplasia polmonare” causata dalla esposizione ad agenti cancerogeni quali i fumi da saldatura nel corso del prolungato svolgimento (dal 1980 alla data del decesso, i.e. 14/6/2005) di mansioni di tecnico di laboratorio e, sia pur saltuariamente, a ulteriori attività (operazioni di saldatura) nell’officina meccanica nello stabilimento di Casaccia;
2. la Corte ha osservato, a sostegno della propria decisione, che gli elementi addotti a supporto della natura morbigena delle mansioni fossero stati smentiti dal c.t.u., il quale negava che il lavoratore potesse essere classificato dal punto di vista delle mansioni come “saldatore” e ciò per «la mancata evidenza che (egli) av(esse) effettuato operazioni di saldatura per periodi continuativi di durata consistente», in maniera abituale e sistematica, essendo stato, piuttosto, normalmente adibito (come si evinceva dalle schede di lavoro riportate dallo stesso c.t.u.) a mansioni e compiti diversi e non a rischio di sviluppare una neoplasia polmonare, sicché non era permesso correlare causalmente la patologia contratta con l’attività lavorativa svolta;
3. la Corte di merito evidenziava che il nesso causale relativo all’origine lavorativa della malattia, in assenza di un rischio specifico, non poteva essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma v’era l’esigenza di una dimostrazione in termini probabilistici con onere della prova, anche nell’ipotesi di c.d. danno differenziale, a carico del lavoratore, sia sull’esistenza del danno sia sul nesso causale tra danno e prestazione di lavoro;
4. avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi Z. con unico motivo assistito da memoria, cui si oppone con controricorso E.
Considerato che
1. nell’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 1218, 1223, 1374, 2087 cod. civ., in relazione agli artt. 41, 68, 236 369,372, 377 e 387 del d.P.R. n. 574 del 2055 nonché agli artt. 17, 28, 37 e 38 del d.lgs. n. 626/1994; ad avviso dei ricorrenti la Corte di merito ha omesso di svolgere la «prima indagine» in materia di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., in quanto avrebbe dovuto verificare, anzitutto, la sussistenza dell’inadempimento del danneggiante (per omessa adozione delle misure di sicurezza necessarie a prevenire il rischio cancerogeno), salvo chiedersi, poi, se il danneggiato potesse imputare allo stesso datore di lavoro tutto o parte del danno lamentato attraverso la corretta applicazione dell’articolo 1223 cod. civ.; questo perché, nell’ambito di un rapporto di lavoro, l’indagine sul nesso causale deve logicamente seguire quella sull’assunto inadempimento datoriale e non può limitarsi all’accertamento di un unico collegamento tra la patologia (carcinoma polmonare seguito da evento morte) ed uno dei particolari aspetti della prestazione lavorativa;
2. il motivo è infondato;
3. in materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 cod. civ. e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro rilevano, come più volte evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 16869/2020), i seguenti principi:
– elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art. 41, secondo comma, Cost.;
– il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l’obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell’attività svolta, un danno alla salute, l’onere di allegare e provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi;
– gli indici della nocività dell’ambiente di lavoro che devono essere indicati dal lavoratore non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell’ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l’inadempimento datoriale (Cass. n. 28516/2019, ove anche plurimi riferimenti giurisprudenziali); in particolare, è stato ripetutamente affermato che “La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. n. 10529/2008, fra le molte conformi);
4. ne consegue che è del tutto esente da censure la sentenza impugnata là dove reputa che il datore fosse stato liberato dalla dimostrazione di avere predisposto le specifiche e necessarie misure di sicurezza per via della mancata dimostrazione, a monte, del nesso causale tra la patologia (“neoplasia polmonare”) e l’ambiente di lavoro, prova che incombeva al lavoratore ‒ e ai sui suoi eredi ‒ fornire, ed era nella specie mancata;
questi ultimi, nel dedurre un’inversione dell’onere della prova, qui per vero inesistente, si dolgono del fatto che la Corte d’appello avesse ritenuto non idonee, ad incidere sulle valutazioni conclusive dell’ausiliario, le critiche da loro mosse alla c.t.u., adottando una motivazione in contrasto con altro giudicato (sentenza resa nel giudizio INAIL) e travisando brani della stessa c.t.u. la quale «comunque attesta l’effettuazione di operazioni di saldatura»;
senonché, in tali passaggi la critica si rivela inammissibile: è utile rammentare, al riguardo, che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110); in sostanza, i ricorrenti, non condividendo il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine all’insussistenza del nesso causale, mirano a ottenere una rinnovata valutazione dei presupposti e degli elementi di fatto sui quali quel giudizio poggia, con ciò sollecitando, inammissibilmente, un riesame del compendio istruttorio non consentito in sede di legittimità;
5. in conclusione, il ricorso va nel suo complesso rigettato con addebito delle spese di legittimità (liquidate in dispositivo) alla parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di legittimità, che liquida in € 6.000,00 complessivi per compensi, oltre spese prenotate a debito;
dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.