CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18367 depositata il 5 luglio 2025
Lavoro – Indennità di maternità – Prova dell’effettivo pagamento – Attestazione di conformità – Restituzione dell’indennità indebitamente erogata – Decadenza – Indebito oggettivo – Documento elettronico – Cassetto previdenziale del cittadino – Rigetto
Rilevato che
Con sentenza del giorno 6.12.2019 n. 1253, la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame proposto da A.F.B. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima volto a far dichiarare l’illegittimità della richiesta di restituzione da parte dell’Inps dell’importo di € 10.691,49 a titolo di indennità di maternità, di cui alla missiva del 7.10.2013.
Il tribunale aveva rigettato il ricorso della B. perché l’Inps aveva richiesto la restituzione dell’indennità indebitamente erogata in virtù della sentenza n. 6535/11 del tribunale di Lecce (con la quale era stata dichiarata la decadenza dall’azione, tesa all’ottenimento dell’indennità di maternità), che aveva precisato che il pagamento, da parte del datore di lavoro (e per lui dal curatore fallimentare), delle somme corrispondenti all’indennità di maternità costituivano indebito oggettivo, atteso che il datore di lavoro – quale adiectus solutionis causa – aveva anticipato somme che l’Inps non era tenuto a pagare, in forza della citata sentenza.
La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado, perché vi era prova agli atti che l’Istituto previdenziale aveva provveduto ad erogare – erroneamente – le somme corrispondenti all’indennità di maternità, non avendo la B. dimostrato la sussistenza dei presupposti per vantare il diritto al beneficio, cioè l’esistenza di un valido titolo a trattenere le somme indebitamente percepite.
Avverso tale sentenza A.F.B. ricorre in cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2909, 2970, 2729 c.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 124 disp. att. c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il giudicato esistente (trib. Lecce n. 6525/11) sulla decadenza dall’azione giudiziale per l’ottenimento dell’indennità di maternità avrebbe assorbito ogni questione ulteriormente proponibile sul diritto alla percezione di tale indennità, quando invece tale pronuncia, esaurendosi, in rito, nel solo accoglimento dell’eccezione preliminare di decadenza, non aveva statuito con efficacia di giudicato sulla distinta questione della spettanza ed effettiva percezione delle somme relative alla predetta indennità di maternità da parte della signora B., che nella specie, non aveva, invece, percepito tale indennità, ma solo le somme per tfr e mensilità riconosciute dal curatore fallimentare della ex società datrice di lavoro, in seguito alla sua ammissione al passivo del fallimento: infatti, le somme per indennità di maternità erano state poste a conguaglio dalla datrice di lavoro che però non le aveva erogate alla lavoratrice.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il documento elettronico denominato “cassetto previdenziale del cittadino”, prestazioni in pagamento per l’anno 2010, potesse costituire valida prova dell’effettivo pagamento, in quanto si trattava della stampa di una videata di computer, priva di qualsiasi attestazione di conformità, mentre invece ci sarebbe voluta la produzione della copia di un bonifico o di un mandato di pagamento o di un assegno.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono in via preliminare inammissibili, in quanto contestano un accertamento espresso dalla Corte del merito e di sua competenza esclusiva, sul fatto che l’Inps avesse effettivamente erogato l’indennità oggetto di controversia alla B., sostanziandosi le censure in una sollecitazione a un riesame della ricostruzione dei fatti.
Nel merito, i motivi vanno comunque rigettati, perché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la sentenza del tribunale di Lecce n. 6535/11 passata in giudicato, che aveva sancito la decadenza della B. dall’azione giudiziaria per richiedere l’indennità di maternità, non limitava i propri effetti sul piano processuale, ma operava anche sul piano sostanziale nel senso di stabilire che non fosse dovuta la prestazione previdenziale da parte dell’Istituto.
Al rigetto del ricorso, non consegue la condanna alle spese di lite in ragione della sussistenza dei presupposti dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.