CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19440 depositata il 15 luglio 2025

Lavoro – Obbligo contributivo – Cartella esattoriale – Prescrizione – Certezza, liquidità ed esigibilità – Contributo unificato – Riscossione coattiva – Rigetto

Rilevato che

Con sentenza del giorno 21.6.2022 n. 412, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto rigettava il gravame di G.E. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva respinto l’opposizione avverso la cartella recante l’importo di € 41.166,71 e relativa al mancato versamento del contributo integrativo, soggettivo e per maternità richiesto da Inarcassa, in relazione al periodo ricompreso fra il 1998 e il 2012, con la quale era stata dedotta l’intervenuta prescrizione quinquennale e l’insussistenza degli obblighi contributivi.

La Corte d’appello rigettava il gravame del G. e con ciò confermava la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente l’obbligo contributivo, con la prescrizione di una parte del credito.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, G.E. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre Inarcassa ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha riservato il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 633 e 635 comma 2 c.p.c., in quanto i crediti non erano azionabili esecutivamente perché carenti dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, non essendo stati accertati dai funzionari preposti, ex art. 635 comma 2 c.p.c..

Il credito infatti non derivava né da una iscrizione volontaria né da un’iscrizione d’ufficio alla Cassa.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 dello Statuto Inarcassa, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva trascurato di rilevare che la norma statutaria, di cui alla rubrica, escludeva dall’obbligo e non obbligava il G. ad iscriversi a Inarcassa.

Rammentava che gli architetti e ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato – come il G. che era stato prima docente dipendente del Ministero dell’Istruzione e successivamente dipendente di cooperativa, iscritto alla Gestione Separata Inps, dalla quale percepiva una pensione -non sono tenuti all’iscrizione a Inarcassa.

Sottolineava che essendo egli un socio lavoratore parasubordinato retribuito era obbligato al versamento contributivo in favore della Gestione Separata Inps.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per errata valutazione sulla sussistenza del “nesso ingegneristico”.

Il primo motivo, in disparte i profili di novità, in quanto il ricorrente non riporta dove e quando abbia proposto analoga censura nei gradi di merito, è comunque infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l’INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda” (Cass. n. 3486/2016).

Pertanto, l’eventuale mancanza dei presupposti per l’emissione del titolo esecutivo, ai fini della riscossione coattiva dei contributi non versati è, comunque, irrilevante, in quanto la cartella costituisce un atto della procedura di riscossione del credito, per cui se all’esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella accertata ovvero viene accertato inesistente, il giudice provvederà in conformità, all’esito del giudizio ordinario di cognizione (cfr. Cass. n. 3486/2016 cit.).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha provveduto ad accertare la sussistenza del credito.

Il secondo motivo, in disparte i profili di specificità, in quanto il ricorrente non riporta il testo dell’art. 7 dello Statuto Inarcassa, sul quale la censura si fonda è, comunque, inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di previdenza di ingegneri e architetti, l’imponibile contributivo va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull’esercizio dell’attività.

La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell’art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l’art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità” (Cass. n. 14684/2012, 1347/2016).

Nella specie, il motivo di censura contesta l’accertamento espresso dalla Corte del merito, secondo cui il G. aveva esercitato una serie di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentavano tuttavia un nesso con l’attività professionale ordinaria strettamente intesa, in quanto richiedevano le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione logicamente propria della sua professione.

In questa prospettiva, la Corte d’appello ha correttamente motivato, nel senso di ritenere non rilevante la contestuale iscrizione alla Gestione Separata, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione del professionista alla propria Cassa professionale, perché la tutela previdenziale assicurata dall’art. 2 commi 26 e ss. della legge n. 335/1995 ha natura residuale, giacché riguarda esclusivamente quei soggetti che per l’attività svolta non sono assoggettati ad alcuna altra forma di previdenza obbligatoria, mentre risulta accertato che il G. avesse svolto l’attività professionale di ingegnere, nel periodo oggetto di causa e per lo svolgimento di tale attività aveva l’obbligo di iscriversi a Inarcassa.

Il terzo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello che l’attività esercitata presentava un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, che è una valutazione di competenza esclusiva del giudice del merito, non censurabile in cassazione, in particolare, in presenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, da parte del giudice di primo e secondo grado.

Nel merito, vale comunque il principio dell’obbligo contributivo in favore di Inarcassa, enunciato da Cass. n. 14684/2012 cit., ma anche da Cass. nn. 20389/2018, 11161/2017, 11013/2016.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare a Inarcassa le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.