La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 17890 depositata il 2 luglio 2025, intervenendo in tema degli effetti processuali della cancellazione dal registro delle imprese della società, ha riaffermato il principio secondo cui Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”, hanno affermato che la predetta disposizione, di cui hanno ribadito la natura sostanziale così da escludersene l’efficacia retroattiva (così, per prima, Cass. n. 6743/2015, poi tra le tante Cass. n. 4536/2020), instaura “una finzione legale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quella posta dall’art. 10 legge fall.) seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa” e, quindi, “deroga – nei soli riguardi delle posizioni debitorie indicate e delle relative Amministrazioni creditrici – al principio per cui la società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio (Cass. SS. UU. sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025)”

Pertanto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza sopra indicata, ha confermato il fermo indirizzo interpretativo, secondo cui la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare all’Ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già cancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permette all’ex liquidatore di “conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare”.

Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale.

Per cui, ogni volta che trova applicazione l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 cod. civ.: la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione” (Cass. n. 36892 del 16 dicembre 2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23)”.

Per effetto della citata disposizione (la cui legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3  e 24 della Costituzione, la Corte Cost., con la sentenza n. 142 del 2020, ha confermato),la società cessata mantiene, ma temporaneamente, per il quinquennio previsto, una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al “solo” fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi (Cass. n. 6743/2015, cit.) e l’ex liquidatore o, in mancanza, l’ex legale rappresentante conserva tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale.”

Conseguenze della cessazione dell’art. 28

Nell’ordinanza in commento Il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (…)” (cfr. Cass., Sez. 5, n. 10429 del 22/04/2025).

(…) Pertanto, se il quinquennio di differimento degli effetti della cessazione della società a seguito della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, decorre tra un grado di giudizio e l’altro, la legittimazione attiva o passiva, a proporre o a essere destinatario di un atto di impugnazione, non spetta più all’ex rappresentante legale o all’ex liquidatore della società cessata, come accade quando opera la fictio iuris di sopravvivenza della società, di cui alla citata disposizione, ma spetta ai soci successori ex art. 2495 cod. civ. 

Pertanto il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, cod. civ. che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, e che si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione