CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18805 depositata il 9 luglio 2025

Licenziamento – Nullità – Trasferimento di ramo d’azienda – Continuità del rapporto di lavoro – Retrocessione – Manleva – Responsabilità patrimoniale – Riammissione in servizio – Trattamento retributivo – Contratti di affitto di ramo d’azienda – Obbligo di repechage

Fatti di causa

1. B.A. aveva convenuto avanti al Tribunale di Firenze la J.R. s.p.a., la E.P. Italia s.r.l. e la I. s.p.a., esponendo che:

– aveva lavorato dal febbraio 2015 con mansioni di commessa nel negozio monomarca con insegna “J.J.J.” nel centro commerciale “I.G.” di Campi Bisenzio (FI);

– che il rapporto di lavoro era sorto con J.R., che dal 2012 aveva preso in affitto da E.P. il ramo d’azienda relativo alla medesima attività commerciale;

– che il rapporto era poi cessato il 22 febbraio 2018 per licenziamento intimato da J.R. a causa della chiusura dello stesso punto vendita;

– che, con lettera del 12 aprile 2018, ella aveva impugnato il licenziamento nei confronti di J.R. e di E.P., alla quale il ramo d’azienda era stato retrocesso una volta che il 21 febbraio 2018 era scaduto il termine stabilito nel contratto di affitto fra le due società;

– che, con lettera del 18 giugno 2018, ella aveva poi impugnato il licenziamento anche nei confronti della I. s.p.a., società che aveva preso in affitto il medesimo ramo di azienda con contratto del 22 febbraio 2018.

Deduceva:

– che, prima, il 21 febbraio 2018 si era verificata una retrocessione del ramo d’azienda affittato dalla cessionaria J.R. alla originaria cedente E., e, poi, dall’1 marzo 2018 era avvenuto un nuovo trasferimento dello stesso ramo d’azienda dalla cedente E. alla I.;

– che ne derivava il diritto della lavoratrice, in quanto già addetta allo stesso ramo retrocesso e quindi nuovamente ceduto, ad essere assunta rispettivamente: da parte di E. con decorrenza dal 21 febbraio 2018; da parte di I. con decorrenza dall’1 marzo 2018, con ogni conseguenza retributiva e risarcitoria nei confronti delle due società;

– che il licenziamento intimato da J.R. era nullo o annullabile, con il conseguente diritto della lavoratrice alla tutela di cui all’art. 3 d.lgs. n. 23/2015.

2. Costituitesi le tre società convenute (che avevano proposto domande c.d. trasversali di manleva), il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 821/2019, aveva respinto le domande proposte dalla B. nei confronti di J.R. s.r.l., E.P. s.r.l. e I. s.p.a., ritenendo la lavoratrice incorsa nella decadenza ex art. 6 L. 604/1966, non avendo ella impugnato il licenziamento intimatole da J.R. nel termine perentorio di legge anche nei confronti di I., e ritenendo, inoltre, che il licenziamento intimato da J.R. era legittimo in quanto avvenuto in connessione con l’effettiva chiusura del punto vendita suddetto, essendo infondata l’eccezione relativa alla violazione dell’obbligo di repechage.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze – dopo la riassunzione del giudizio a seguito del fallimento della J. s.p.a. (la quale in precedenza aveva incorporato la J.R. s.r.l.) – decidendo sull’appello della lavoratrice contro la suddetta sentenza del Tribunale e in riforma della stessa, così provvedeva:

1) dichiarava che tra J.R. s.r.l. ed E.P. Italia s.r.l. e, successivamente, tra E.P.I. s.r.l. e la I. s.p.a. era intervenuto un trasferimento di ramo d’azienda in relazione all’unità locale ubicata nel locale foglio 3, mappale 477, sub 626, ubicato al piano terra all’interno del Centro Commerciale “I.G.” nel Comune di Campi Bisenzio (FI) al quale A.B. era addetta;

2) dichiarava la nullità del licenziamento intimato da J.R. (poi fallimento J. s.p.a.) a B. in data 22.2.2018;

3) dichiarava che il rapporto di lavoro di B. era continuato con la I. s.p.a. ex art. 2112 c.c. con decorrenza 1.3.2018;

4) condannava la I. s.p.a. alla riammissione in servizio della B. e al pagamento in suo favore della retribuzione e del trattamento contrattualmente e legislativamente dovuto dal giorno del licenziamento alla effettiva riammissione in servizio, in solido con la E.P.I. s.r.l. per il solo periodo dal 21.2.2018 al 1.3.2018, il tutto da quantificarsi in separato giudizio;

5) condannava le società appellate J.R. s.r.l., E.P.I. s.r.l. e I. s.p.a., in solido fra di loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate;

6) respingeva le domande di manleva svolte da E.P.I. s.r.l. e I. s.p.a. nei confronti di J.R. e E.P.I., e compensava per intero fra le stesse parti le relative spese del doppio grado di giudizio.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premessi alcuni richiami giurisprudenziali, riteneva che la vicenda in esame rappresentava una progressiva cessione del medesimo ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., avvenuta, prima, tra E. e J.R. e, poi, a seguito di c.d. retrocessione, tra E. ed I.; e tanto in base sia alla qualificazione giuridica del contratto data dalle stesse parti che al contenuto del medesimo contratto.

3.1. Esclusa la decadenza della lavoratrice dall’impugnativa del licenziamento ritenuta dal primo giudice e ritenuta la nullità dello stesso licenziamento, la Corte, circa la domanda di manleva proposta da I. nei confronti di J.R., l’analoga domanda di manleva di I. nei confronti di E. e infine la domanda di manleva spiegata da E. nei confronti di J.R., prendeva in esame il punto 18 del testo standard dei contratti di affitto di ramo d’azienda commerciale, e considerava decisivo che l’obbligo contrattuale di “liberarsi” del personale relativo al ramo ceduto era invocato per escludere una responsabilità patrimoniale che, invece, per legge colpiva E. (dal 22 febbraio 2008 alla fine del mese) e quindi I. (dal 1° marzo 2018 fino al ripristino del rapporto oggetto della pronunciata condanna).

E ciò, secondo la Corte, in applicazione di disciplina inderogabile che rendeva nulle anche le clausole contrarie (tra cui quelle del punto 18 dei contratti di affitto di ramo), sicché concludeva che non potevano essere accolte le domande di manleva avanzate dalle parti appellate sulla base di norme di quei contratti che prevedevano la cessione del ramo d’azienda senza dipendenti in carico e che assicuravano a tale fine l’onere di manleva a carico del cedente.

4. Avverso tale decisione, l’I. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 28.10.2021), affidato a cinque motivi.

5. Solo B.A. ha resistito con controricorso, mentre il fallimento della J. e la E.P. sono rimasti meri intimati, non avendo svolto alcuna difesa.

6. Peraltro, contro la stessa sentenza d’appello, anche l’(…) s.r.l. (dicendosi, come premesso, “successore della titolarità aziendale già in capo a E.P.I. s.r.l.”) ha proposto ricorso per cassazione (notificato l’1.12.2021), affidato a tre motivi.

7. Nel relativo procedimento di cassazione (che poi assumeva il diverso R.G.N. 31469/2021), solo B.A. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati sono rimasti tali.

8. Questo secondo procedimento R.G.N. 31469/2021 (nel quale la ricorrente (…) s.r.l. aveva depositato memoria), giusta ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 21.2.2024, veniva rimesso sul ruolo per la fissazione di pubblica udienza, mentre quello prioritariamente introdotto (R.G.N. 27281/2021) era stato tolto dal ruolo.

9. In relazione al secondo procedimento la ricorrente (…) s.r.l. ha depositato memoria, ed il P.G. ha chiesto l’accoglimento di quel ricorso.

10. Per entrambi i procedimenti è stata fissata la odierna udienza pubblica.

Ragioni della decisione

1. Premette il Collegio che in pubblica udienza è stata preliminarmente disposta ex art. 335 c.p.c. la riunione del procedimento R.G.N. 31469/2021 al procedimento anteriormente introdotto R.G.N. 27281/2021, trattandosi di procedimenti relativi a distinti ricorsi per cassazione avverso la medesima sentenza.

Per l’effetto, il secondo ricorso per cassazione va qualificato come ricorso incidentale.

2. Passando all’esame dei ricorsi di cui ai procedimenti così riuniti, rileva il Collegio che questa Sezione con sent. n. 3133/2025, depositata il 7.2.2025, si è espressa su altrettanti ricorsi per cassazione, rispettivamente, sempre di I. s.p.a. e di (…) s.r.l. contro altra sentenza (n. 265/2021, depositata il 4.6.2021) della medesima Corte d’appello di Firenze relativa ad analoga vicenda sostanziale e processuale, ma in cui era diversa la lavoratrice che aveva agito in giudizio nei confronti delle tre società su indicate.

Nella sentenza attualmente impugnata, del resto, la Corte territoriale aveva fatto esplicito richiamo quale proprio precedente appunto alla cit. sentenza n. 265/2021 (v. pag. 4 dell’impugnata sentenza).

Inoltre, i cinque motivi del ricorso principale di I. s.p.a. e i tre motivi del ricorso (qualificato come incidentale) di (…) s.r.l. sono in gran parte sovrapponibili a quelli formulati rispettivamente da dette due società nel procedimento definito con la sentenza di questa Corte Suprema n. 3133/2025.

Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., qui si farà riferimento a quest’ultima decisione.

3. Pure in questa sede allora si seguirà un ordine d’esame del ricorso principale parzialmente diverso da quello prospettato da I. s.p.a., partendo, cioè, dallo scrutinio del terzo motivo, in considerazione del suo carattere in ipotesi pregiudiziale.

4. Con detto terzo motivo, infatti, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c., detta ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 6 L. n. 604/1966 e 2112 c.c., nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l’onere di impugnare tempestivamente il licenziamento anche nei confronti di essa I. s.p.a.

5. Il motivo è infondato.

6. La ricorrente essenzialmente confonde il profilo del destinatario dell’impugnazione del licenziamento con il profilo della legittimazione passiva rispetto alla domanda di reintegrazione (che in caso di trasferimento d’azienda o di un suo ramo si radica effettivamente in capo alla cessionaria).

Sotto il secondo profilo indubbiamente il rispetto del principio del contraddittorio impone che la domanda sia rivolta alla cessionaria e quindi è quest’ultima a dover essere (anche) evocata in giudizio, oltre alla cedente.

Sotto il primo profilo, invece, nessun onere di diligente informazione (circa le eventuali vicende del datore di lavoro) può essere ravvisato a carico del lavoratore licenziato: l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in considerazione della sua struttura (impugnatoria) e della sua funzione (di contestazione della legittimità del recesso datoriale) vede come suo necessario destinatario l’autore dell’atto di recesso che sia anche il datore di lavoro al momento in cui quell’atto, pervenendo nella sfera giuridica del lavoratore (destinatario del licenziamento), produce il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro.

Normalmente le due figure coincidono.

Ma tale coincidenza – come ha esattamente ricordato la Corte territoriale – può anche mancare nel caso (del tutto peculiare) in cui trasferimento d’azienda (o del ramo) intervenga dopo la formazione e la spedizione dell’atto di recesso datoriale ma prima che quest’ultimo pervenga nella sfera giuridica del lavoratore destinatario (quindi prima del momento in cui l’atto – di natura recettizia – produca il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro).

Solo e proprio per questa ragione in tal caso l’impugnazione stragiudiziale deve intervenire tempestivamente (a pena di decadenza) non solo e non tanto nei confronti del cedente quanto e soprattutto nei confronti del cessionario, poiché è quest’ultimo il datore di lavoro “attuale” al momento in cui il recesso datoriale produce il suo effetto pervenendo nella sfera giuridica del destinatario.

Il caso in esame non rientra, però, esattamente in questa peculiare ipotesi rispetto ad I. s.p.a.

6.1. Come riconosce anche la ricorrente principale I., la Corte di merito ha accertato che la lettera (spedita il 13.2.2018), con la quale era stato intimato il licenziamento da J.R. alla lavoratrice, era stata ricevuta da quest’ultima il 22.2.2018.

Secondo la stessa prospettazione della lavoratrice, innanzi riferita, prima di tale data si era verificata, il 21.2.2018, una retrocessione del ramo d’azienda cui ella era addetta da J.R. ad E.P. perché a quella data era scaduto il termine stabilito nel contratto di affitto tra dette due società.

Da questo punto di vista, perciò, la Corte di merito ha constatato che la lavoratrice aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento “nei termini di legge”, con lettera del 12 aprile 2018, “nei confronti di J.R., datrice che l’aveva intimato, nonché di E., retrocessionaria” (v. pagg. 7-8 dell’impugnata sentenza).

6.2. Quanto, poi, alla “nuova cessione ad I.”, la Corte ha constatato che essa “era oggetto di contratto dello stesso 22 febbraio 2018 (doc. 13 ric. 1°)”, vale a dire, il medesimo giorno in cui ella aveva ricevuto la comunicazione del licenziamento; e che tale contratto di cessione era “iscritto nel registro delle imprese dal 1.3.2018”.

6.3. Condivisibilmente, allora, la Corte d’appello ha considerato che: “Dal punto di vista della lavoratrice, quindi, la cessione ad I. era successiva al momento nel quale il rapporto di lavoro era stato risolto da J.R.”.

6.4. Indipendentemente, infatti, dall’iscrizione in data 1.3.2018 del relativo contratto nel registro delle imprese ex art. 2556, comma secondo, c.c., ai fini degli effetti della pubblicità dichiarativa ai sensi dell’art. 2193 c.c. nei confronti dei terzi, detta cessione, dal punto di vista della data della sua stipula, non era anteriore a quella in cui il recesso quale atto recettizio produsse i suoi effetti il 22.2.2018 nei confronti della lavoratrice.

7. La ricorrente principale deduce che “non si vede perché mai, a differenza di ciò che avviene nell’ipotesi di licenziamento in itinere, quando invece il licenziamento “precede” il trasferimento d’azienda, il lavoratore dovrebbe essere esentato dall’impugnare il licenziamento nei confronti del cessionario ovvero di colui nei cui confronti invoca la prosecuzione del rapporto lavorativo e che in ogni caso verrà a subire gli effetti della eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato dal cedente”.

8. La risposta a queste osservazioni – salve le precedenti precisazioni cronologiche riferite alla fattispecie concreta (a riguardo in parte diversa da quella esaminata in Cass. n. 3133/2025) – non può che essere nei sensi sopra esposti.

Il dato che la lavoratrice abbia poi chiesto in giudizio la reintegrazione presso la cessionaria non rileva sul piano della verifica della tempestività dell’impugnazione stragiudiziale, poiché tale profilo rientra tra le “conseguenze” dell’annullamento del licenziamento; conseguenze che presuppongono l’impugnazione giudiziale e prima ancora stragiudiziale (a pena di decadenza) nei confronti della cedente (J.R.), in quanto autore dell’atto, e nei confronti della (invero temporanea) retrocessionaria E.P., quale datrice di lavoro al momento di efficacia dello stesso atto.

Per contro, I. s.p.a. in quel momento non era datrice di lavoro della B.

9. Con il primo motivo dello stesso ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362, 1363, 1366, 2555 c.c., nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato in termini di cessione di ramo d’azienda i contratti stipulati fra E.P.I. s.r.l. e J.R. s.r.l., nonché fra la prima società e I. s.p.a., aventi entrambi ad oggetto il modulo n. 63 posto al piano terra del centro commerciale “I.G.” di Campi Bisenzio (FI).

10. Il motivo è inammissibile sotto ogni profilo.

11. Con riguardo all’asserita “violazione e falsa applicazione” di norme di diritto, la ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento degli elementi di fatto relativi a due vicende contrattuali, attività invece riservata al giudice di merito.

Inoltre, la ricorrente non si confronta con la specifica motivazione al riguardo articolata dai giudici di appello, secondo i quali in via di principio la concessione in godimento di un locale adibito ad esercizio commerciale può integrare affitto di azienda, oppure locazione di immobile munito di pertinente, a seconda che, sulla scorta della comune intenzione delle parti, desunta anche dalla consistenza del bene e da ogni altra circostanza del caso concreto, risulti che l’oggetto del contratto sia un’entità organica e capace di vita economica propria, della quale l’immobile configura mera componente in rapporto di complementarietà e interdipendenza con altri elementi aziendali, oppure sia l’immobile medesimo l’oggetto principale, ancorché dotato di accessori, come entità non produttiva (Cass. n. 15210/2005).

La Corte territoriale ha, poi, affermato che nel caso in esame si era al cospetto di un trasferimento di ramo d’azienda, in presenza di un atto notarile che così qualificava il contratto e in considerazione altresì del tenore letterale del contratto (“la CONCEDENTE ha creato ed organizzato autonomi rami d’azienda ciascuno adibito a punto vendita e/o somministrazione costituenti separate entità organiche corredate dalle infrastrutture e dai servizi (di manutenzione, vigilanza etc.) occorrenti per la dinamica, il funzionamento e l’esercizio del Centro”) e dell’oggetto della cessione, individuato oltre che nel locale commerciale, ne “l’avviamento, l’utilizzo del marchio e dei segni distintivi del Centro Commerciale … la fruizione delle parti e dei servizi comuni del Centro … la disponibilità dell’autorizzazione amministrativa … gli impianti specifici come da capitolato delle prescrizioni tecniche ed architettoniche …”).

Sicché – hanno concluso i giudici d’appello – la concessione del locale ad uso commerciale costituiva mera componente del più ampio programma negoziale concordato fra le parti, ricomprendendo le infrastrutture, i servizi (vigilanza, manutenzione), la possibilità di avvalersi del marchio e dei segni distintivi del centro e del suo avviamento, quali aspetti fondamentali.

La ricorrente si limita a dolersi dell’omessa valutazione della preesistenza dell’impresa, a suo dire elemento essenziale per poter qualificare il contratto in termini di cessione di ramo aziendale, senza spiegare in quali termini si sarebbe realizzata la “violazione e falsa applicazione” dei criteri legali di ermeneutica contrattuale evocati.

11.1. Nota, peraltro, il Collegio che questa ricorrente non considera che l’accertamento fattuale ed interpretativo operato dalla Corte di merito, pur non parlando espressamente di “preesistenza”, ha compreso, come ora s’è visto, la sottolineatura del passo del testo contrattuale in cui la E.P. s.r.l., vale a dire, l’originaria concedente nel primo contratto concluso con J.R. e di nuovo tale in quello concluso con la I., “rivendicava” a sé appunto la creazione e l’organizzazione di autonomi rami d’impresa, compreso quello oggetto dei contratti, e quindi la preesistenza (anche) dello stesso alle relative stipule.

12. Infine, con riguardo al vizio di motivazione, la censura è inammissibile sia per mancato sviluppo, essendo stata solo indicata nei termini sopra riportati, sia perché non conforme al diverso motivo a critica vincolata previsto dal n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., dopo la novella del 2012, sia perché essa stessa ammette che comunque “trattasi … di questione non decisiva” (v. ricorso per cassazione, p. 7, terzultimo e penultimo rigo), riconoscendo dunque la mancanza del requisito della decisività del fatto, imprescindibilmente richiesto invece dal legislatore nel vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5) cit.

13. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c., la ricorrente principale lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112, 2555 e 2697 c.c., nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di valutare che la lavoratrice non aveva fornito la prova che l’azienda in titolarità della J.R., cui era addetta, fosse proseguita identica e senza soluzione di continuità dapprima presso E. (originaria cedente-retrocessionaria), poi presso I., successiva cessionaria.

In particolare, lamenta l’omessa considerazione:

a) del documento n. 5, ossia del verbale di riconsegna del locale da J.R. a E., da cui si evincerebbe che l’azienda della prima era ormai “dissolta”;

b) del fatto che la retrocessionaria E. mai ebbe a proseguire l’attività in precedenza esercitata da J.R.;

c) del fatto che I. aveva creato un’azienda ex novo, destinata alla vendita di prodotti di intimo a marchio “Y.”, mentre in precedenza J.R. vendeva articoli di abbigliamento uomo/donna a marchio “J.”;

d) del fatto che I. aveva riaperto il locale al pubblico solo in data 17/03/2018, sicché mancata comunque la continuità dell’attività di impresa.

14. Il motivo è inammissibile in primo luogo perché non si confronta con la specifica motivazione articolata dai giudici d’appello e sopra già riportata secondo cui la prova del trasferimento di ramo d’azienda è documentale.

Inoltre, quanto al rilievo sub a), a prescindere dal rilievo che il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. non può essere dedotto in relazione all’omesso esame di un documento come tale, la ricorrente non riferisce neanche sommariamente un contenuto dello stesso dal quale si dovrebbe trarre un fatto in ipotesi decisivo, limitandosi ad asserire che dal cennato verbale risulterebbe che l’azienda J.R. si presentava “dissolta”.

Il rilievo sub b) è apodittico, e peraltro è contraddetto dal tenore del contratto poi stipulato da E. con I., di cui ha dato ampiamente conto la Corte territoriale.

Il rilievo sub c) è privo del requisito della “decisività” del fatto di cui si lamenta l’omesso esame, atteso che l’attività d’impresa era pur sempre rimasta – come accertato dalla Corte territoriale e come ammesso dalla ricorrente –quella di vendita di capi di abbigliamento.

In ordine al rilievo sub d), neppure sussiste il dedotto omesso esame, atteso che la Corte territoriale ha considerato la riapertura del locale al pubblico in data 17/3/2018 (v. pag. 8 del § 2) della sua sentenza), giudicando irrilevante l’ulteriore circostanza dell’avvenuta modificazione parziale del locale commerciale “per adattarlo al proprio marchio (prodotti Y.)” (v. penult. cpv. a pag. 6).

15. Con un quarto motivo, la ricorrente principale denuncia “Violazione e falsa applicazione degli art. 2112 c.c.; 18 comma 1 e IV L. 300/70; 2 e 3 Dlgs. n. 23/2015 nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Deduce che: <La Corte di Appello di Firenze, una volta sancita a suo avviso l’applicabilità al caso in esame dell’art. 2112 c.c., mai avrebbe potuto qualificare il licenziamento della B.A. “nullo”.

Condannando la I. s.p.a. alla cd. reintegra piena e, quindi, non solo alla riammissione in servizio della B. ma anche “al pagamento in suo favore della retribuzione e del trattamento contrattualmente e legislativamente dovuto dal giorno del licenziamento alla effettiva riammissione in servizio>.

16. Il motivo è inammissibile.

17. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

18. Ebbene, la censura in esame fa valere cumulativamente:

a) il mezzo della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.;

b) un vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c., denunciato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.;

c) una “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, che peraltro fa riferimento al previgente testo del n. 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (quello da tempo vigente recita: “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

18.1. E, come dimostra chiaramente lo sviluppo di tale motivo (v. pagg. 21-24 del ricorso), in esso non sono distinguibili le parti riferibili all’uno o all’altro dei tre mezzi diversi nel contempo richiamati.

19. Con il quinto motivo la ricorrente principale denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 1418, 1419, 1299, 1322 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuta inammissibile la domanda di manleva formulata da essa società nei confronti di E. sulla base del contratto con questa intercorso, a causa della ritenuta nullità della relativa clausola di manleva per ritenuta violazione dell’art. 2112 c.c. invece inesistente.

20. Il motivo è fondato per quanto attiene alla dedotta violazione di norme di diritto.

20.1. L’avvenuta applicazione dell’art. 2112 c.c. e, quindi, l’affermata continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario impongono di dare seguito all’eventuale clausola di manleva, la cui funzione di “garanzia” si esplica proprio postulando che le conseguenze ex lege di cui all’art. 2112 c.c. restino ferme per il lavoratore.

Quindi è una clausola non “in violazione” dell’art. 2112 c.c., bensì al contrario di esso rispettosa ed anzi postulandone il rispetto e il pieno dispiegamento in termini di tutela del dipendente, che rappresenta proprio l’evento considerato rilevante dai contraenti nella clausola di manleva.

Che poi quest’ultima – formulata letteralmente in termini di obbligo a carico della cessionaria e a favore della cedente e limitata al momento della retrocessione – sia effettivamente “bilaterale”, come prospettato dalla ricorrente principale, e quindi invocabile anche dalla cessionaria verso la cedente è un accertamento che dovrà essere compiuto dalla Corte territoriale, cui la causa va rinviata.

21. Venendo ora all’esame del ricorso per cassazione proposto da (…) s.r.l. (subentrata ad E.P.I. s.r.l.), con il primo motivo detta ricorrente denuncia: “Violazione o falsa applicazione di legge, art. 360 comma 1 n. 3 – in relazione all’art. 2112 c.c.”.

Secondo la ricorrente, ha errato la Corte di merito, giacché ha totalmente disatteso la consolidata configurabilità della fattispecie di trasferimento di ramo d’azienda da assoggettare all’art. 2112 c.c. ai fini della tutela del terzo (rispetto alle parti cedente e cessionario) lavoratore dipendente addetto al lavoro in quel ramo d’azienda; ha errato perché ha ricondotto alla nozione da assoggettare all’art. 2112 c.c. il trasferimento di taluni elementi materiali e immateriali che – seppure oggetto dell’atto traslativo di godimento tra le parti che l’hanno qualificato fra di esse (ai fini civilistico-commerciali) come “affitto di ramo d’azienda” – non costituivano affatto l’organizzazione preesistente ed autonomamente capace di funzionare come esercizio di vendita identitariamente, prima (J.R.) e dopo (EPI, e poi I.); tale coacervo contrattuale/materiale di “affitto” costituiva bensì soltanto un elemento dell’organizzazione “azienda” – in cui lavorava come dipendente la ricorrente –imputabile alla J.R./J.

22. Tale motivo è complessivamente infondato, con taluni profili d’inammissibilità.

23. Non considera, in primo luogo, questa ricorrente che la Corte d’appello in apertura della parte della sua motivazione, dedicata al tema del “Trasferimento d’azienda”, ha osservato che: “Ai sensi dell’art. 2112 cc, il trasferimento di ramo d’azienda si verifica quando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi”.

Ed in tal senso ha anzitutto richiamato Cass., sez. lav., 8.11.2018, n. 28593, secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente.

24. Ebbene, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha dato continuità a tali principi di diritto, anche in considerazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a riguardo (cfr., tra le altre, Cass. n. 22249/2021), salve ovviamente le precisazioni di volta in volta fornite in relazione alle fattispecie concrete considerate (cfr., ad es., di recente Cass. n. 2047/2023 in tema di cessioni di rami aziendali “dematerializzati” o “leggeri”).

25. Del resto, questa Corte ha posto in luce che l’accertamento in concreto dell’insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d’azienda (ex art. 2112 c.c., comma 5), comporta in primis una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e successivamente il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità.

Non potendosi, in particolare, negare che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto e della sua preesistenza sia una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l’accertamento della ricorrente, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell’art. 2112 c.c.

Sicché spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all’ipotesi normativa (in tal senso Cass. n. 17001/2023; n. 32347/2023; n. 7364/2021).

26. Questa ricorrente, come si è visto, pur non censurando “l’interpretazione data dal giudice di merito al contratto come atto regolativo del rapporto fra le parti stipulanti” (così a pag. 11 del suo ricorso), in sintesi -essenzialmente in relazione ad altri precedenti di legittimità, citati dalla Corte di merito, diversi da Cass. n. 28593/2018, e, per così dire, non “lavoristici” -, addebita alla stessa Corte di aver avuto presente una nozione di trasferimento d’azienda non valevole ai fini dell’art. 2112 c.c.

26.1 In disparte quanto già osservato, questo specifico assunto non tiene conto, però, di altro dato, invece evidenziato dalla Corte distrettuale, e, cioè, che, secondo le società appellate, nel caso in esame la norma di cui all’art. 2112 c.c. “non opera in quanto, nonostante la formale qualificazione che le stesse parti avevano dato a tali contratti, si tratterebbe di una mera locazione di locali commerciali e non di una cessione di ramo d’azienda” (così a pag. 4 dell’impugnata sentenza, ma v. anche all’inizio della stessa pagina dove pure la Corte sintetizza le difese delle società).

26.2. Ora, rilevato che la ricorrente non pone in discussione detta posizione difensiva assunta dalle società appellate, compresa l’E., come ad esse attribuita dalla Corte di merito, è del tutto evidente che i passaggi motivazionali cui si riferisce ora la ricorrente, dedicati a distinguere i contratti in questione dal tipo della locazione di immobile ad uso commerciale, sia pure con pertinenze, erano volti appunto a dare risposta alla tesi difensiva riproposta dalle società (a riguardo concordi).

Per altro verso, nota il Collegio che la ricorrente, per quanto qui interessa (stante l’assenza di difese in questa sede del fallimento della società che aveva incorporato J.R.), non deduce se e come nei gradi di merito avesse anche sostenuto che il ramo d’azienda in questione non fosse munito di autonomia funzionale nel senso innanzi precisato, oppure che non fosse preesistente all’uno o all’altro dei passaggi considerati.

27. La ricorrente, pur dichiarando, come già notato, di non porre in discussione l’interpretazione in sé dei contratti fornita dai giudici di secondo grado (censura giudicata addirittura non necessaria: cfr. ancora pag. 11 del ricorso), nondimeno assume poco prima che “neppure è corretto attribuire rilevanza decisiva (ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c. domandata dalla lavoratrice ricorrente) a singole clausole estrapolate dall’intero tessuto contrattuale ed elevate ad elemento qualificatorio per il loro contenuto apparentemente dichiarativo “paraconfessorio” senza indagarne l’effettiva portata e rilevanza giuridica complessiva” (così a pag. 10 del ricorso).

27.1. Ora, al di là della mancata deduzione (consapevole e volontaria) della violazione dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., nota il Collegio che, come si è già notato nell’esaminare l’analogo motivo di ricorso di I. s.p.a., la Corte di merito non si è limitata ad apprezzare la clausola 24 del contratto, con la significativa rubrica “Qualificazione giuridica del contratto e negozio di accertamento”, ma ha posto in luce altra clausola secondo la quale <la CONCEDENTE ha creato ed organizzato autonomi rami d’azienda ciascuno adibito a punto vendita e/o somministrazione, costituenti separate entità organiche corredate dalle infrastrutture e dai servizi (di manutenzione, vigilanza, etc.) occorrenti per la dinamica, il funzionamento e l’esercizio del Centro>, ed ha considerato in dettaglio quanto formava oggetto della cessione, oltre al locale commerciale (cfr. in extenso tra la pag. 5 e la pag. 6 della sua sentenza).

27.2. Inoltre, la Corte di merito, dopo aver richiamato parte della motivazione di altra propria decisione, relativa a fattispecie in cui, “sia pure con riferimento ad altre cessionarie”, erano stati già esaminati “i rapporti giuridici controversi, ricostruendoli nello stesso senso”, ha reputato non “rilevante il fatto che I. abbia successivamente fatto lavori e modificato il locale commerciale per adattarlo al proprio marchio (prodotti Y., piuttosto che J. J. J. venduti da J.R.), essendo questa prerogativa del cessionario” (così a pag. 6 della sentenza).

Notazione, quest’ultima, in linea con i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità dianzi premessi, in base ai quali ai fini dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto di cui s’è detto non assumono rilievo ostativo “integrazioni” del cessionario a meno che non risultino di rilievo.

28. Conclusivamente, ribadito che la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d’azienda integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, rispetto alla fattispecie in esame, così come accertata dalla Corte territoriale, partendo da corrette premesse in punto di diritto, non è riscontrabile alcun vizio di sussunzione nel ricondurre i due trasferimenti di ramo d’azienda di cui è causa e la retrocessione intermedia agli stessi all’ipotesi di cui all’art. 2112, comma quinto, c.c.

29. Infine, quanto al “rovesciamento di prospettiva”, profilato dalla ricorrente, secondo il quale in sintesi J.R. s.r.l. (poi J. s.p.a.) aveva una pluralità di negozi di vendita, vale a dire, era impresa articolata in più aziende o rami di azienda, sicché il ramo d’azienda di cui è causa sarebbe stato di pertinenza di detta società, e non della E. s.r.l. (cfr. in proposito pagg. 12-13 del ricorso), è fin troppo evidente che le relative deduzioni si fondano su un accertamento fattuale del tutto diverso da quello operato dalla Corte territoriale.

Quest’ultima, infatti, come già evidenziato in precedenza, non solo in base al nomen juris attribuito dalle parti al loro contratto, ha acclarato che il ramo d’azienda oggetto d’affitto in origine a J.R. rientrava in quelli creati e organizzati dalla concedente E. quali “autonomi rami d’azienda”; il che è perfettamente aderente al dettato normativo dell’art. 2112, comma quinto, ultima parte, c.c., che recita: “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

30. Con il secondo motivo del suo ricorso (…) s.r.l. denuncia “Violazione o falsa applicazione di legge, art. 360 comma 1 n. 3 – in relazione agli artt. 1299, 1322, 1372, 1418, 1419 e 2112 c.c.”.

Per la ricorrente quanto affermato dalla Corte d’appello per rigettare le domande di manleva va contro il principio di autonomia contrattuale delle parti che regola il diritto di regresso fra debitori solidali (art. 1299 c.c.), contro il principio di autonomia contrattuale in sé nell’ambito dei limiti di legge (art. 1322 c.c.), errando sulla configurazione di tali patti contrattuali come contrari a norme inderogabili (art. 1418 c.c. in relazione all’art. 2112 c.c.) e quindi da espungere d’efficacia (nullità parziale art. 1419 c.c.) mantenendo in vita il resto del contratto; senza che tra l’altro la Corte fiorentina abbia indicato quale sarebbe il principio generale che vanificherebbe la volontà contrattuale, che è legge fra le parti: l’art. 1322 c.c. è spina dorsale del codice civile, ed ha – secondo dottrina prevalente – una valenza paracostituzionale.

31. Con un terzo motivo la stessa denuncia “Violazione o falsa applicazione di legge,  art. 360 comma 1 n. 3 – in relazione all’art. 1362, 1363, 1364 c.c.”.

Premette che, nella <parte motivazionale della sentenza impugnata, a metà di pag. 11, dopo aver riportato passi della clausola 19 contrattuale, fra cui sintetizzandolo, quello che “** al termine dell’affitto, il punto vendita doveva essere restituito alla concedente E. privo di personale, …”, la Corte di merito fiorentina afferma: “Analogamente, sulla base del medesimo contratto di affitto di ramo di azienda, deve ritenersi che la concedente E. garantisse che il punto vendita fosse privo di personale anche nel trasferimento all’affittuaria …”>, e che <Su simile argomento, in primo grado la I. aveva svolto tale domanda a carico della EPI, reiterata in appello>.

Secondo la ricorrente, “l’accomunamento analogico operato dalla Corte di merito fiorentina” è errato.

Per la stessa, infatti, “La clausola di manleva (o regresso) dell’art. 18 del contratto opera solo ed esclusivamente in favore della “Concedente”, cioè in favore di EPI, e mai in favore dell’“affittuaria” contro la concedente”.

32. Il secondo motivo di tale ricorso è meritevole di accoglimento per le stesse ragioni esposte nell’esaminare ed accogliere l’analogo quinto motivo del ricorso proposto per I.

32.1. La clausola di “manleva” è destinata ad operare proprio sul presupposto dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., ossia, della continuità del rapporto di lavoro della B. alle dipendenze dell’affittuaria del ramo d’azienda, che rappresenta appunto l’evento dannoso preso in considerazione dai contraenti in quella clausola.

Dunque non sussiste alcuna violazione dell’art. 2112 c.c., che anzi viene integralmente rispettato e presupposto come rispettato, come sopra precisato.

33. L’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento del terzo motivo dello stesso ricorso: il relativo accertamento, mediante l’interpretazione della clausola, dovrà essere compiuto dalla Corte territoriale.

34. Conclusivamente, rigettato il terzo motivo del ricorso principale, e dichiarati inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo dello stesso ricorso, nonché rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarato assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso, in accoglimento del quinto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in diversa composizione, oltre a regolare le spese di questo giudizio di legittimità, dovrà riesaminare nel merito le domande di manleva sopra specificate in base all’interpretazione delle relative clausole circa i profili qui rimasti non considerati.

P.Q.M.

Rigetta il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo dello stesso ricorso e accoglie il quinto; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.