CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 11759 depositata il 5 maggio 2025

Lavoro – Infortunio – Risarcimento dei danni sofferti – Responsabilità datoriale – Domanda di surroga – Litisconsorzio necessario – Inammissibilità

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.M. contro la sentenza del Tribunale di Padova n. 351/2017 che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dallo stesso C. nei confronti della datrice di lavoro B.T. s.r.l. e della G.I. s.p.a. per l’infortunio occorsogli il 10.7.2004.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata nei confronti della B.T. s.r.l., riteneva che aveva carattere assorbente rispetto ad ogni altro profilo il rilievo circa l’intervenuto giudicato riguardante l’esclusione della responsabilità datoriale nel verificarsi dell’infortunio del 4.7.2010.

3. Quanto alla domanda di surroga e all’eccepita sua rinuncia in sede di discussione, la Corte reputava privo di sostanza logica l’argomento dell’appellante secondo il quale “la mera rinuncia alla surroga non pregiudica il positivo esercizio della manleva dell’assicurato”; sicché riteneva inammissibile anche la domanda svolta nei confronti della compagnia assicuratrice.

4. Avverso tale decisione C.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5. Hanno resistito B.T. s.r.l. e G.I. s.p.a. con distinti controricorsi.

6. La B.T. s.r.l. ha depositato memoria; mentre il ricorrente ha depositato due memorie.

Ragioni della decisione

1. Nel proprio controricorso la B.T. s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sul rilievo che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27.4.2020 e che il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione straordinaria prevista per l’emergenza coronavirus dal d.l 18/2020 e dal D.L. 23/2020, spirava in data 11.11.2020.

1.1. In proposito, il ricorrente, nella memoria datata 17.12.2024, ha sostenuto in sintesi:

a) che non è previsto né consentito costituirsi solo a fini limitati;

b) che la costituzione di detta controparte sanava eventuali irregolarità della notifica;

c) che la notifica è avvenuta fuori termine per mancata segnalazione informatica all’avvocato mittente della ricezione dell’atto notificato via pec alla difesa di B.T.

Nell’ulteriore memoria depositata in data 24.12.2024, invece, ha dedotto che, “in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da COVID -19, la sospensione del termine per complessivi 64 giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, conv. con modif. dalla l. n. 27/2020, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale”, sicché l’eccezione sarebbe infondata.

1.2. Ritiene il Collegio che la notifica del ricorso per cassazione nei confronti della B.T. s.r.l. sia effettivamente tardiva, ma che nella specie non possa derivarne l’inammissibilità del ricorso stesso, sotto questo punto di vista, neanche limitatamente a detta intimata.

1.3. Più in particolare, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 27.4.2020 e, pacificamente, non è stata notificata ad istanza di nessuna delle parti.

Trovava, perciò, applicazione, per ricorrere per cassazione, il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327, comma primo, c.p.c. novellato.

Tuttavia, nella specie, veniva in considerazione la sospensione dei termini processuali ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 (conv. con mod. in l. n. 27/2020) inizialmente “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020”, in quanto a norma dell’art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020 (conv. con mod. in l. n. 40/2020), il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020.

E nel secondo periodo del comma 2 dell’ora cit. art. 83 d.l. n. 18/2020 era specificato che: “Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine del periodo stesso”.

1.4. Nel caso in esame il termine semestrale in questione doveva iniziare a decorrere dal 27.4.2020, e quindi in data compresa nel periodo di sospensione emergenziale, protrattosi sino all’11.5.2020, sicché la notifica del ricorso per cassazione doveva intervenire entro l’11.11.2020, laddove tale notifica, come è pacifico tra le parti, è stata eseguita e si è perfezionata (a mezzo pec) in data 24.11.2020.

1.5. Tale notificazione, dunque, è, come tale, effettivamente tardiva nei confronti della B.T. s.r.l.

1.6. Tuttavia, come si anticipava, nella specie non può derivarne l’inammissibilità del ricorso.

1.7. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, la tardiva notifica del ricorso per cassazione non comporta la inammissibilità del ricorso stesso, qualora nei processi a litisconsorzio necessario o in presenza di cause inscindibili e fra loro dipendenti, il ricorrente abbia, comunque, già provveduto a notificare tempestivamente il ricorso a un’altra delle parti (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 4311/2016; n. 21431/2010; n. 12958/2004; n. 10902/2001; n. 1228/2000; n. 1574/1991).

1.8. Ebbene, nel ricorso per cassazione, come meglio si vedrà nell’esaminarne i singoli motivi, il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado esclusivamente per la parte in cui ha ritenuto inammissibile il suo appello anche in ordine alla domanda di surroga svolta nei confronti della compagnia assicuratrice allora appellata; domanda che l’attuale ricorrente per cassazione riconduceva, e riconduce tuttora, all’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. in un processo nel quale era convenuta costituita (appellata in secondo grado e intimata e poi controricorrente in questa sede) la datrice di lavoro B.T. s.r.l. nei confronti della quale l’istante aveva formulato la domanda di risarcimento dei danni sofferti per l’infortunio occorsogli.

1.9. Ne consegue, quindi, per la parte della causa che riguarda la suddetta domanda, la sussistenza dell’ipotesi del litisconsorzio necessario delineato dall’art. 2900, comma secondo, c.c., a termini del quale, il “creditore”, vale a dire, secondo la prospettazione in questione, il lavoratore danneggiato, “qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi”, e cioè, sempre secondo tale prospettazione, la B.T. s.r.l.

1.10. Alla stregua, perciò, dell’orientamento sopra ricordato, siccome la notifica del ricorso per cassazione è stata operata tempestivamente (in data 29.10.2020) rispetto all’altra intimata G.I. s.p.a., il ricorso stesso da questo specifico punto di vista deve reputarsi ammissibile.

2. Tanto considerato, con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione del diritto di surroga ex art. 2900 c.c., e di azione diretta ex art. 1900 c.c., nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti ex art. 360 n. 3 cpc: asserita assenza del diritto di agire in surroga, e asserita assenza del diritto di agire in via diretta ex art. 1920 c.c.”.

2. Con un secondo motivo, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 432 c.p.c. art. 1362 ss.gg., nonché erronea omessa valutazione di un fatto decisivo determinante oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 1, 2 e 4 cpc, circa la diversità tra rinuncia agli atti e rinuncia alla domanda di surroga”.

3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 432 c.p.c. art. 1362 ss.gg. ex art. 360 n. 5 per erronea omessa valutazione di un fatto decisivo determinante oggetto di discussione tra le parti: Erroneamente ritenuta improponibilità dell’azione di surroga in appello per rinuncia agli atti della surroga in primo grado a seguito di manleva effettuata dall’assicurata in primo grado. (errore derivante da violazione di una norma che disciplina il metodo della valutazione da compiere per la soluzione della questione di fatto – art. 360 n. 5 – erroneamente asserita improponibilità dell’azione di surroga in appello per rinuncia agli atti della surroga in primo grado a seguito di manleva effettuata dall’assicurato in primo grado e inerzia in appello)”.

4. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

5. Per le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura e lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (così Cass., sez. un., 30.11.2021, n. 37552).

5.1. Inoltre, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, va dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui al nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione (in tal senso Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

6. Ebbene, nell’ambito di un ricorso in cui non è riscontrabile una parte volta ad una sommaria, ma chiara esposizione dei fatti della causa (cfr. pagg. 2-11 dell’atto), il primo motivo, come risulta dalla sua rubrica, fa riferimento alla “Violazione e/o falsa applicazione del diritto di surroga ex art. 2900 c.c., e di azione diretta ex art. 1900 c.c.”, ma anche ad “asserita assenza del diritto di agire in surroga, e asserita assenza del diritto di agire in via diretta ex art. 1920 c.c.”; punti di censura, questi, che dovrebbero essere ricondotti al mezzo di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

Tuttavia, nel medesimo primo motivo è, altresì, dedotta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, il che pare alludere ad un error in procedendo e, segnatamente, ad un’anomalia motivazionale, tuttavia non illustrata nello svolgimento della censura.

Lo stesso motivo, ancora, si riferisce pure ad un’ “omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti”, ma “ex art. 360 n. 3 cpc”, laddove l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” è contemplato dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

7. Nel secondo motivo, ma anche nel terzo, è dedotta anzitutto la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 432 c.p.c.”, il che sarebbe riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., senza che tuttavia sia sostenuta la nullità della sentenza o del procedimento per errores in procedendo.

 Del resto, la censura lamenta la violazione (e/o falsa applicazione) anche degli artt. 1362 e segg. c.c., vale a dire, dei criteri ermeneutici legali in tema di interpretazione del contratto, e tanto condurrebbe al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

Peraltro, nella stessa censura si lamenta anche “erronea omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti … circa la diversità tra rinuncia agli atti e rinuncia alla domanda (di surroga)”, ma non si fa riferimento al già cit. n. 5) del comma primo dell’art. 360 cit. Il ricorrente, piuttosto, richiama il n. 1) (del comma primo) dell’art. 360 c.p.c., che riguarda “i motivi attinenti alla giurisdizione”, il n. 2) (dello stesso comma), che concerne la “violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza”) e il n. 4) (dello stesso comma) (circa la “nullità della sentenza o del procedimento”).

8. Nel terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme di diritto processuale e sostanziale, richiamate per il secondo motivo, è invece denunciata “ex art. 360 n. 5 per erronea omessa valutazione di un fatto decisivo determinante oggetto di discussione tra le parti”.

9. In tutti e tre motivi di ricorso lo sviluppo degli stessi è cumulativo, non distinguendosi parti riferibili all’uno o l’altro degli eterogenei mezzi di ricorso per cassazione cui, in modo espresso o meno, si fa riferimento.

10. Come anticipato, tali tre motivi attengono tutti in diverse chiavi alla parte della sentenza in cui la Corte d’appello ha reputato inammissibile anche la domanda c.d. di surroga “svolta nei confronti della compagnia assicuratrice”.

E di tanto si trae conferma dalla specificazione del “testo impugnato della sentenza di appello oggi gravata”, ossia, il § 4.3. a pag. 14 della sentenza, che lo stesso ricorrente ha fornito a pag. 4 del suo ricorso.

11. Nota ancora il Collegio che alle doglianze del ricorrente è sottesa la seguente tesi di fondo: in primo grado, all’udienza del 21.6.2016, il difensore del lavoratore istante aveva dichiarato di rinunciare “agli atti relativi alla surroga in quanto non vi è stata inerzia …”, perché la convenuta B.T. s.r.l. aveva chiesto di essere garantita dall’altra convenuta dal lavoratore, e, cioè, dalla G.I. s.p.a., sicché il lavoratore, essendo così venuta meno l’inerzia della datrice di lavoro nel far valere tale garanzia, legittimamente aveva rinunciato alla domanda di surrogazione ex art. 2900 c.c.; in secondo grado, invece, la garanzia in questione non era stata più fatta valere dall’appellata B.T. s.r.l. contro l’altra appellata G.I. s.p.a., ragion per cui il lavoratore appellante legittimamente aveva nuovamente agito contro la compagnia di assicurazioni in via di surrogazione ex art. 2900 c.c.

12. Osserva, allora, il Collegio che alle ragioni d’inammissibilità già illustrate si aggiunge quella del difetto di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione in ordine all’indicazione di quali siano gli atti del secondo grado del giudizio dai quali si dovrebbe trarre che in quel grado la B.T. s.r.l. non aveva più azionato la garanzia assicurativa nei confronti di G.

13. Si rileva, infine, che – sempre a prescindere dall’esame della fondatezza in fatto e in diritto delle tesi sostenute dal ricorrente – quest’ultimo non ha impugnato in questa sede di legittimità il capo della sentenza impugnata nel quale la Corte d’appello ha confermato l’improponibilità della nuova domanda risarcitoria rivolta dall’attore direttamente contro la propria datrice di lavoro B.T. s.r.l. “in ragione dell’asserito aggravamento”.

 La Corte di merito, infatti, pur ritenendo astrattamente proponibile una nuova domanda fondata su questo aggravamento, ha giudicato dirimente la cosa giudicata formale e sostanziale costituita dalla precedente sentenza n. 150/2013 resa inter partes dal Tribunale di Padova nella parte relativa alla “esclusione della responsabilità datoriale nel verificarsi dell’infortunio”; specifica statuizione, questa, il cui passaggio in giudicato era stato già rilevato nella sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 838/2017 (cfr. in extenso § 4.2. alle pagg. 13-14).

13.1. Orbene, la mancata impugnazione in questa sede di legittimità di tale capo della sentenza di secondo grado, rende il ricorrente privo d’interesse ex art. 100 c.p.c. attuale, concreto e giuridicamente apprezzabile a chiedere la cassazione dell’altro capo della stessa sentenza.

13.2. In particolare, nella prospettiva di un’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. cui si riferisce di nuovo il ricorrente, chi agisca su tale base normativa deve potersi qualificare quale attuale “creditore” nei confronti del “proprio debitore”, del quale intenda esercitare il diritto (nella specie, di garanzia assicurativa) spettante a quest’ultimo, “per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni” di credito.

Nell’attuale contesto, invece, il giudicato pregresso ed esterno, constatato dalla Corte distrettuale, con statuizione qui non impugnata e quindi integrante giudicato interno a questo processo, esclude in radice l’ora delineato scenario, perché il lavoratore non può ritenersi “creditore” neanche in relazione ad un aggravamento dei danni-conseguenza di un evento infortunistico del quale la datrice è stata ritenuta esente da responsabilità con la forza del giudicato.

14. Anche per queste ragioni, oltre che per quelle sopra illustrate, il ricorso si appalesa inammissibile.

15. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna delle due, in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.