AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 139 del 20 maggio 2025

Articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Azienda ospedaliera universitaria istante (di seguito ”Istante” o ”Azienda ospedaliera istante”) fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all’Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all’albo delle professioni sanitarie».

L’anzidetto personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità «ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università».

L’Istante, inoltre, riferisce che la disciplina di riferimento relativa al personale universitario sopraindicato è il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che all’articolo 8 dispone che «Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all’articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio preso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria».

L’Istante rappresenta che l’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».

A parere dell’Istante il dettato normativo individua, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, due aspetti principali: un ambito oggettivo di applicazione, ossia i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, e un ambio soggettivo, ossia i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta sostitutiva di cui sopra.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene debbano essere assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, i compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, anche se erogati al personale universitario iscritto all’Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività assistenziale sanitaria, strettamente connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5 per cento, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto sanità, triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ”infermieri” dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

Dunque, affinché l’imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati.

Ciò posto, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all’Azienda ospedaliera istante e svolgente «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.