La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 13525 depositata il 20 maggio 2025, intervenendo in tema di erogazione mensile del TFR, ha statuito il principio secondo cui “L’anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente. L’anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l’accantonamento mensile del t.f.r., e fa sì che l’anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r. “
La vicenda ha riguardato una società per azione che in qualità di datore di lavoro che aveva erogato mensilmente l’anticipazione del t.f.r. in busta paga sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro. A seguito di ispezione l’INPS contestava il mancato versamento contributivo ritenendo le somme erogate, privi di giustificazione, assumono natura retributiva, con la conseguente obbligazione contributiva. La società avverso il verbale ispettivo proponeva ricorso. Il Tribunale respingeva il ricorso ritenendo corretto l’operato dell’INPS. La datrice di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava insussistente l’obbligazione contributiva contestata dall’Inps. In particolare, per i giudici di secondo grado, l’autonomia negoziale privata aveva la possibilità di pattuire un regime dell’anticipazione del t.f.r. più favorevole per le parti rispetto a quello legale. L’INPS proponeva, avverso la sentenza di appello ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità accoglievano il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassavano la sentenza impugnata e rinviavano alla Corte d’appello.
Gli Ermellini lo “schema legale dell’anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l’anticipazione; b) regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta; c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore; e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).“
Per il Supremo consesso ” le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art.2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r. Così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall’art.2120 c.c. Quest’ultimo era il caso affrontato dalla sentenza di questa Corte n.4133/07, la quale ha ritenuto legittima l’anticipazione per ragioni diverse da quelle indicate all’art.2120 c.c. “