CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19045 depositata l’ 11 luglio 2025
Lavoro – Fallimento dell’imprenditore – Situazione debitoria – Pagamento del t.f.r. – Fondo di Garanzia – Non assoggettabilità al fallimento – Accertamento incidentale – Principio di non contestazione
Rilevato che
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’opposizione svolta dall’Inps avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da L.S. e avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. dovuto dal Fondo di Garanzia, stante il pignoramento negativo eseguito nei confronti del datore di lavoro.
Riteneva la Corte che il datore di lavoro non fosse assoggettabile in concreto al fallimento, essendo il credito inferiore a €30.000 e che tale non assoggettabilità potesse essere accertata incidentalmente in questa sede senza necessità per il lavoratore di presentare istanza di fallimento onde far dichiarare in sede prefallimentare la non assoggettabilità in concreto al fallimento del proprio datore.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L.S. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, co.2 e 5 l. n.297/82, 15, ult. co., R.D. n.267/42, in riferimento all’art.34 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la non assoggettabilità al fallimento per sussistenza di una situazione debitoria inferiore a €30.000 fosse accertabile in via incidentale nel presente giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.2, co.2 e 5 l. n.297/82, 15, ult. co., R.D. n.267/42, in riferimento agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte fatto riferimento al solo credito della lavoratrice e non alla complessiva situazione debitoria, e inoltre per avere fatto riferimento alla non contestazione dell’Inps circa la sussistenza di debiti sotto la soglia di €30.000, nonostante si trattasse di un fatto estraneo all’Inps e sul quale quindi non poteva operare la non contestazione.
Il primo motivo è infondato.
Va richiamato il più recente orientamento di questa Corte (Cass.1887/20, Cass.11531/20, Cass.32446/21), secondo cui il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.
L’orientamento va ribadito in questa sede, posto che l’art.2 l. n.297/82, in alcuna sua disposizione, contempla una regola contraria a quella generale espressa dall’art. 34 c.p.c., vietando l’accertamento incidentale circa la sussistenza di debiti sottosoglia ex art.15, ult. co. l.f.
Il secondo motivo è fondato.
La Corte ha ritenuto accertata la non assoggettabilità in concreto al fallimento motivando che il giudice di primo grado: “non ha considerato come l’entità del credito fosse notevolmente inferiore a quella che consentirebbe ex art.15 L.F., la dichiarazione di fallimento; sul punto non v’è contestazione dell’istituto”.
Tale proposizione è innanzitutto contraria all’art.15, ult. co. l.f., secondo cui non si fa luogo al fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a €30.000.
La norma richiede l’accertamento dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti, e non –come invece ha reputato la Corte – l’accertamento che il debito dedotto in giudizio dal lavoratore sia inferiore a €30.000, laddove possono esservi più debiti già scaduti singolarmente d’importo inferiore ma che, cumulati, ascendono a somma superiore a €30.000.
Non essendo stato compiuto l’accertamento richiesto dalla fattispecie legale dell’art.15, ult. co. l.f., la sentenza va per ciò solo cassata.
Si deve aggiungere che, ai fini dell’accertamento implicato dall’art.15, ult. co. l.f. – come ancora affermato da questa Corte (Cass.23151/20, Cass.34368/22) – non opera il principio di non contestazione, non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità del datore di lavoro.
Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sulla fallibilità in concreto del datore di lavoro, anche alla luce del decreto del Tribunale fallimentare di Cosenza del 22.7.2020, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.