AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 185 dell’ 8 luglio 2025

Applicazione degli articoli 166 e 168-ter del TUIR in ipotesi di trasferimento all’estero della residenza fiscale del soggetto che ha esercitato l’opzione BEX

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA S.p.A. (di seguito ”Istante” o ”Società”), avente sede legale in Italia e ivi residente ai fini fiscali, è parte di un gruppo multinazionale operante nel settore ____.

L’Istante esercita la propria attività principale in ____ dove, avvalendosi di una stabile organizzazione costituita in data ____, si occupa di ____.

In Italia, l’Istante svolge le attività di: i) direzione e coordinamento della stabile organizzazione in ____; ii) partecipazione al cash pooling in essere con il socio unico BETA Limited, fiscalmente residente nel Regno Unito (di seguito ”Socio unico”) e iii) acquisto di servizi assicurativi, garanzie e altri servizi da società consociate. La Società riferisce, inoltre, di non avere lavoratori dipendenti in Italia e di non possedere immobili nel territorio italiano.

In riferimento alla stabile organizzazione in ____, l’Istante dichiara di aver esercitato nel Modello Redditi ____, relativamente ai periodi d’imposta a partire dal ____, l’opzione per la c.d. ”branch exemption” (di seguito ”BEX”) ai sensi dell’articolo 168ter, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito ”TUIR”) e dell’articolo 2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 prot. n. 2017/165138 (di seguito ”Provvedimento BEX”).

L’Istante evidenzia di aver esaurito il recapture delle perdite fiscali della stabile organizzazione, previsto dal comma 7 dell’articolo 168ter del TUIR, già nel primo periodo d’imposta di operatività della BEX. Più precisamente, i redditi realizzati dalla stabile organizzazione nel periodo d’imposta ____ sono stati assoggettati ad IRES fino a concorrenza della perdita netta realizzata dalla stessa nel quinquennio precedente, pari a euro ____, utilizzata in detti esercizi nell’ambito del consolidato fiscale partecipato dall’Istante.

Con riferimento al successivo lasso di tempo dal ____ al ____, la Società precisa di non aver realizzato redditi significativi, fatta eccezione per quelli in regime BEX derivanti dall’attività svolta tramite la stabile organizzazione.

Ciò posto, secondo quanto riferito in istanza, il Consiglio di amministrazione del Socio unico sta valutando di trasferire la residenza fiscale dell’Istante dall’Italia al Regno Unito, dove lo stesso Socio unico risiede, al fine di semplificare la struttura di governance del gruppo.

L’Istante precisa che tale trasferimento avverrà, in linea con le previsioni dell’articolo 73 del TUIR e dell’articolo 4 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988, mediante lo spostamento della sede di direzione effettiva, da attuarsi attraverso la sostituzione dei membri del proprio organo amministrativo fiscalmente residenti in Italia con membri fiscalmente residenti nel Regno Unito.

Inoltre, l’Istante fa presente che, all’esito del trasferimento, manterrà la propria denominazione, forma societaria e sede legale e che nessuna attività o passività confluirà nel patrimonio di una stabile organizzazione in Italia, in quanto ogni attività svolta nel nostro Paese cesserà per venire eventualmente esercitata da persone diverse nel Regno Unito.

L’Istante, infine, rappresenta che l’attività esercitata in ____ costituisce una ”stabile organizzazione” in base alla normativa fiscale locale e all’articolo 162 del TUIR e che detta stabile organizzazione non è mai stata considerata un’entità residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 47bis del TUIR, né stabilita in uno Stato c.d. ”black list”.

Tanto considerato, al fine di valutare le implicazioni fiscali del citato trasferimento, l’Istante pone un quesito sulla determinazione della c.d. ”exit tax” ai sensi dell’articolo 166 del TUIR in considerazione dell’esercizio dell’opzione BEX.

Il dubbio interpretativo riguarda il rapporto tra:

l’articolo 166, comma 3, lettera a), del TUIR, secondo cui ”Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi: a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 [n.d.r. nel caso in cui i soggetti che esercitano imprese commerciali sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale]la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato” e

l’articolo 168ter, comma 1, del TUIR, secondo cui ”Un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero”.

Alla luce delle due disposizioni citate, la Società chiede se, ai fini del calcolo della plusvalenza da assoggettare ad exit tax in Italia ai sensi dell’articolo 166, comma 3, lettera a), del TUIR, si debbano tenere in considerazione le attività e le passività della stabile organizzazione per cui è stata esercitata l’opzione BEX ai sensi dell’articolo 168ter del TUIR.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che, ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare ad exit tax, non si debba tenere conto delle attività e delle passività della stabile organizzazione, in quanto già sottratte al potere impositivo italiano dall’esercizio dell’opzione BEX.

Lo scopo del regime BEX, a parere dell’Istante, è quello di favorire la competitività delle imprese italiane che operano all’estero garantendo la c.d. ”capital import neutrality”, ossia consentendo loro di investire in uno Stato alle medesime condizioni fiscali dei contribuenti ivi residenti, senza che eventuali agevolazioni fiscali e/o il minor livello impositivo estero vengano neutralizzati dal trattamento fiscale italiano applicato alle stabili organizzazioni estere.

Pertanto, l’Istante sostiene che il regime BEX comporta, per la casa madre, non soltanto l’esenzione degli utili e l’irrilevanza delle perdite derivanti dall’attività svolta tramite la stabile organizzazione, ma anche l’estromissione dei beni di tale stabile organizzazione dall’ambito dei beni relativi all’impresa soggetti alla potestà impositiva italiana.

A sostegno della propria interpretazione, l’Istante richiama innanzitutto l’articolo 4.7 del già menzionato Provvedimento BEX ai sensi del quale, in caso di cessione di una stabile organizzazione in esenzione a un soggetto non residente o non appartenente al medesimo gruppo, si considera esente l’eventuale plusvalenza realizzata dalla casa madre, fatta salva l’applicazione del meccanismo di recapture.

Per l’effetto, l’Istante osserva che, nel proprio caso, la plusvalenza emergente da un’eventuale cessione a un terzo non residente/non appartenente al gruppo della stabile organizzazione in ____ sarebbe fiscalmente esente, avendo esaurito già nel ____ il recapture delle perdite fiscali della stessa.

A parere della Società, lo stesso trattamento fiscale i.e. l’esenzione della plusvalenza riferibile alla stabile organizzazione in ____ può applicarsi anche nel caso del trasferimento all’estero della propria residenza fiscale ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare ad exit tax.

Ai fini della tassazione di eventuali plusvalenze, infatti, l’Istante non reputa dissimili le conseguenze della cessione della stabile organizzazione in esenzione rispetto a quelle del trasferimento all’estero della residenza fiscale.

Secondo la Società, in entrambi i casi si verifica il realizzo dei plusvalori latenti effettivo con la cessione e figurativo con il trasferimento della residenza il quale, tuttavia, non può avere rilevanza fiscale in Italia per effetto del regime BEX, che comporta l’estraneità alla potestà impositiva italiana delle attività e delle passività della stabile organizzazione in esenzione.

In secondo luogo, l’Istante argomenta che ogni trasferimento di beni dalla casa madre alla stabile organizzazione successivo all’opzione BEX comporta il realizzo della relativa plusvalenza latente ai sensi dell’articolo 166, comma 3, lettera b), del TUIR.

Tale circostanza confermerebbe come l’esercizio dell’opzione BEX esaurisca la potestà impositiva italiana sui beni confluiti nella stabile organizzazione, non residuando ipotesi di realizzo suscettibili di imposizione (con l’unico presidio del recapture) per una precisa scelta legislativa, rispondente alla ratio del regime BEX.

In terzo luogo, l’Istante fa riferimento alla finalità dell’exit tax che, come chiarito dal considerando 10 della Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (di seguito ”Direttiva ATAD 1”), è quella di ”garantire che quando un contribuente trasferisce attivi o la propria residenza fiscale al di fuori della giurisdizione fiscale di uno Stato, detto Stato assoggetta ad imposta il valore economico di qualsiasi plusvalenza creata nel suo territorio, anche se tale plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell’uscita”.

Pertanto, l’Istante osserva che l’exit tax salvaguarda la potestà impositiva degli Stati in cui si sono generati plusvalori latenti, che verrebbe lesa a seguito di talune specifiche operazioni ”in uscita”.

Questa esigenza di tutela, tuttavia, non si riscontra secondo la Società ove le attività e passività, che generano i menzionati plusvalori, siano già ritenute estranee alla potestà impositiva italiana dal nostro ordinamento per effetto dell’esercizio dell’opzione BEX.

Infine, l’Istante richiama le Istruzioni per la compilazione del Modello Redditi 2024, periodo d’imposta 2023, pubblicate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 2024/68514, aggiornate al 18 luglio 2024, che, in relazione al quadro TR, specificano: ”Nel caso in cui la casa madre di una stabile organizzazione in regime di esenzione di cui all’art. 168ter del TUIR trasferisca la sua residenza fiscale dall’Italia, la plusvalenza rileva fino a concorrenza dell’eventuale recapture residuo (si veda par. 4.6 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017)”.

Da quanto precede, l’Istante conclude che, nel presupposto che dopo il trasferimento della propria residenza fiscale dall’Italia al Regno Unito non si costituisca una stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza imponibile ai fini dell’exit tax ai sensi dell’articolo 166, comma 3, lettera a), del TUIR sarà pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle proprie attività e passività, senza tuttavia considerare il valore di mercato della stabile organizzazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La questione sottoposta alla scrivente verte sulla portata applicativa del combinato disposto degli articoli 166 e 168ter del TUIR nell’ipotesi in cui un soggetto esercente un’impresa commerciale, che ha esercitato l’opzione BEX in relazione alle proprie stabili organizzazioni estere, trasferisca la propria residenza fiscale dall’Italia all’estero.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi rappresentati in istanza (ivi inclusa la configurazione della stabile organizzazione in ____ e l’assenza di stabili organizzazioni in Italia a seguito del trasferimento della residenza fiscale), assunti acriticamente così come prospettati nel presupposto della loro veridicità e completezza.

Inoltre, la fattispecie in esame è prospettata in termini generali, prefigurando il contribuente un eventuale successivo cambio di residenza fiscale in relazione al quale, al momento, non risulta essere stata assunta alcuna decisione.

La presente risposta, pertanto, deve intendersi riferita al caso per come genericamente rappresentato in istanza, non estendendosi ad accertamenti fattuali, quali quelli relativi all’individuazione dello Stato di residenza fiscale, ritenuti comunque estranei all’ambito applicativo dell’interpello ordinario ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, paragrafo 1.1).

Tanto premesso, l’articolo 166 del TUIR, come riformulato dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (di seguito ”decreto ATAD”), emanato in attuazione della Direttiva ATAD 1, disciplina in maniera organica le fattispecie rilevanti in materia di tassazione in uscita dall’Italia, c.d. ”exit tax”.

In base alla nuova formulazione dell’articolo 166, comma 1, lettera a), del TUIR, l’exit tax si applica ai soggetti esercenti imprese commerciali che ”sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale”.

In tale ipotesi, il citato articolo 166, al successivo comma 3, lettera a), stabilisce che è imponibile ”la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato”.

Il quesito posto dall’Istante attiene alla rilevanza fiscale, ai fini della quantificazione della ”plusvalenza unitariamente determinata” da assoggettare ad exit tax, delle plusvalenze riferibili alla stabile organizzazione per cui sia stata esercitata l’opzione BEX.

Il regime BEX è disciplinato dall’articolo 168ter del TUIR che, al comma 1, prevede che ”un’impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero”.

In virtù di tale regime, l’esercizio dell’opzione BEX da parte di un’impresa residente in Italia rende fiscalmente irrilevanti, in capo alla stessa, gli utili e le perdite realizzati dalle proprie stabili organizzazioni estere.

La disposizione in esame è stata introdotta nell’ordinamento dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito ”decreto internazionalizzazione”) e successivamente modificata dall’articolo 5, comma 2, lettera h), del già citato decreto ATAD.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al menzionato decreto internazionalizzazione, l’introduzione del regime BEX si colloca nell’ambito di una serie di interventi a sostegno della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese, che originano dalla presa d’atto della progressiva ”frammentazione internazionale dei processi produttivi”, quale tratto distintivo della fase corrente del processo di globalizzazione.

Pertanto, coerentemente con le finalità evidenziate dalla menzionata relazione illustrativa, il regime in commento costituisce una deroga al principio generale della c.d. ”worldwide taxation”, vigente nell’ordinamento interno, secondo cui compete all’Italia la tassazione di tutti i redditi ovunque prodotti da un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

In quest’ottica, il sistema introdotto con l’articolo 168ter del TUIR, rendendo irrilevanti ai fini fiscali italiani le vicende reddituali delle stabili organizzazioni estere in esenzione, si pone come alternativo rispetto al meccanismo di eliminazione della doppia imposizione attraverso il riconoscimento del credito d’imposta, disciplinato dall’articolo 165 del TUIR, che rimane ordinariamente applicabile alle stabili organizzazioni estere che mantengono il regime di imponibilità.

Tanto chiarito sulle finalità della normativa in commento, si evidenzia che le relative modalità applicative sono disciplinate dal già menzionato Provvedimento BEX.

Detto Provvedimento, ai paragrafi dal 4.6 al 4.8, stabilisce che si considera esente, ai fini del regime BEX, la plusvalenza emergente dalla cessione o dal trasferimento della stabile organizzazione per cui è stata esercitata la relativa opzione, salva l’applicazione del meccanismo del c.d. ”recapture” di cui al comma 7 dell’articolo 168ter del TUIR.

In quest’ultimo caso, la plusvalenza sarà assoggettata ad IRES nel limite del recapture residuo in capo alla stabile organizzazione in esenzione.

Si ritiene che il medesimo trattamento fiscale possa essere applicato, ai fini del regime BEX, anche nel caso in cui la casa madre di una stabile organizzazione in esenzione trasferisca la propria residenza fiscale dall’Italia all’estero. La fattispecie, infatti, risulta sostanzialmente equiparabile all’ipotesi di cessione della stessa stabile organizzazione a un soggetto non residente.

Pertanto, ai fini del regime BEX, la plusvalenza riferibile alle attività e alle passività della stabile organizzazione sarà considerata esente, salva l’applicazione del meccanismo del recapture, anche in caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale della casa madre.

Quanto alla rilevanza di tale trattamento ai fini dell’exit tax, per ragioni di coerenza sistematica e nel rispetto delle finalità del regime BEX in commento, come chiarite dalla relazione illustrativa al decreto internazionalizzazione, si ritiene che l’applicazione del regime BEX, incluso l’eventuale recapture, esaurisca la potestà impositiva italiana su detti redditi.

Da quanto precede, nel presupposto che dopo il trasferimento della propria residenza fiscale dall’Italia non si costituisca una stabile organizzazione in Italia, non concorrerà alla formazione della base imponibile dell’exit tax, ai sensi dell’articolo 166, comma 3, lettera a), del TUIR, la plusvalenza riferibile alle stabili organizzazioni estere in regime BEX, non dovendosi considerare a tal fine tanto il valore di mercato quanto il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle relative attività e passività.