MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 24 giugno 2025
Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di consulenza giuridica di cui all’art. 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonchè la procedura di esame delle stesse e gli effetti delle relative risposte.
Art. 2
Presupposti della consulenza giuridica
1. La consulenza giuridica è l’attività interpretativa svolta dall’amministrazione finanziaria diretta a fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.
2. L’istanza di consulenza giuridica può essere presentata dai soggetti di cui all’art. 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Art. 3
Contenuto dell’istanza di consulenza giuridica
1. L’istanza deve contenere:
a) i dati identificativi dell’istante e dell’eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonchè della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti;
b) la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;
c) le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa;
d) l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto con illustrazione sintetica delle relative motivazioni;
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’istanza, deve essere allegata alla stessa.
2. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di consulenza giuridica l’amministrazione finanziaria invita il contribuente alla loro regolarizzazione. Il termine di cui al primo periodo è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo. L’istante provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’invito.
3. L’istante allega alla richiesta di consulenza giuridica copia della documentazione non in possesso dell’amministrazione finanziaria destinataria della richiesta o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso richiedente, ritenuta rilevante e utile ai fini di una corretta valutazione della fattispecie oggetto del quesito interpretativo.
4. Con provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali e del direttore generale delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, sono individuati gli uffici competenti a trattare le istanze di consulenza giuridica, le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione.
Art. 4
Istruttoria
1. L’amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di richiedere la documentazione integrativa ai sensi di quanto previsto al comma 3, risponde alle istanze di consulenza giuridica nel termine ordinatorio di centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il termine di cui al primo periodo è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo. Il termine di cui al primo periodo è altresì sospeso ogniqualvolta sia necessario richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere preventivo di cui al terzo periodo non è reso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, l’amministrazione finanziaria dichiara l’istanza di consulenza giuridica improcedibile.
2. Nei casi di cui all’art. 3, comma 2, se l’istante, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nel termine previsto, l’istanza si intende rinunciata. Il termine per fornire la risposta decorre dal giorno in cui è comunicata la regolarizzazione.
3. Quando non è possibile fornire risposta all’istanza di consulenza giuridica sulla base dei documenti allegati, l’amministrazione finanziaria può chiedere all’istante, una sola volta, nel termine di cui all’art. 3, comma 2, di integrare la documentazione presentata. Nei casi di cui al primo periodo, la risposta è resa nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
4. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta comporta rinuncia all’istanza di consulenza giuridica. Nei casi di cui al primo periodo, resta ferma per l’istante la facoltà di presentare una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
5. La risposta fornita dall’amministrazione finanziaria è comunicata al soggetto istante e pubblicata sul sito istituzionale della stessa, secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all’art. 3, comma 4.
Art. 5
Inammissibilità dell’istanza di consulenza giuridica
1. L’istanza di consulenza giuridica è dichiarata inammissibile, con indicazione delle relative ragioni, se:
a) è presentata da un soggetto diverso da quelli indicati dall’art. 2, comma 2;
b) è priva degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, comma 1;
c) riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica;
d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza in quanto l’amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall’istante;
e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l’istante ha già ottenuto una risposta dall’amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
f) verte su questioni per le quali l’istante sia a conoscenza dello svolgimento di attività di controllo nei riguardi dei propri associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell’istanza.
Art. 6
Effetti della consulenza giuridica
1. Le risposte rese dall’amministrazione finanziaria in sede di consulenza giuridica non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, in relazione alle fattispecie concrete per le quali possono trovare applicazione.
2. La presentazione dell’istanza di consulenza giuridica non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza, nè comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. La risposta all’istanza di consulenza giuridica non è impugnabile.
Art. 7
Regime transitorio
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto istanze di consulenza giuridica presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei provvedimenti di cui all’art. 3, comma 4.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.