MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 2 aprile 2025
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «FNPS»: il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e di cui all’art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) «LEPS»: Livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, nonché all’art. 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, espressamente richiamati all’art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni;
c) «AdI»: l’Assegno di inclusione, di cui all’art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
d) «in simili condizioni di disagio economico»: nuclei familiari o individui non beneficiari dell’AdI ma in simili condizioni di disagio economico, di cui all’art. 6, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in possesso di attestazione ISEE non superiore ad euro 10.140,00 per i quali sussista una «presa in carico sociale» come definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: «Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonchè attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia»;
e) «SFL»: il Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
f) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
g) «Quota servizi»: la quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, riferiti ai beneficiari dell’ADI nonchè ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023;
h) «Piano povertà»: il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all’art. 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017;
i) «Rete»: la Rete della protezione e dell’inclusione sociale, di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017;
l) «Ambiti territoriali»: gli ambiti sociali territoriali, di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
m) «PN inclusione»: il Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà 2021-27», approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – nell’ambito della Programmazione europea 2021-2027;
n) «Puc»: i Progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario dell’ADI o del SFL può essere tenuto a partecipare nell’ambito del percorso personalizzato ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, e dell’art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
o) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale dell’Assegno di inclusione per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’art. 6 del decreto interministeriale 8 agosto 2023, per il coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata;
p) «Contributo assistenti sociali»: il contributo di cui all’art. 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà, in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
q) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso alla Commissione europea dal Governo italiano il 30 aprile 2021 in attuazione del Dispositivo per la ripresa e resilienza (RRF), definito nell’ambito del programma Europeo «Next Generation EU», approvato dal Consiglio europeo il 13 luglio 2021;
r) «SIOSS»: il Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali, di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
Art. 2
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026
1. È adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026, articolato in tre capitoli:
– Capitolo 1 – «Il quadro di riferimento. Parte generale»;
– Capitolo 2 – «Piano sociale nazionale 2024-2026»;
– Capitolo 3 – «Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026», approvato dalla rete nella seduta del 28 novembre 2024. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali è riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Capitolo 2, «Piano sociale nazionale 2024-2026», costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
3. Il Capitolo 3, «Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026», costituisce l’atto nazionale di programmazione delle risorse afferenti al Fondo povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione dell’ADI come livello essenziale delle prestazioni sociali, estesi a nuclei familiari in analoghe condizioni di bisogno. Nell’ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l’utilizzo delle risorse del Fondo povertà dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in coerenza con le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», oggetto di accordo della Conferenza unificata in data 5 novembre 2015.
Art. 3
Programmazione regionale, monitoraggio e rendicontazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per il triennio 2024-2026, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2024-2026, di cui all’art. 2, comma 1.
2. La programmazione di cui al comma 1 è inserita, entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto, nella specifica sezione del SIOSS, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l’ambito territoriale e secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 5, del medesimo decreto. In particolare, le regioni inseriscono le informazioni relative:
a) alla ripartizione delle risorse tra macroattività, nella scheda di Programmazione della piattaforma SIOSS denominata «Ripartizione risorse», tenendo conto delle quote riservate ai LEPS/obiettivi di servizio;
b) alle risorse e agli ambiti territoriali coinvolti nell’implementazione del LEPS «Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.», di cui alle linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, di cui all’art. 5, nella scheda di Programmazione della piattaforma SIOSS denominata «Implementazione linee di indirizzo (P.I.P.P.I)».
3. La Regione provvede, inoltre, alla ripartizione delle risorse agli ambiti territoriali sociali nella scheda «Flussi finanziari FNPS» della piattaforma SIOSS, indicando il dettaglio delle risorse destinate al raggiungimento dei LEPS/obiettivi di servizio.
4. L’erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del SIOSS, da parte degli ambiti territoriali dell’effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalità di cui alla scheda della piattaforma SIOSS denominata «Rendicontazioni FNPS», fatta salva la facoltà della Regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
5. Ai sensi dell’art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta il relativo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
Art. 4
Risorse Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali nel triennio 2024-2026 sono pari ad euro 410.700.587,00 per l’anno 2024 e ad euro 390.925.678,00 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.
2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse di cui al comma 1 è riportato nelle allegate Tabelle 1 e 2.
3. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo triennio è riportato nelle allegate Tabelle 1.1 e 2.1, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali sociali entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti è inserita nella piattaforma SIOSS, entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui alla scheda «Flussi finanziari FNPS».
4. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» saranno ripartite fra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.1, colonna A e Tabella 2.1, colonna A.
5. Le eventuali risorse riversate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell’art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al comma 4, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all’art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5
LEPS «Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.», di cui alle linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali
1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni, è riservata una quota pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, per le azioni volte all’attuazione del LEPS «Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I.», di cui alle linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità» approvate dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 con accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l’attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, anche attraverso idonee attività di accompagnamento metodologico e tecnico scientifico. Le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti territoriali coinvolti, sono definite nell’allegato B.
Art. 6
Programmazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano povertà 2024-2026, le regioni, sentiti i Comuni, in forma singola o associata, ovvero le articolazioni regionali dell’ANCI, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, adottano, con la tempistica di cui al comma 2, un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l’attuazione dell’AdI come livello essenziale delle prestazioni, rivolti anche a nuclei non beneficiari della misura ma in simili condizioni di bisogno e degli interventi individuati dal Piano, compresi quelli in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti a fondi regionali, nazionali o comunitari, incluse le risorse riferite al PN Inclusione 2021-2027, integrato con le risorse del PNRR.
2. L’atto di programmazione di cui al comma 1 è comunicato dalle regioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto. L’atto di programmazione è redatto secondo le modalità di cui all’allegato C e contiene:
a) Il quadro di contesto;
b) Le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla povertà;
c) Le risorse finanziarie, incluso l’eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale nell’ambito del Fondo sociale europeo e delle iniziative del PNRR;
d) La descrizione degli interventi e dei servizi programmati.
Art. 7
Risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
1. Nel triennio 2024-2026 le risorse complessivamente assegnate al Fondo povertà sono pari ad euro 594.677.545,00 nel 2024, 601.120.765,00 euro nel 2025 e 617.000.000,00 euro nel 2026. Tenuto conto delle risorse destinate agli ambiti territoriali riservate al Contributo assistenti sociali, le risorse del Fondo povertà oggetto del presente riparto sono pari ad euro 516.734.439,08 per il 2024, 492.781.920,64 euro per il 2025 e 437.000.000,00 euro per il 2026.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di seguito indicate, come dettagliate nella Tabella 3:
a) AdI – quota servizi: somme riservate al finanziamento dei servizi per l’accesso e la valutazione e dei sostegni da individuare nel progetto personalizzato di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 5 settembre 2017, n. 147, riferibili ai beneficiari dell’Assegno di inclusione, nonchè ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023. A questa finalità sono dedicate risorse pari ad euro 496.734.439,08 per il 2024, 467.781.920,64 euro per il 2025 e 412.000.000,00 euro per il 2026;
b) Povertà estrema: somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017. A questa finalità sono dedicate risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.
Art. 8
Criteri di riparto della quota servizi per i Patti per l’inclusione sociale
1. Le somme di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), sono destinate al potenziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, che in riferimento ai beneficiari dell’AdI costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, nei limiti delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del Piano povertà di cui all’art. 2, comma 3, e degli atti di programmazione di cui all’art. 6, comma 1.
2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, sono riferibili ai beneficiari dell’AdI nonchè ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento degli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari dell’AdI e del SFL, inclusi i costi per le assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, nonchè degli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari AdI alle attività di volontariato, con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi. Le stesse risorse possono altresì essere destinate alla copertura di eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari per garantire i livelli essenziali. L’eventuale destinazione di risorse per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a).
4. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, di cui all’art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017, unitamente alle risorse riservate alla povertà estrema.
Ciascuna Regione, in proporzione al contributo attribuito, assicura il rispetto di tale finalità con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinchè, anche qualora un singolo ambito territoriale assicuri la finalità sulla base di altre fonti di finanziamento, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all’obiettivo.
5. Una quota di risorse nel limite di 5.000.000,00 di euro è destinata a finanziare azioni di sistema a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per supportare, accompagnare e favorire l’attuazione territoriale degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà.
6. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli ATS. Limitatamente all’annualità 2024, una quota delle risorse riferite al triennio 2024-2026 di cui al presente articolo è attribuita al complesso degli ATS di ogni regione sulla base del seguente criterio:
a ciascun ambito territoriale sociale è attribuita, per l’annualità 2024, una somma pari al 20% della differenza tra la somma massima attribuibile all’ambito stesso per il contributo assistenti sociali (art. 1, comma 797 e seguenti, della legge n. 178/2020) e la somma prenotata, come risultante dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. A tal fine, la somma prenotata è considerata pari a zero per gli ambiti che non hanno inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 798 del citato art. 1, il prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente, il numero medio di assistenti sociali in servizio. A questi ultimi ambiti spetta il 20% della somma massima attribuibile per il contributo assistenti sociali.
7. Le risorse disponibili per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al netto di quelle di cui ai commi 5 e 6 sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sulla base del dato comunicato dall’INPS, aggiornato al 31 settembre 2024, cui è attribuito un peso percentuale del 60%;
b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2024, cui è attribuito un peso percentuale del 40%.
Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui all’art. 9, comma 6, criteri ulteriori da applicare al riparto delle risorse della quota riservata ai servizi, ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, gli indicatori di cui alle lettere a) e b) non possono singolarmente presentare un peso percentuale inferiore al 40%.
8. Le somme spettanti al complesso degli ambiti di ciascuna regione secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7 sono indicate nella Tabella 3.1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il trasferimento agli ambiti avviene secondo le modalità di cui all’art. 9.
9. Con successivi decreti di riparto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della emanazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e di liquidazione delle risorse del Contributo assistenti sociali riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si procederà ad attribuire le risorse riservate non prenotate ovvero le risorse prenotate e non considerate liquidabili, che rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per la quota servizi.
10. Le risorse di cui al comma 9, a seguito dell’emanazione dei decreti annuali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prenotazione e liquidazione del contributo assistenti sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020, sono ripartite con decreto della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al complesso degli ambiti di ciascuna regione sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sulla base del dato comunicato dall’INPS, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, cui è attribuito un peso percentuale del 20%;
b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio dell’anno di riparto, cui è attribuito un peso percentuale del 20%;
c) quota regionale sul totale nazionale di nuclei familiari beneficiari dell’AdI presi in carico dai servizi sociali, cui è attribuito un peso percentuale del 60%, secondo i dati di monitoraggio dell’ADI aggiornati al 1° gennaio dell’anno di riparto.
Art. 9
Servizi per i Patti per l’inclusione sociale – Trasferimento risorse, monitoraggio e rendicontazione
1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul proprio bilancio per l’intero periodo di vigenza del presente decreto. In tal caso, è necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Laddove si sia provveduto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al riparto di ogni eventuale ulteriore risorsa che si rendesse disponibile nell’ambito del Fondo povertà per il triennio 2024-2026, secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 10, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul proprio bilancio integrando il Fondo povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alle regioni a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.
2. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono preliminarmente attribuite a ciascun ambito le relative risorse di cui all’art. 8, comma 6. Le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione delle risorse residue sono quindi determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma 7 del medesimo art. 8, sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota di nuclei beneficiari dell’AdI residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall’INPS e aggiornato al mese di settembre 2024, cui è attribuito un peso percentuale del 60%;
b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2024, cui è attribuito un peso percentuale del 40%.
3. Il riparto agli ambiti territoriali delle risorse di cui all’art. 8, comma 10, è determinato sulla base dei seguenti indicatori:
a) quota di nuclei beneficiari dell’AdI residenti nell’ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato comunicato dall’INPS, aggiornato al 31 dicembre del precedente anno, cui è attribuito un peso percentuale del 20%;
b) quota di popolazione residente nell’ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio dell’anno di riparto, cui è attribuito un peso percentuale del 20%;
c) quota di nuclei beneficiari dell’AdI presi in carico a livello di ambito territoriale sul totale regionale, sulla base dei dati di monitoraggio dell’AdI aggiornati al 1° gennaio dell’anno di riparto, cui è attribuito un peso percentuale del 60%.
4. Nei casi di cui al comma 1, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026 la regione procede entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri fissati ai commi 2 e 3.
5. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all’art. 7 avviene mediante la piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l’inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonchè, con riferimento all’ambito, con informazioni sull’organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate.
6. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all’art. 7 del presente decreto avviene con l’inserimento dei documenti giustificativi nella piattaforma informatica Multifondo, messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità previste dalle linee guida di riferimento. Alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, a decorrere dall’annualità 2024 del Fondo povertà, l’erogazione delle risorse è subordinata all’effettivo utilizzo delle risorse precedentemente trasferite e, in particolare, alla rendicontazione, a livello regionale, del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
Art. 10
Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora
1. Ai fini dell’utilizzo delle somme di cui all’art. 7, comma 2, lettera b), ferme restando le definizioni di cui all’art. 1, per persone in condizione di povertà estrema e senza dimora si intendono le persone che:
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.
2. Le risorse per gli interventi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora di cui all’art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all’art. 2 e degli atti di programmazione regionale nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia», fatta salva l’adozione di ulteriori indirizzi da parte della Rete, ai sensi dell’art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 147 del 2017.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è riservata al finanziamento del servizio di Pronto intervento sociale, unitamente ad una quota delle risorse di cui all’art. 7, comma 2, lettera a), al servizio di Posta e alla Residenza virtuale nonchè agli interventi secondo l’approccio cosiddetto dell’Housing first, di cui alle «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia», in cui i servizi sociali territoriali si orientano a garantire, nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l’autonomia della persona senza dimora, a partire dalla messa a disposizione di un’adeguata soluzione alloggiativa.
4. La programmazione territoriale per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è effettuata nell’atto di programmazione regionale, di cui all’art. 6, comma 2, tenuto conto delle attività finanziate a valere sulle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Ciascuna Regione, in proporzione al contributo attribuito ai Comuni e agli ambiti territoriali di competenza ai sensi del comma 5, assicura il rispetto delle finalità di cui al comma 3 con riferimento al complesso degli ambiti del proprio territorio. A tale fine le regioni nei propri atti di programmazione, ovvero in successivi atti di indirizzo, forniscono indicazioni affinchè, anche qualora un singolo ambito territoriale assicuri la finalità sulla base di altre fonti di finanziamento, sia comunque garantita per il complesso degli ambiti la quota di risorse riservate all’obiettivo.
Le regioni possono delegare ai Comuni capoluogo delle città metropolitane di cui al comma 5 la presentazione di un apposito atto di programmazione per la quota di competenza.
5. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50% ai Comuni capoluogo delle città metropolitane in cui sono presenti più di 1.000 persone senza dimora, secondo i più recenti dati Istat, e per il 50% in favore delle regioni per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali di competenza. Tali quote sono ripartite ai singoli enti in proporzione alla distribuzione territoriale delle persone senza dimora, come stimata sulla base dei dati Istat, secondo quanto previsto dalla Tabella 3, sezioni a) e b), allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018, assicurando comunque a ciascun ente territoriale una somma fissa, dimensionata anche per classi di popolazione residente. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti per il triennio 2024-2026.
6. Le regioni, con riferimento alla quota ripartita alle medesime, trasferiscono le risorse agli ambiti territoriali di competenza, selezionati ai sensi dei commi 7 e 8, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto, il versamento della quota regionale direttamente agli ambiti territoriali selezionati.
7. Le regioni procedono a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate ai sensi del comma 5.
8. Ai soli fini della attribuzione delle risorse destinate al servizio di Pronto intervento sociale e al servizio di Posta e per la Residenza virtuale, in deroga a quanto previsto al comma precedente, le regioni possono selezionare un numero più elevato di ambiti ovvero distribuire le risorse a ciascun ambito del proprio territorio.
9. Gli ambiti selezionati e la quota di risorse ad essi assegnata possono essere indicati nell’atto di programmazione di cui al comma 4. In ogni caso essi sono comunque comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del versamento delle quote di competenza agli ambiti medesimi tramite l’inserimento nella piattaforma Multifondo di cui all’art. 9, comma 6.
10. Alle finalità di cui al presente articolo possono concorrere le risorse afferenti al PN Inclusione e al PNRR, sulla base di quanto previsto dai rispettivi programmi e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’erogazione delle risorse agli enti di cui al comma 5 una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell’atto di programmazione, di cui all’art. 6 ovvero, in caso di delega, dell’atto di programmazione del comune capoluogo della città metropolitana, con le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Tenuto conto di quanto previsto all’art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, a decorrere dall’annualità 2024 del Fondo povertà, l’erogazione delle risorse è subordinata all’effettivo utilizzo delle risorse precedentemente trasferite e, in particolare, alla rendicontazione, a livello regionale, del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
12. Il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avviene mediante la costituzione di un’apposita sezione nell’ambito della piattaforma Multifondo di cui all’art. 9, comma 6.
13. Le ulteriori somme destinate ad altri servizi in favore di persone in condizione di marginalità estrema sono utilizzate per le finalità e nelle modalità di cui all’art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018 (presa in carico, accompagnamento, centro servizi, povertà alimentare e deprivazione materiale).
14. Alla rendicontazione sull’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si procede secondo modalità individuate dalle linee guida di riferimento.
Allegati
(omissis)