CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12807 depositata il 13 maggio 2025

Avviso di accertamento – Irap, Ires, Iva – Ricavi e reddito d’impresa – Incongruenza e antieconomicità – Accoglimento

Rilevato che

1.1. L’Agenzia delle entrate notificò a P.D. Srl un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori ricavi, e conseguente maggior reddito d’impresa a fini Irap, Ires e Iva, per l’anno 2014.

L’atto impositivo scaturiva da un accertamento condotto con metodo induttivo, sulla scorta di elementi rivelatori di incongruenza ed antieconomicità della redditività dell’impresa, dal quale, in particolare, era esitata la rideterminazione dei costi, che erano stati così ricalcolati su una percentuale di incidenza dell’80%. Venivano inoltre recuperati costi non deducibili.

La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Salerno, che respinse il ricorso.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. della Campania, adita con gravame della contribuente, ha integralmente riformato la precedente decisione.

I giudici d’appello, premesso il rilievo in base al quale l’accertamento era stato compiuto ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, hanno osservato che, in tal senso, sarebbe stata necessaria la prova di gravi incongruenze fra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Ciò posto, hanno ritenuto che non fosse sufficiente l’unica incongruenza riscontrata dall’Ufficio, rappresentata dallo scostamento dell’incidenza dei costi di produzione sui ricavi, che l’Ufficio aveva peraltro desunto in base all’erroneo convincimento che l’attività prevalente della società fosse quella di panificazione (laddove, invece, si trattava di quella di salumeria) e richiamando coefficienti di incidenza di aziende similari senza specificarne né l’identità, né il settore di incidenza.

3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente.

L’Agenzia ricorrente, dopo aver riportato gli argomenti che assume posti a fondamento della sentenza impugnata, deduce che dagli stessi non sarebbe possibile evincere le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del gravame.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La censura riporta un consistente stralcio di una motivazione che non corrisponde in alcun punto con la sentenza impugnata.

Le affermazioni oggetto di critica da parte della ricorrente sono, pertanto, radicalmente diverse da quelle che sorreggono la sentenza d’appello e, verosimilmente, riferite al diverso giudizio, pendente fra le stesse parti e relativo a diverso anno d’imposta, che pure è sottoposto alla cognizione di questa Corte.

Così confezionato, il motivo appare incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma, laddove coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso (cfr. Cass. n. 9996/2020).

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 2697 cod. civ., la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere necessario, ai fini dell’accertamento disposto, che l’impresa presentasse una situazione di perdita, essendo sufficiente il riscontro di un utile decisamente esiguo, ove rapportato agli ingenti costi sostenuti, e di un reddito d’impresa oggettivamente modesto.

2.1. Il motivo, pur se anch’esso connotato da frequenti riferimenti a circostanze di fatto non pertinenti alla vicenda in questione, consente tuttavia un valido sindacato della sentenza impugnata.

L’Agenzia ricorrente, in particolare, censura la statuizione d’appello laddove vi si afferma (cfr. pag. 3, par. 1.2) che “l’incongruenza… relativa allo scostamento dell’incidenza dei costi di produzione sui ricavi… non può di per sé sola costituire presunzione idonea a legittimare l’accertamento analitico-induttivo”.

Su tale punto, infatti, essa articola una ragione di censura che appare chiaramente riconducibile al motivo di impugnazione previsto dall’art. 360, comma primo, num. 3), cod. proc. civ. ed individua con chiarezza il vizio prospettato, sì da soddisfare il requisito di specificità (cfr. Cass., sez. U. n. 32415/2021); osserva, in particolare, che la valutazione di incongruenza “legittima il potere dell’amministrazione finanziaria di accertamento, laddove la constatata sproporzione del costo assume valore sintomatico del fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è estraneo all’attività d’impresa, ossia che l’atto non è correlato alla produzione, ma assolve diverse finalità” (così il ricorso alla pag. 27).

2.2. La tesi della ricorrente trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte.

È stato infatti ripetutamente affermato che i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, sì da consentire il ricorso ad accertamento analitico – induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente per ricostruire i ricavi effettivi; in altri termini, l’accertamento analitico – induttivo è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta, rispetto ai costi, da condurre a ritenere antieconomica la gestione (in termini, più di recente, Cass. n. 9664/2024; si vedano anche, fra le altre, Cass. n. 23550/2014; Cass. n. 16642/2011; Cass. n. 26130/2007; Cass. n. 21165/2005).

Questa Corte, peraltro, ha chiarito che, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo contribuente l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972 (cfr., fra le altre, Cass. n. 35713/2022; Cass. n. 21128/2021).

2.3. Pertanto, nel ritenere la richiamata incongruità insufficiente a supportare l’accertamento con metodo analitico-induttivo, onerando l’Amministrazione di una prova presuntiva dotata di maggior persuasività, la sentenza impugnata si è discostata dai principi riportati.

Il motivo merita dunque accoglimento.

3. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al giudice d’appello, affinché, in diversa composizione, decida uniformandosi ai richiamati principi.

Allo stesso giudice è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania – sezione staccata di Salerno.