CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19529 depositata il 15 luglio 2025
Avviso di accertamento – Ritenute relative a compensi per prestazioni straordinarie – Compensi “in nero” – Soccombenza virtuale – Conciliazione – Cessazione della materia del contendere
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate, notificava alla società di persone G. Sas l’avviso di accertamento n. (…), con il quale contestava il mancato versamento delle ritenute che dovevano essere operate sulle retribuzioni per lavoro dipendente corrisposte, come suol dirsi, ‘in nero’, in primo luogo ai fini Irpef, con riferimento all’anno 2010, sul fondamento di verbale congiunto redatto dalla Guardia di Finanza, dal Ministero del Lavoro e dall’Inps, e basato sulle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti.
2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, proponendo plurime censure.
La CTP riteneva fondate le difese della contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento.
3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, evidenziando, tra l’altro, che la causa pendente tra la società ed i dipendenti innanzi al giudice del lavoro ha ad oggetto compensi che si assume non essere stati corrisposti ai lavoratori, mentre il presente giudizio ha ad oggetto le ritenute relative a compensi per prestazioni straordinarie che si assume siano stati corrisposti, ma in nero.
Il giudice dell’appello, ritenuta pregiudicante la controversia pendente innanzi al giudice del lavoro, disponeva la sospensione facoltativa del giudizio, pronunziando ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ.
4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. I contribuenti resistono mediante controricorso.
4.1. Società e soci hanno quindi depositato memoria e documentazione, segnalando che la sospensione del giudizio per cui è causa è stata revocata ed il giudizio è stato definito in grado di appello, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Ragioni della decisione
1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della pronuncia impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 115,116,132, secondo comma, n. 4, 177 e 337, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 1,2,7,39 e 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 2909 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver disposto la sospensione del giudizio quando non ricorrevano i presupposti di legge, avendo il giudizio reputato pregiudicante controversia avente oggetto completamente diverso rispetto al presente giudizio, e peraltro pronunciandosi “in modo del tutto contraddittorio ed intrinsecamente illogico” (ric., p. 13).
2. I controricorrenti segnalano che la sospensione del presente giudizio è stata revocata dal giudice dell’appello, peraltro su istanza congiunta delle parti le quali hanno segnalato che la causa pendente innanzi al giudice del lavoro e ritenuta pregiudicante dal giudice del gravame, era stata definita mediante conciliazione.
La CTR ha quindi deciso nel merito con pronuncia n. 4517, dep. il 14.11.2019, accogliendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria e riaffermando la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento per cui è causa.
2.1. Merita ancora di essere segnalato che, in analogo giudizio pendente tra le stesse parti e relativo a medesime questioni, cui si opera espresso richiamo per quanto di rilievo, anche ai fini del governo delle spese processuali, questa Corte di legittimità si è pronunciata con decisione n. 18494 del 12.7.2018, ed ha condivisibilmente ritenuto infondata la sospensione del giudizio disposta, per le stesse ragioni addotte in questo giudizio, dalla medesima CTR di Milano con sentenza n. 1253, sempre dep. il 28.7.2018.
2.2. Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia
3. In applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dei controricorrenti. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.