AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 8 del 15 luglio 2025

Aliquota iva applicabile alle riparazioni di protesi acustiche

Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Associazione istante (di seguito ”Associazione” o ”Istante”) chiede di chiarire se, alla luce delle disposizioni contenute nel punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, le operazioni di riparazione di protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva possano essere soggette all’aliquota Iva agevolata del 4% anziché a quella ordinaria del 22%.

L’ Istante fa presente che: «La Circolare n. 87 del 24 dicembre 1987 ha stabilito l’applicazione dell’IVA ordinaria alle riparazioni, includendo sia il costo della manodopera che delle parti di ricambio;

Tuttavia, il D.P.R. 633/1972 (Tabella A, Parte II, punto 30) prevede espressamente l’aliquota IVA ridotta del 4% per le ”protesi e ausili per disabili”, senza fare specifiche esclusioni per gli interventi di riparazione;

La riparazione delle protesi acustiche non implica la fornitura di un nuovo dispositivo, bensì il ripristino delle funzionalità di un ausilio già posseduto dal soggetto con disabilità;

L’applicazione dell’aliquota ridotta garantirebbe un minore aggravio economico per le persone con disabilità uditiva, in linea con i principi di tutela sanciti dalla normativa vigente (Legge 104/92 e D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore)».

Soluzione interpretativa prospettata

L’Associazione ritiene che «le operazioni di riparazione delle protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva dovrebbero rientrare tra quelle soggette all’aliquota IVA agevolata del 4%, in conformità con il trattamento già previsto per la fornitura delle stesse».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il n. 30) della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’aliquota Iva ridotta al 4% per le cessioni di ”apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi”.

Il numero 41quater) della citata Tabella stabilisce in generale l’applicabilità della medesima aliquota ridotta per le cessioni di ”protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

Le richiamate disposizioni fanno riferimento alla sola ”cessione” degli apparecchi in esame senza operare alcun richiamo alle prestazioni di riparazioni ad essi relative.

Al riguardo, con la circolare 24 dicembre 1987, n. 87 è stato chiarito che l’operazione di riparazione di protesi acustiche configura una prestazione di servizio, soggetta al tributo nella misura ordinaria.

La citata Tabella A, parte seconda allegata, al d.P.R. n. 633 del 1972 non prevede alcuna voce nella quale sia possibile ricomprendere le riparazioni delle protesi in argomento.

Del resto, seppure con riguardo alle spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, con la risoluzione 17 settembre 2002, n. 306/E è stato precisato che «l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere, ma solo sulle prestazioni rese dalle officine per l’adattamento del veicolo e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per l’adattamento stesso», in quanto è esclusivamente a tali prestazioni di adattamento che fa riferimento il n. 31 della richiamata Tabella.

Deve inoltre escludersi che le prestazioni di riparazione in esame possano rientrare nella previsione dell’articolo 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale stabilisce che «Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili».

Come evidenziato in diversi precedenti di prassi, la finalità della predetta disposizione è quella di evitare l’applicazione di aliquote diverse a seconda che un bene sia ”acquisito” a seguito di un contratto d’opera, d’appalto o simili, ovvero di compravendita. Alla realizzazione del bene su commessa si applica, infatti, la medesima aliquota applicabile nell’ipotesi di acquisizione del bene sul mercato (cfr. risoluzione 31 gennaio 2002, n. 33/E).

Con la circolare 6 dicembre 1975, n. 43 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla disposizione in esame, precisando che rientrano nel concetto di ”produzione” previsto dall’articolo 16, comma 3, tutte le lavorazioni dei beni, compreso il montaggio, l’assiemaggio, e l’adattamento ad altri beni, le trasformazioni e le modificazioni, con esclusione soltanto delle operazioni di riparazione per le quali in nessun caso si verificano i presupposti voluti dalla legge.

La prestazione di riparazione attiene, infatti, ad una fase successiva alla ”produzione” del bene.

Pertanto, nel confermare la posizione espressa con la circolare n. 87 del 24 dicembre 1987, si ritiene che alle prestazioni di riparazione destinate a persone con disabilità uditiva sia applicabile l’Iva nella misura ordinaria del 22%.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.