Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 2, sentenza n. 7355 depositata il 31 dicembre 2024
Natura non reddituale del recupero canoni non versati da altri coobligati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. F. ha presentato appello contro la sentenza n. 4269/12/23 della C. di Giustizia di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) di Salerno, che aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso un avviso di accertamento dell’importo di euro 3.574,60, emesso dall’Agenzia delle Entrate – direzione prov.le di Salerno, per un maggior reddito (redditi diversi) ai fini Irpef di € 6.946,00.
In punto di fatto, il ricorrente, nel proporre ricorso, evidenziava che la BCC (quale terza esecutata in una procedura di pignoramento presso terzi) aveva erroneamente indicato nella C.U. dell’anno 2017 che il credito a lui corrisposto (quale creditore procedente) aveva natura di reddito autonomo;
che, conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate aveva erroneamente sottoposto a r.a. la relativa somma ed emesso, per il mancato versamento della stessa, il relativo avviso di accertamento;
che tale somma non doveva essere soggetta a ritenuta d’acconto in quanto rappresentava il recupero di canoni di locazione già versati; che il credito a lui assegnato, pagato dalla BCC (euro 6946,00), costituiva infatti una somma recuperata nei confronti di altri obbligati in solido, a lui dovuta per canoni di locazione del comune immobile locato, non ricompresa nei redditi di cui al dpr 600/73 (titolo III), art1, commi 5-87 l 413/91 e art 33 comma 4 dpr 42/88.
La CTP con sentenza n. 4269/2023, pubblicata in data 11.12.2023, rigettava la domanda e compensava le spese, ritenendo che il credito corrisposto dalla BCC, benché non qualificato come reddito di lavoro autonomo, avesse natura di “reddito diverso” e come tale fosse soggetto a ritenuta d’acconto.
Con il proposto appello, il contribuente deduceva:
-Nullità della sentenza per insufficiente motivazione, in violazione dell’art. 111 cpc e art. 36 D.lgs 546/1992.
-Errata valutazione delle prove documentali depositate nel giudizio di primo grado.
L’appellante contestava, in particolare, l’inquadramento come “reddito diverso” della somma di €6.946,00 corrisposta dalla BCC di Buccino in seguito a un pignoramento presso terzi.
Chiedeva la riforma della sentenza, con l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato e la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva controparte e contrastava l’avverso gravame deducendo che la sentenza di primo grado non appariva viziata da insufficiente motivazione, in quanto la giurisprudenza della Cassazione ammetteva una motivazione succinta. Deduceva altresì che la qualificazione della somma come “reddito diverso” appariva corretta, in quanto si configurava potenzialmente come sopravvenienza attiva tassabile, mentre la documentazione prodotta dal ricorrente non sembrava sufficiente a dimostrare l’errore dell’Agenzia delle Entrate nell’applicare la ritenuta d’acconto.
All’esito della discussione la causa veniva decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è parzialmente fondato e va accolto entro i limiti che seguono, con annullamento dell’avviso di accertamento impugnato con riferimento alla somma versata dalla BCC, e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ed infatti, la somma di cui si discute nel presente giudizio e in ordine alla quale è stata ritenuta applicabile la ritenuta di acconto, con conseguente emissione dell’avviso di accertamento impugnato, non può essere considerato né reddito autonomo, come pure già osservato dai primi Giudici, nè reddito diverso, trattandosi di un mero recupero -nei rapporti interni- di importi che già appartenevano all’interessato (odierno appellante) e che, in quanto obbligato solidale, aveva anticipato/versato per gli altri debitori solidali.
Ed infatti, la documentazione prodotta sin dal primo grado da parte del ricorrente evidenzia la carenza del requisito oggettivo, in quanto il credito assegnato al sig. M. F. costituisce plasticamente una somma recuperata (in virtù di decreto ingiuntivo non opposto e di successiva procedura esecutiva) nei confronti di altri obbligati in solido, conduttori, unitamente all’appellante, di un immobile sito nel Comune di Sicignano degli Alburni ed appartenente alla società M. sas, per il quale residuavano canoni di locazione non versati e coattivamente recuperati dal locatore nei confronti dell’odierno appellante.
Alla luce di quanto sopra rappresentato appare, infatti, evidente che la somma corrisposta dal terzo BCC all’attuale appellante e pari ad euro 6946,00 non andava ricompresa innanzitutto nella categoria “a” quale “prestazione di lavoro autonomo rientrante nell’esercizio di arte o professione” in quanto era relativa al recupero nei confronti degli altri coobbligati delle somme già versate dal sig. M. ed originate dal mancato pagamento dei canoni di locazione.
Tale importo non ha alcuna natura reddituale. Dunque, tale somma non può essere ricompresa nei redditi di cui al dpr 600/73 (titolo III), art1, commi 5-87 l 413/91 e art 33 comma 4 dpr 42/88 e, quindi, non è soggetta ad alcuna ritenuta alla fonte.
Mancando il requisito oggettivo, l’appello va accolto per quanto di ragione.
Quanto alle spese processuali del doppio grado di giudizio, richieste dall’appellante, il grado di complessità e di controvertibilità della questione esaminata, anche per l’erronea indicazione nella CU da parte della BCC, induce la Corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite.
La Corte, dunque, accoglie parzialmente l’appello, con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’appello nei termini di cui in motivazione.