Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, sezione n. 1, sentenza n. 2 depositata il 2 gennaio 2025
Frode carosello e onere probatorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi tempestivamente notificati (riuniti all’udienza del 19 aprile 2024), la società A. s.r.l., con sede legale in Campobasso, dedita al commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (fascicolo n. 479/2023 RGR), ed i soci, titolari al 50% del capitale sociale, F. M. (fascicolo n. 72/204 RGR) e G. M. (fascicolo n. 73/2024 RGR), tutti rappresentati in giudizio giusta procura agli atti dagli Avv.ti F. M. e A. M., hanno impugnato, rispettivamente, l’avviso di accertamento n. ——/2023, notificato dalla Agenzia delle Entrate di Campobasso il 7 settembre 2023 (con il quale è stato accertato per l’anno d’imposta 2017, con applicazione di sanzioni ed interessi, un maggior reddito d’impresa ai fini IRES di Euro 134.939,00, elevandolo ad Euro 184.320,00, per una maggiore imposta di Euro 32.396,00; un maggior valore della produzione ai fini IRAP, corrispondente ad Euro 115.521,00, per una maggiore imposta di Euro 5.953,00 ed ai fini IVA una maggior imposta di Euro 231.520,00); nonché gli avvisi di accertamento n. ——/2023 e n. ——/2023, notificati dall’Agenzia delle Entrate di Campobasso, rispettivamente, il 22 settembre 2023 ed il 18 settembre 2023, con i quali sono stati attribuiti ai due soci, per l’anno d’imposta 2017, la metà del maggior reddito d’impresa accertato a carico della Società A. srl, elevando il reddito complessivo di F. M. ad Euro 43.216,00 (per una maggior imposta IRPEF di Euro 9.240,00, una maggiore addizionale regionale di Euro 756,00 ed una maggiore addizionale comunale di Euro 316,00, con sanzioni per Euro 9.446,40) e di G. M. ad Euro 66.688,00 (per una maggior imposta IRPEF di Euro 13.263,00, una maggiore addizionale regionale di Euro 705,00 ed una maggiore addizionale comunale di Euro 268,00, con sanzioni per Euro 12.812,40).
Con motivi sovrapponibili i ricorrenti hanno eccepito sul piano generale, con il primo motivo di ricorso, l’inammissibilità/invalidità dei mezzi istruttori ed il difetto di motivazione dell’atto impositivo (ai sensi dell’art. 42 del DPR 600/73, dell’art. 56 del DPR 633/72 e dell’art. 7 della Legge n° 212/2000, nonché in violazione dell’art. 7 del Dlgs. N° 546/92); censurando la struttura dei provvedimenti impugnati ed il trasferimento, al loro interno, con grave ostacolo al pieno esercizio del diritto di difesa, di intercettazioni telefoniche, dichiarazioni rese da terzi ed altre risultanze dell’attività di Polizia Giudiziaria, in realtà non utilizzabili al di fuori del processo penale, in base all’art. 270 c.p.p.
Lo stesso è a dirsi per le dichiarazioni di terzi, acquisite in sede di contraddittorio con l’Ufficio, a mente degli artt. 51 Dpr 633/72 e 31 Dpr 600/72, avendo il divieto della prova testimoniale nel processo tributario, sancito dall’art. 7 del D.lgs. 546/92, trovato un tiepido temperamento soltanto con la modifica apportata dall’art. 4, comma 3, lett. c), della legge n. 130/2022.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza del rilievo n. 1), relativo alla ripresa a tassazione di Euro 5.366,76 di costi carburante per mancanza di dati e asserite carenze nella compilazione delle schede, spiegando che la mancata indicazione della targa dei veicoli e degli altri dati era stata determinata dalla impossibilità di stabilire previamente la destinazione del carburante ad una vettura piuttosto che un’altra, per la necessità di averne piccole scorte per le quotidiane operazione di prova delle auto o per piccoli rabbocchi sulle auto ricevute in permuta.
Quanto al rilievo n. 2, concernente il disconoscimento del maxi ammortamento dell’importo di Euro 19.417,90, per aver ritenuto l’Agenzia che i veicoli acquistati in proprietà, ma strumentali all’attività di noleggio, mancassero dei requisiti di novità di cui all’art. 1, comma 91, della L. n. 208/2015, deducevano che poiché la società ricorrente svolgeva in parallelo sia l’attività di rivendita che di noleggio delle auto, era solita caricare in modo corretto sul registro dei beni ammortizzabili i veicoli destinati al noleggio (come tali beni strumentali e non beni merce), senza che il fatto di averli immatricolati prima della data di acquisto potesse ritenersi d’ostacolo per il beneficio, “posto che, per esercitare l’attività di noleggio, è logico ed inconfutabile che il veicolo sia già pronto all’uso e, dunque, dotato di immatricolazione”.
Con altro motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno evidenziato l’illegittimità del rilievo n. 3 (con cui si contesta da parte dell’Agenzia la contabilizzazione di operazioni inesistenti), per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 del c.c., nonché dell’art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. n. 546/92, modificato dall’art. 4, comma 1°, lett. a), della L. n. 130/2022 e degli indirizzi di legittimità in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
Era ingiustificato l’assunto della Direzione Regionale del Molise, elaborato non rispettando il nuovo parametro dell’onere della prova dopo la novella di cui alla L. n. 130/2022 e travasando acriticamente nell’accertamento opposto elementi acquisiti in sede penale e per altre annualità d’imposta, in aperto contrasto anche con recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, maturati in linea con le sentenze della Corte di Giustizia UE, sulla necessaria consapevolezza nel destinatario “della sostanziale inesistenza del contribuente” (V. Cass., n. 15748/2023, n. 15479/2023 e 15746/2023); assunto in base al quale la società A. srl sarebbe stata coinvolta in un sistema fraudolento, volto a realizzare acquisti intracomunitari in evasione d’imposta, tramite l’interposizione fittizia di società-filtro.
Al contrario, i soci di A. Srl non avevano elementi per sospettare che la società A. srl e l’operatore C. R. (genero dell’Amministratore G. D. C.) utilizzassero metodi fraudolenti o commettesse illeciti fiscali; lo stesso era a dirsi nei riguardi della T. C. di M. A. (conosciuta come amica di vecchia data di C. R.), non essendovi elementi che a priori lasciavano ipotizzare che si trattasse di una “società cartiera”, atteso che la stessa “forniva gli approvvigionamenti richiesti, assicurava consegne tempestive di autovetture in ottimo stato manutentivo, praticava prezzi interessanti (ancorché non anomali), vendeva a tanti altri clienti, molti dei quali privati cittadini”.
In ogni caso, a smentita dell’inserimento organico dei ricorrenti in un contesto fraudolento, va sottolineato che nell’anno d’imposta 2017 gli acquisti di A. srl da T. C. hanno riguardato solo 12 vetture e da A. srl solo 18 auto, per un imponibile complessivo da ciascun fornitore di poco più di 200.000 euro, a fronte di un monte acquisti totale di A. di ben 5.933.582,00 euro (e ancor meno nei confronti di A. srl, con l’acquisto di sole 3 auto per un imponibile complessivo di Euro 72.377,00).
Quanto poi alla C. C. srl, con cui il volume di affari era stato maggiore, si trattava di un operatore con sede in Potenza, che ha avviato la sua attività nel lontano 2007, dotata di una rete di clientela ampiamente fidelizzata, che praticava prezzi in linea con le quotazioni dell’epoca e che mantiene ancora nell’attualità aperta la sua partita IVA; per cui non emergeva ex ante alcun elemento di sospetto circa le evasioni fiscali addebitatele dagli accertatori.
Da ultimo, ha censurato l’assunto dell’Ufficio impositore, secondo cui le provvigioni fatturate nel corso del 2017 da A. srl alla T. C. di M. A. per “servizi di intermediazione nella vendita di auto”, pari ad Euro 91.200,00, occulterebbero un’altra realtà sostanziale; in particolare, i bonifici eseguiti dalla ricorrente sul conto della T. C. coprirebbero acquisti in nero di autovetture, “immatricolate in totale evasione d’imposta, avvalendosi di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ove viene dichiarato fittiziamente che gli acquisti sono stati fatti di rettamente all’estero…”.
Tali postulazioni non erano condivisibili, perché viziate sul piano della logicità e della ragionevolezza, avendo anche il G.I.P. in sede penale, nel disporre l’archiviazione, riconosciuto come regolari le movimentazioni bancarie, di cui v’è palese traccia nelle scritture contabili, con cui la società ricorrente si è vista assegnare, dalle banche e dalle società finanziarie, gli importi di cui alle pratiche di finanziamento; in pratica la vendita delle vetture era stata effettuata da altri soggetti, e non da A. Srl, intervenuta semplicemente come intermediaria tra il privato acquirente e la Deutsche Bank o la Compass, erogatrici del finanziamento.
Quanto alla posizione dei due soci, la difesa ricorrente ha infine evidenziato che a seguito delle norme più stringenti introdotte a carico dell’Amministrazione Finanziaria dalla L. 130/2022 in tema di onere della prova, difettavano nella specie elementi concreti per ritenere che i maggiori utili accertati, frutto di operazioni fraudolente, fossero confluiti nel patrimonio dei soci.
Ha concluso pertanto, previa riunione delle cause e concessione della sospensiva, per l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento degli avvisi di accertamento opposti, con vittoria delle spese processuali.
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Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso.
Nell’eccepire l’infondatezza dell’avverso ricorso, ha evidenziato come l’acquisizione delle intercettazioni in ambito penale, nel procedimento RG n. 3276/2016, era avvenuta legittimamente, in quanto trasmesse all’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Campobasso a seguito dell’autorizzazione del 14 febbraio 2019 del Procuratore della Repubblica dott. Nicola D’ANGELO; inoltre, le dichiarazioni richiamate nell’avviso di accertamento costituivano solo alcuni degli elementi presi in considerazione dall’Ente impositore, che unitamente a molti altri consentivano di delineare un sistema volto all’acquisto in nero di autovetture, immatricolate in totale evasione di imposta, avvalendosi di false dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ove viene dichiarato fittiziamente che gli acquisti erano stati fatti direttamente all’estero (Germania) da persone fisiche, avvalendosi della società “cartiera” T. C..
Quanto poi al primo ed al secondo rilievo, difettavano i requisiti richiesti dalla legge per riconoscere i costi dichiarati, in quanto, relativamente ai carburanti, non erano state riscontrate nelle attività patrimoniali della Società né le taniche né le cisterne per la detenzione legale di tale carburante, né era stata data prova di come fosse legalmente avvenuto il trasporto di tale carburante; mentre, relativamente al maxi-ammortamento, mancava il requisito della “novità”, in quanto le auto utilizzate per il noleggio erano state immatricolate prima dell’acquisto da parte di A. srl.
Da respingere erano poi le censure dei ricorrenti in ordine alla carenza di prova del coinvolgimento della A. srl in una frode attuata da alcuni rivenditori nel campo del commercio delle auto “plurimarche”, ove la ricorrente in alcuni casi ha partecipato in veste di soggetto interponente, avvalendosi dell’impresa individuale T.M. Car di M. A. (pacificamente riconosciuta come “cartiera” anche dal GIP del Tribunale di Campobasso nel decreto di archiviazione in data 8 novembre 2019) e della società A. Srl, quali missing trader/interposti allo scopo di effettuare acquisti intracomunitari di autoveicoli in evasione di imposta, mentre in altri ha operato attraverso le società “filtro” (“buffer”) Auto Idea Srl e C. C. Srl, con lo scopo di creare una sorta di schermo tra la società “cartiera” e quella che effettivamente acquista la merce.
Sussistevano, in particolare, gli elementi per ritenere che vi fosse da parte di A. S.r.l. la consapevolezza di aver effettuato acquisti da un soggetto inesistente;
consapevolezza derivante dal fatto che la T. C. non aveva alcuna struttura per operare né mezzi finanziari; e analogamente era a dirsi per gli acquisti di auto contabilizzati nei confronti della società A. srl, nonchè con riguardo ai rapporti tra A. e le società A. Srl e C. C. Srl.
A tutto voler concedere, quand’anche si volesse pensare che A. s.r.l. non fosse a conoscenza della frode, non si potrebbe negare che la stessa fosse nelle condizioni di venirne a conoscenza, usando l’ordinaria diligenza (così come richiede la giurisprudenza di legittimità per giustificare l’indeducibilità dell’IVA frodata dai danti causa).
Da ultimo, con riferimento all’attività di asserita intermediazione svolta da A. nei confronti della T. C., doveva rimarcarsi come i flussi di danaro riscontrati attestavano versamenti effettuati nei confronti di una società cartiera, essendosi la ricorrente avvalsa di tale strumento proprio per mascherare un’attività fraudolenta, andando poi a giustificare le transazioni come servizio di intermediazione nella vendita di auto; laddove la T. C. non ha mai avuto una sede ove operare, né era conosciuta da alcuno dei clienti delle sue autovetture, ed è stata fatta figurare quale reale venditrice in luogo di A. S.r.l. (la quale, in questo modo, non ha dichiarato ricavi che invece le appartenevano, con l’effetto di evadere le imposte dovute per legge).
Relativamente infine alla posizione dei soci ricorrenti, F. M. e G. M., l’Ente impositore ha dedotto che in tema di onere della prova e di presunzione di distribuzione degli utili occulti nell’ambito di società di capitali a ristretta base azionaria non v’erano state, anche a giudizio della Corte di legittimità, variazioni di sorta a seguito dell’introduzione del comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 ad opera della L. n. 130/2022; laddove i ricorrenti non avevano fornito alcuna prova contraria circa l’eventuale diversa destinazione delle maggiori somme accertate, al fine di escludere di esserne entrate in possesso.
Ha concluso pertanto per il rigetto della sospensiva e dei ricorsi, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 19 aprile 2024 si provvedeva alla riunione dei ricorsi; indi il 14 giugno 2024 la Corte accoglieva la richiesta di sospensiva, rinviando alla decisione nel merito il regolamento delle spese della fase cautelare.
All’odierna udienza, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, ritiene il Collegio, in sintonia con quanto già deciso da questa Sezione della Corte su analoga controversia fra le parti riferita all’anno d’imposta 2016 (v. sentenza n. 177/2024 del 24 novembre 2023, dep. il 22 aprile 2024, della Corte di Giustizia tributaria di I grado di Campobasso), che le censure dei ricorrenti relative alla asserita inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in sede penale non sono condivisibili.
In particolare, nella specie, assodata la documentata ritualità dell’acquisizione, non sono giustificate le eccezioni formulate in ordine alla violazione dell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/72, sull’utilizzo delle dichiarazioni di terzi ed intercettazioni telefoniche all’interno del processo tributario; la giurisprudenza di legittimità ha invero ammesso l’utilizzo degli elementi desunti da dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza e dalle intercettazioni telefoniche, raccolti secondo i principi di garanzia riconosciuti dall’articolo 15 della Costituzione, la cui valutazione, in seno al processo tributario, spetta alla discrezionalità di apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, attribuita al giudice di merito (cfr., fra le altre, Cass., Sez. V, ordinanza 28 ottobre 2022, n. 32024). In ordine alla loro mancata allegazione, è noto poi che l’allegazione degli atti richiamati nella motivazione dell’avviso di accertamento è necessaria solo quando essi non sono conosciuti o conoscibili dal contribuente e l’avviso non ne riproduce il contenuto essenziale; evenienza che nella fattispecie in esame è da escludere.
Quanto al merito dei rilievi, è da ritenersi legittimo l’operato dell’Agenzia in riferimento alla “carta carburanti” (indebita deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi per Euro 5.366,76 per acquisto di carburante, in violazione dell’art. 109 co. 5 del TUIR n. 917/1986 e IVA indebitamente detratta per Euro 1.207,79, su una base imponibile IVA di Euro 5.488,00, in violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/72), difettando la prova in ordine all’inerenza delle spese.
Secondo la Corte regolatrice, invero (v., da ultimo, Cass., Sez. V, 7 marzo 2024, n. 6114; e Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366), “in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito (e non dall’art. 109, c. 5 del Tuir, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si raccordano con una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato e dunque la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente“.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui la mancata indicazione della targa dei veicoli e degli altri dati era stata determinata dalla impossibilità di stabilire previamente la destinazione del carburante ad una vettura piuttosto che un’altra (per la necessità di averne piccole scorte per le quotidiane operazione di prova delle auto o per piccoli rabbocchi sulle auto ricevute in permuta), è rimasta anche in questa sede sfornita di prova; in quanto a fronte di fatture di rifornimento di carburante prive dell’indicazione dei mezzi su cui era stato effettuato il rifornimento e senza riferimento a bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, giustamente l’Ente impositore ha fatto rilevare il mancato riscontro in ordine all’esistenza di taniche conformi alle direttive CEE riportanti il codice di omologazione e la data di fabbricazione per l’eventuale trasporto del carburante presso la sede della società, nonché di cisterne per la detenzione legale di tale carburante, difettando in ogni caso la prova di come fosse legalmente avvenuto il trasporto di tale carburante.
Parimenti infondate sono le censure dei ricorrenti in ordine al secondo rilievo, concernente il disconoscimento del maxi ammortamento dell’importo di Euro 19.417,90, per aver ritenuto l’Agenzia che i veicoli acquistati in proprietà, ma strumentali all’attività di noleggio, mancassero dei requisiti di novità di cui all’art. 1, comma 91, della L. n. 208/2015.
E invero, secondo la normativa di settore sono agevolabili solo i beni strumentali nuovi, cioè acquistati direttamente dal produttore o dal commerciante, ovvero da soggetti diversi ma comunque mai utilizzati; mentre nella specie (cfr. prospetto esposto alle pagine n. 20 e 21 del PVC) la società ricorrente risulta aver beneficiato delle anzidette disposizioni di favore in relazione all’acquisizione in proprietà di autoveicoli strumentali utilizzati per l’attività di noleggio, che risultano immatricolati in data precedente rispetto alla data di acquisto da parte di A. srl.
In relazione invece al terzo e quarto rilievo (relativo il primo ad operazioni soggettivamente inesistenti, per una base imponibile, con aliquota al 22%, di Euro 936.721,00 e IVA indetraibile di Euro 206.079,00; il secondo relativo ad omessa fatturazione di ricavi per vendita di autovetture per Euro 110.154,00), rileva il Collegio che sul punto analoga contrasto fra le stesse parti, riferito all’anno d’imposta 2016, è stato già deciso in senso sfavorevole all’Ente impositore con la succitata sentenza n. 177/2024 del 24 novembre 2023, dep. il 22 aprile 2024 della II Sezione di questa Corte di Giustizia tributaria, con riferimento a motivi del tutto sovrapponibili a quelli proposti nel presente giudizio; non essendoci ragioni, o elementi di novità, per discostarsi da qual decisum, non resta che richiamare le condivisibili considerazioni – che di seguito si riportano in parte per esteso – formulate dalla Corte per giustificare in quella sede l’accoglimento delle censure della società ricorrente.
“La Corte, al riguardo, ricorda che la Cassazione, con la sentenza n. 21306 del 5 luglio 2022, si è espressa sull’onere della prova nella fattispecie di “frode carosello”, ribadendo le caratteristiche dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria. In particolare, la Corte ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessario in capo al cessionario la consapevolezza o la conoscibilità, usando la diligenza mediamente richiedibile ad un operatore del settore, che l’operazione si inseriva in un’operazione consistente in una frode fiscale, e che è onere dell’Amministrazione fiscale provare, a fronte di fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, anche per mezzo di praesemptio hominis, che le operazioni stesse nel primo caso non sono state effettuate o, nel secondo (operazioni soggettivamente inesistenti, che ricorrono nella specie), che il contribuente stesso, al momento della cessione, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione operata dal cedente.
Al contrario, come da giurisprudenza richiamata dalla Corte, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria assolva a detto onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Le prove fornite dall’amministrazione finanziaria, risultanti in atti, consistono nelle risultanze delle indagini penali (intercettazioni telefoniche – falsità nelle dichiarazioni di atto notorio dei clienti – qualifica di intermediaria finanziaria della società A. srl – qualifica di cartiera della T. C. di A. M.) e dall’esame delle scritture contabili e dei movimenti bancari della società.
Dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti, tra i quali il sig. G. M. (rappresentante legale) e sig. M. F. (socio della A. SRL), risulta che la richiesta di archiviazione n° 2118/2019 della Procura della Repubblica di Campobasso accerta, con riferimento all’art. 416 del c.p. le indagini e le prove non hanno permesso di accertare che M. G. e M. F. abbiano rivestito un ruolo attivo all’interno dell’associazione e/o che abbiano comunque apportato un costante e consapevole contributo causale alle condotte criminose oggetto di contestazione anche in considerazione dei singoli episodi riscontrati. Con riferimento al reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 iscritto nei confronti di M. G., gli elementi agli atti del fascicolo non consentono di accertare l’inesistenza delle attività di brokeraggio oggetto di fatturazione nei confronti della T. C., nonostante la riconosciuta attività di cartiera svolta da quest’ultima. Con riferimento ai reati di cui all’artt. 483 e 494 del c.p. iscritti nei confronti di M. F. non è possibile stabilire che le false dichiarazioni sostitutive di atto notorio siano state predisposte dallo stesso in quanto non è stato possibile accertare che lo stesso abbia rivestito un ruolo attivo all’interno nella società A. srl ( quale amministratore di fatto e/o di diritto) e/o nelle società cartiere coinvolte nella c.d ” frode carosello”.
La richiesta è stata poi accolta dal GIP.
Le superiori valutazioni svolte dal PM non possono essere ignorate in questa sede, in quanto, pur tenendo in considerazione l’orientamento della Suprema Corte in ordine all’efficacia non vincolante dell’esito del giudizio penale nel processo tributario, va tuttavia rilevato che il giudice tributario, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito in atti, è tenuto a verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria soggetta ad esame, di tutti gli elementi desumibili dall’inchiesta penale (cfr. Cass. n. 10269/2005; precedente conforme Cass. n. 12577/2000 per il quale: Il risultato raggiunto in sede penale non rappresenta un qualcosa di completamente avulso dal gravame tributario, in quanto il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel processo penale, purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori).
Dal che ne deriva, che quel che rimane delle ipotesi formulate dalla Direzione Provinciale per la ripresa di ricavi non fatturati e un imponibile di € 394.635,00 con IVA di € 87.646,00 relativo a operazioni soggettivamente inesistenti, unitamente al rilievo relativo a costi soggettivamente inesistenti per complessivi € 121.101,64 con conseguente Iva indetraibile per € 26.642,36 ….(omissis)…. non sono sufficienti a provare ………che il contribuente stesso, al momento della cessione, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione operata dal cedente”.
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Il ricorso della società va conclusivamente parzialmente accolto, secondo quanto innanzi specificato, limitatamente ai rilievi formulati ai nn. 3 e 4, con correlato annullamento in parte qua dell’avviso opposto; mentre va confermata la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato per quanto attiene i rilievi indicati ai nn. 1 e 2.
Ne discende, per conseguenza, la necessità di rideterminare in bonam partem il maggior reddito accertato a carico della Società nell’anno oggetto di verifica (2017), nonché le imposte connesse IRES, IRAP ed IVA; con sanzioni e interessi da ridurre in proporzione.
Per quanto attiene infine le doglianze presentate dai soci F. M. e G. M., con precipuo riferimento al difetto di prova circa la confluenza nei loro patrimoni personali dei maggiori utili societari accertati, essi sono da respingere; richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (Cfr. Cass., Ordinanza n. 6202/2023; Ordinanza n. 26914/2022, e, in precedenza, Cass. n. 27049/2019, Cass. n. 8473/2014).
Nulla di simile in tal senso è emerso dagli atti, con conseguente piena legittimità degli avvisi opposti in parte qua; né a conclusioni diverse può pervenirsi, così come prospettato i soci ricorrenti, invocando il nuovo comma 5-bis, aggiunto all’articolo 7 del d. lgs. n. 546/1992 a opera dell’art. 6 L. n. 130/2022 di riforma del processo tributario, avendo al riguardo la Suprema Corte evidenziato (cfr. Cass. Sez. 5, 25 ottobre 2022, n. 31878), in maniera condivisibile, che la disposizione de qua (secondo cui “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”) ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, senza stabilire un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
In considerazione della parziale (e reciproca) soccombenza, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio, ivi compresa quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Campobasso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso della Società A. srl e dei soci F. M. e G. M., determina il maggior reddito 2017 ai fini IRES, IRAP ed IVA nei termini specificati in parte motiva, con conseguente proporzionale riduzione delle sanzioni e degli interessi;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi riuniti.