CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18073 depositata il 3 luglio 2025
Licenziamento – Assenza per malattia – CIG – Periodo di comporto – Giustificato motivo oggettivo – Art.46 del Decreto Legge n. 18/2020
Svolgimento processo
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza in atti, ha rigettato il reclamo proposto da M.M. avverso la sentenza che ne aveva respinto il ricorso di impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli da G.T. Spa ed ha rilevato che tale forma di licenziamento non rientrava nell’ipotesi di interdizione prevista dall’art.46 del decreto legge n. 18/2020 nel periodo Covid19 per il caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ha affermato inoltre che, quanto al computo dei giorni di assenza per malattia, non rilevava il minor periodo indicato nelle buste paga dal datore ai fini del pagamento dell’indennità integrativa per malattia e, infine, che era nuovo e in ogni caso infondato, il fatto dedotto in relazione al preteso scomputo del periodo in cui il lavoratore era stato collocato in CIG.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.M. con quattro motivi di ricorso, ai quali ha resistito la società G.T. S.p.A. con controricorso nel quale ha eccepito in via preliminare la nullità della procura alle liti depositata col ricorso.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza per ragioni nomofilattiche.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente va affrontata la questione di inammissibilità del ricorso per cassazione per assenza della procura eccepita dalla parte controricorrente.
L’eccezione deve essere disattesa dato che nel testo della procura alle liti (“delego a rappresentarmi e difendermi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel presente giudizio”) esiste il riferimento univoco e la proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso “nel presente giudizio di cassazione” ed esiste inoltre la congiunzione al ricorso e la notifica col ricorso; e conseguentemente deve ritenersi che la procura sia stata rilasciata non prima della pubblicazione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente non risulta avere pendenti altri procedimenti per cassazione.
Tanto in conformità ai principi formulati da questa Corte di legittimità; prima con la sentenza n. 36057/2022 delle Sez. Unite che, ai fini di valutare la esistenza della procura, hanno individuato come criterio quello topografico, senza attribuire rilievo dirimente alla mancata indicazione espressa della data che si evince da quella del ricorso a cui accede.
Ed invero le Sez. Unite cit. hanno affermato: “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti “, ( decisione assunta in un caso in cui la procura speciale era redatta su un foglio autonomo solo materialmente congiunto al ricorso, privo di data e contenente solo un generico riferimento al procedimento davanti alla Corte di cassazione, senza alcuna ulteriore specificazione).
La stessa esistenza e validità della procura in oggetto si desume alla stregua della più recente sentenza della Sez. Un. n. 2075 del 19/01/2024 nella quale si ribadisce che “ il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata).
In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.”
Nel caso che si giudica esistono tutte e tre le necessarie condizioni di validità che si desumono dalla riportata giurisprudenza perché la procura di cui si tratta si riferisce al ricorso per cassazione al quale è congiunta, procura che deve ritenersi successiva alla pubblicazione dell’atto da impugnare e antecedente alla notifica del ricorso.
2.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c. , la violazione dell’art. 46 del d.l. n. 18/2020 in relazione all’art. 3 l. n. 604/1966 sulla natura e nozione del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, avendo la Corte d’appello omesso di assimilare il licenziamento per superamento del periodo di comporto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo disapplicando il divieto di licenziamento nel periodo di emergenza sanitaria mondiale per il Covid19.
2.1. Il motivo è infondato sulla scorta di Cass. S.U. n. 12568/18 (sulla non equiparabilità del licenziamento per superamento del periodo di comporto a quello per giustificato motivo oggettivo) nonché del più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità che è intervenuto nello specifico della normativa c.d. emergenziale materia e che il Collegio intende qui confermare.
Questa Corte ha invero affermato che “la nullità del licenziamento per g.m.o. stabilito in ragione del divieto introdotto nel periodo di emergenza Covid dall’art. 46 del d.l. n. 18/2020 non è estensibile all’ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., prevalenti, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali” (Cass. 14 ottobre 2024, n. 26634).
Nello stesso senso si è poi pronunciata Cass. 30 aprile 2025, n. 11429 la quale ha ribadito “la natura di norma speciale dell’art. 46, primo comma d.l. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020, secondo cui, nel periodo di emergenza pandemica specificato nella disposizione, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, “non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”; essa è ispirata dalla specifica ratio di tutela dei lavoratori dalle conseguenze negative sull’occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell’attività produttiva conseguente all’emergenza COVID 19; la specialità della norma ne esclude l’applicabilità in via analogica, come anche ritenuto da questa Corte con la recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale per il contrasto con l’art. 3 Cost. dell’esclusione della sua applicazione all’ipotesi di giustificatezza del licenziamento del dirigente (Cass. 29 maggio 2024, n. 15030, in motivazione sub p.ti 5 ss.); la questione di costituzionalità prospettata non interferisce, tuttavia, con la decisione dell’odierna controversia, siccome interna al perimetro del licenziamento economico (v. in motivazione di detta ordinanza sub p.to 7); secondo Cass. n. 26634/2024 cit., quindi, “la nullità del divieto non è estensibile all’ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., prevalenti, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali”; e la possibilità di licenziamento, anche nel periodo temporale interessato dal blocco, per superamento del periodo di comporto si ricava, d’altro canto, in positivo, dalla previsione di non computabilità, ai suoi fini, del periodo trascorso in quarantena domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 26, primo comma d.l. cit.)”.
3.- Col secondo motivo viene dedotta, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2110 c.c. in relazione all’individuazione dei giorni utili al computo del periodo di comporto per non essersi il giudice di merito attenuto al numero di ore e di giorni qualificati come di assenza per malattia dal datore di lavoro nei cedolini paga del lavoratore.
3.1.- Tale motivo, relativo al computo dei giorni di malattia in busta paga, va ritenuto assorbito in relazione all’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso che seguono e che attengono al computo del periodo di collocamento in cassa integrazione.
4.- Col terzo motivo si lamenta, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d’appello in relazione al principio di prevalenza della Cassa integrazione guadagni sulla malattia nella parte in cui considera quale fatto nuovo quello relativo alla assenza per CIG per 16 giorni nel periodo dal 9 al 24 luglio 2020, che era stato già dedotto e controverso sia nella fase sommaria, sia nella fase di opposizione dinanzi al tribunale.
5.- Col quarto motivo si denuncia, ex art. 360 n.3 c.p.c., la violazione dell’art.3, comma 7 d.lgs.n.148/2015 avendo il giudice di merito omesso di dare applicazione al principio ora legislativamente affermato di prevalenza della CIG sulla malattia.
6.- I due motivi da esaminare unitariamente per la connessione delle censure sono fondati.
7.- Anzitutto la Corte di appello ha errato là dove ha sostenuto che la questione relativa alla collocazione in CIG nel periodo dal 9 al 24 luglio 2020 fosse una questione nuova sollevata solo in appello.
Tale novità non sussiste, posto che il ricorrente fin dalla fase sommaria aveva invocato il principio della prevalenza della CIG sulla malattia stabilito dall’ all’art.3, comma 7 D.Lgs.148/15, cosicché i giorni nei quali anche il ricorrente avrebbe dovuto essere sarebbe collocato in CIG non potevano essere computati ai fini del periodo di comporto.
Allo scopo aveva pure affermato in fatto, con ampia allegazione, che dal 23.2.2020 i lavoratori dipendenti della società intimata erano stati collocati in CIG a rotazione.
Il periodo di CIG dal 9 al 24 luglio era quindi già controverso in primo grado, sicché il fatto non era nuovo e su ciò si era pure sviluppato il confronto delle contrapposte tesi sostenute dalle parti in causa.
8.- Per quanto riguarda il principio di prevalenza della CIG sulla malattia va confermato in virtù dell’espressa previsione dell’art. 3, comma 7 d.lgs. n. 148/2015 il quale prevede che “Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
Si tratta di una previsione che ha un indubbio valore sistematico e che non incide soltanto sull’erogazione dell’indennizzo di malattia, come ha ipotizzato riduttivamente la Corte di appello, bensì incide anzitutto sul titolo della assenza, come affermato anche da questa Corte con la recente pronuncia n. 15747/2024 nella quale è stato sancito che “I periodi di integrazione salariale non possono essere computati ai fini della durata del comporto, in quanto quest’ultimo, come limite temporale al potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro in mancanza della controprestazione, presuppone l’attualità dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa ed incide quindi in concreto sul sinallagma contrattuale, mentre la situazione che genera il trattamento di cassa integrazione costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto estraneo al lavoratore, sicché rende priva di rilievo la contemporanea situazione di malattia dello stesso”.
Vale in definitiva l’indicazione, che proviene dalla nota sentenza della Corte Cost. n. 616/1987, in materia di vera e propria conversione delle cause di sospensione e di introduzione di un principio di conversione della causa o titolo dell’assenza dal lavoro.
Nel caso in esame si può dire quindi che dal momento della CIG non poteva più operare il regime della assenza per malattia, mutando non solo il tipo e la misura dell’indennità ma anche il titolo stesso dell’assenza; sicché il lavoratore non doveva comunicare la malattia o presentare certificati medici e non operava il regime dei controlli; in altre parole, in base alla chiara previsione di legge, la CIG, finché dura, sostituisce in toto il titolo dell’assenza del lavoratore.
9.- Per le esposte ragioni il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere accolti, mentre va rigettato il primo e va dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa in osservanza dei prefati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione.