AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 193 del 24 luglio 2025

Disciplina IVA–Intervento della stabile organizzazione nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Alfa (anche ”la Società” o ”Casa madre”), società stabilita in un Paese UE, appartenente al Gruppo Beta e attiva nel settore del commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, ha presentato, tramite la propria stabile organizzazione italiana (anche ”l’Istante”), istanza di interpello qualificatorio al fine di ottenere un parere circa l’eventuale coinvolgimento della predetta stabile organizzazione nelle operazioni commerciali di seguito descritte.

In data __________ il Gruppo Beta ha scorporato il segmento Gamma a livello globale. A partire da tale data la distribuzione nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) dei prodotti di pertinenza del predetto segmento viene effettuata dalla Casa madre e dalle sue stabili organizzazioni situate in vari Paesi europei.

Il segmento Gamma fornisce macchinari utilizzati per molteplici finalità, tra cui l’effettuazione di esami clinici, la ricerca avanzata in ambito medico­scientifico e l’esecuzione di controlli di qualità. Il menzionato segmento include, altresì, la commercializzazione di macchinari industriali, apparecchiature per il controllo non distruttivo, analizzatori di materiali e rilevatori di difetti a ultrasuoni.

La stabile organizzazione italiana si occupa della vendita dei prodotti sopra descritti e dei correlati servizi di assistenza.

L’Istante rappresenta che il segmento Gamma offre servizi nelle seguenti aree di business: i) Delta, per la commercializzazione di macchinari ad alta definizione; ii) Delta 1, ricomprendente servizi per la produzione, riparazione e recupero di beni industriali e per lo svolgimento di processi di testing non distruttivo; iii) Delta 2, concernente la prestazione di servizi e assistenza alle aree Delta e Delta 1.

L’Istante rappresenta che nel __________ il Gruppo Beta ha avviato una parziale riorganizzazione della propria struttura operativa e ha concentrato alcune attività di marketing presso ciascuna delle aree di business sopra elencate situate in Italia.

La descritta riorganizzazione viene illustrata nell’organigramma funzionale della Casa madre e della stabile organizzazione italiana riportato nell’istanza.

Alla data del __________ la stabile organizzazione italiana opera nello Stato avvalendosi di un organico di sedici dipendenti, di cui sette sono impiegati nelle vendite del settore Delta, cinque gestiscono le vendite del settore Delta 1 e quattro si occupano dell’assistenza alla clientela.

L’Istante rappresenta che i responsabili del settore vendite nelle aree di business, dovendo garantire il raggiungimento di un risultato economico per le linee di prodotto seguite, si occupano anche del recupero dei crediti insoluti e delle attività di marketing relative ai prodotti del segmento Gamma.

L’Istante sottolinea, al riguardo, che i responsabili di divisione (Sales Managers) gestiscono la promozione e la vendita dei prodotti con un rilevante grado di autonomia e indipendenza, dettagliando analiticamente le specifiche attività dagli stessi svolte, e si avvalgono solo sporadicamente del supporto tecnico della Casa madre. Altrettanta autonomia si riscontra, prosegue l’Istante, nell’attività dei Territory Managers e dei Sales Specialist operanti all’interno della stabile organizzazione italiana, per i quali sono puntualmente indicate le funzioni e le responsabilità.

L’Istante precisa che il personale operante all’interno del settore marketing della divisione Delta è altamente specializzato (Sales Specialist High End) ed è autorizzato a formulare proposte commerciali da sottoporre al cliente senza ulteriore revisione da parte del settore ”Gare e Appalti”.

Il personale dell’area Delta 1 promuove le vendite dei prodotti e servizi del relativo segmento commerciale, coordina le attività di pre e post­vendita e definisce le strategie per garantire la crescita sostenibile della divisione.

I dipendenti della divisione Delta 2, oltre a supportare i clienti nella risoluzione di criticità riguardanti la finalizzazione dell’ordine, la consegna e l’installazione del prodotto, fungono da punto di contatto per le questioni infrastrutturali locali e agiscono come proxy manager, fornendo la firma locale per conto della direzione europea.

Sottolinea l’Istante che nelle aree di business Delta e Delta 1 la stabile organizzazione italiana opera con un rilevante grado di autonomia dalla Casa madre, pur attenendosi alle direttive di quest’ultima.

Riferisce, inoltre, che il processo di vendita dei prodotti del segmento Gamma può svolgersi secondo le seguenti modalità: i) tramite una richiesta diretta indirizzata al personale della stabile organizzazione italiana e gestita da quest’ultima con il supporto, nei casi di maggiore complessità, del personale della Casa madre; ii) mediante un’azione di marketing avviata dal personale della stabile organizzazione italiana per intercettare nuovi clienti.

L’Istante evidenzia, al riguardo, che il Gruppo Beta dispone di ampie e articolate soluzioni scientifiche, sia standard che personalizzate, per adattare le caratteristiche tecniche dei prodotti alle richieste della clientela.

Per cui, qualora i clienti della stabile organizzazione richiedano un’offerta personalizzata, il personale della stabile organizzazione italiana coopera attivamente con la squadra di ”customizzazione” della Casa madre per verificare la fattibilità della richiesta.

Se la richiesta del potenziale cliente è suscettibile di essere evasa, il personale della stabile organizzazione italiana sviluppa una offerta commerciale tarata sulle specifiche tecniche concordate e messe a punto grazie al supporto dei colleghi della Casa madre.

La gestione degli ordini commerciali è affidata al Customer Care con il supporto

del Sales Support Team (ubicato in uno Stato UE) e il Supply Chain Team (presente negli uffici della Casa madre in altro Stato UE).

I Team collaborano tra loro e sono in stretto contatto con le fabbriche di produzione.

La data di consegna della merce al cliente è in funzione della disponibilità delle materie prime e della programmazione della produzione.

Le informazioni riguardanti la clientela (anche potenziale) sono raccolte, riassunte e gestite da un portale che raccoglie le informazioni sulle dotazioni di magazzino.

Le previsioni riguardanti l’andamento delle vendite e le relative programmazioni sono svolte in base ai dati del portale che vengono aggiornati periodicamente dal personale della stabile organizzazione italiana addetto all’area marketing.

Riferisce, inoltre, l’Istante che l’area X della divisione Delta 1 si suddivide nei segmenti X 1, dedicato alla distribuzione e assistenza dei dispositivi portatili per il controllo qualità, e X 2, relativo a sistemi di ispezione più grandi e personalizzati.

Il segmento X 1 opera secondo i criteri organizzativi e gestionali in precedenza illustrati: tali criteri, ribadisce l’Istante, presuppongono l’intervento ampio e autonomo della stabile organizzazione.

L’attività relativa all’area X 2 è, all’opposto, svolta esclusivamente dalla Casa madre e non prevede alcun coinvolgimento della stabile organizzazione.

Per quanto riguarda il flusso logistico, l’Istante rappresenta che, in via generale, i prodotti sono stoccati a livello centrale nel Paese UE dove ha sede la Casa madre e appartengono a quest’ultima.

Successivamente alla vendita degli stessi, conclusa grazie al risolutivo intervento del personale della stabile organizzazione italiana, i prodotti vengono consegnati dal magazzino della Casa madre direttamente agli acquirenti in Italia.

L’Istante rappresenta che il Gruppo Beta ­ riportandosi alla posizione espressa dall’Agenzia delle entrate nel Working Paper n. 857/2015 discusso nel corso della 104esima riunione del Comitato Iva ­ qualifica come operazioni intracomunitarie tra la Casa madre e il cliente finale le operazioni di vendita di beni con trasporto dal Paese UE di stabilimento della Casa madre all’Italia (dove è presente la stabile organizzazione) con consegna diretta al cliente finale in Italia.

Tuttavia, rileva l’Istante, le risposte ad alcune istanze di interpello pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate nel 2023 e nel 2025, indicherebbero il superamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, della posizione espressa nel citato Working Paper n. 857/2015.

In particolare, prosegue l’Istante, sembrerebbe che il trasporto dei beni dalla Casa madre al cliente finale non assurga più ad elemento sufficiente ad escludere il coinvolgimento della stabile organizzazione, essendo necessaria la presenza di ulteriori elementi da individuare nell’ambito di una valutazione in concreto circa l’effettività e la portata dell’intervento della stabile organizzazione nell’operazione commerciale.

Tanto premesso, alla luce delle indicazioni emergenti dai citati documenti di prassi e della riorganizzazione del Gruppo Beta avvenuta nel __________, l’Istante espone un dubbio interpretativo in merito al proprio intervento ai fini Iva nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia e agli adempimenti a cui è tenuta.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Ritiene l’Istante che la stabile organizzazione italiana intervenga nelle cessioni B2B aventi ad oggetto i prodotti dell’area Delta e Delta 1 (compreso il ramo X 1 ma escluso il ramo X 2) effettuate nei confronti di clienti italiani, nonostante i beni siano oggetto di trasporto diretto dallo Stato UE di stabilimento della Casa madre al cliente finale in Italia.

Pertanto, la stabile organizzazione italiana provvederà: ­) agli adempimenti relativi alla integrazione e registrazione delle fatture di acquisto ricevute dalla Casa madre relative agli acquisti intracomunitari di beni e agli ulteriori obblighi contabili previsti ai fini Iva e Intrastat; ­) all’emissione di fatture elettroniche nei confronti dei clienti italiani e ai successivi adempimenti contabili ai fini Iva.

A parere dell’Istante, la stabile organizzazione italiana non interviene nelle cessioni di beni B2B aventi ad oggetto prodotti del ramo X 2 dell’area Delta 1 effettuate nei confronti di clienti italiani direttamente dalla Casa madre.

Ne consegue che sarà quest’ultima a provvedere a fatturare le predette operazioni. Ritiene, inoltre, l’Istante che la stabile organizzazione intervenga anche in relazione agli sporadici acquisti di beni da fornitori italiani ovvero alle importazioni dei prodotti relativi alle divisioni Delta e Delta 1 (compreso il ramo X 1 ma escluso il ramo X 2), trasportati direttamente dal fornitore al cliente finale nazionale nel territorio dello Stato.

Tale conclusione si fonda sulla circostanza, evidenzia l’Istante, che i beni acquistati e/o importati sono necessari per il perfezionamento delle operazioni che essa effettuerà. Non assume, quindi, alcun rilievo il fatto che i contratti di acquisto dei beni vengano negoziati direttamente a livello centrale dalla Casa madre.

La stabile organizzazione italiana provvederà, pertanto, all’effettuazione degli adempimenti Iva connessi alle descritte operazioni di acquisto quali, in particolare, la registrazione delle fatture elettroniche emesse nei suoi confronti dai fornitori italiani.

Nel caso in cui l’Amministrazione non condivida la prospettata soluzione e ritenga che la stabile organizzazione italiana intervenga solo nelle operazioni di cessione e non in quelle di acquisto, l’Istante chiede chiarimenti circa gli adempimenti Iva di competenza della Casa madre e della stabile organizzazione (ad esempio, emissione di fatture relative a tali beni) in quanto la Risposta ad interpello n. 33/2025 non contiene indicazioni specifiche in merito.

L’Istante esclude qualsiasi intervento della stabile organizzazione italiana per gli sporadici acquisti di beni da fornitori italiani ovvero le importazioni relative al ramo X 2 dell’area Delta 1, oggetto di trasporto diretto dal fornitore al cliente finale in Italia.

Per tali acquisti, precisa l’Istante, la stabile organizzazione italiana dovrà: i) registrare le fatture di acquisto in un registro sezionale dedicato agli acquisti effettuati dalla Casa madre con rilevanza Iva in Italia; ii) far confluire la relativa Iva nella liquidazione periodica, unitamente all’Iva a credito o a debito generata dalle operazioni in cui la stabile organizzazione italiana interviene; iii) indicare la base imponibile e l’imposta delle fatture registrate nell’apposito sezionale rispettivamente nei righi VP3 (Totale operazioni passive al netto dell’Iva) e VP5 (Iva detratta) della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA: l’imposta a credito risultante dagli acquisti effettuati dalla Casa madre in Italia confluirà, pertanto, anche nel rigo VP14 (IVA da versare o a credito);

iv) indicare, in un modulo separato della dichiarazione IVA, gli acquisti registrati nel citato registro sezionale.

L’Istante ritiene, infine, che le soluzioni prospettate ”debbano trovare applicazione a decorrere dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate rilascerà il proprio parere alla presente istanza di interpello. Le operazioni precedentemente intercorse e per le quali, in ragione della diversa qualificazione ai fini IVA delle rispettive fattispecie, siano stati gestiti differenti adempimenti (rispetto a quelli elencati nelle soluzioni … che precedono in termini di fatturazione, registrazione, elenchi ENTRASTAT etc.), non dovranno essere oggetto di alcuna modifica (dal momento che l’originaria qualificazione muoveva dalla valutazione delle circostanze e dell’interpretazione all’epoca essere.)”.

L’Istante rappresenta che le predette considerazioni si fondano sulla circostanza di aver assunto, quale parametro per stabilire la rilevanza o meno dell’intervento della stabile organizzazione nelle operazioni di cessioni di beni, la posizione dell’Agenzia delle entrate illustrata nel menzionato Working paper 857/2015 discusso nel corso della 104esima riunione del Comitato Iva.

Parere dell’agenzia delle entrate

Si rappresenta, in via preliminare, che la risposta all’istanza di interpello in oggetto viene fornita sulla base degli elementi e dei fatti ivi dichiarati, assunti acriticamente.

Si evidenzia, inoltre, che il presente parere viene reso: i) assumendo come esistente la stabile organizzazione in Italia della Casa madre; ii) acquisendo come veritieri e corretti i rapporti contrattuali descritti e il ruolo svolto dalla stabile organizzazione italiana nelle singole transazioni. L’appuramento di tali aspetti implica, difatti, una valutazione su circostanze e rilievi fattuali non esercitabile in sede di interpello (si veda la circolare 9/E del 1° aprile 2016), con la conseguenza che su di essi resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Parimenti, resta impregiudicato ogni potere di controllo in merito al trattamento Iva delle operazioni intercorse per le quali sono stati già posti in essere i relativi adempimenti dichiarativi, non potendo il parere estendersi a tali operazioni in assenza del requisito della preventività necessario ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di interpello (cfr. la citata circolare n. 9/E del 2016) e non avendo l’Istante chiesto come risolvere eventuali violazioni.

L’esatto inquadramento Iva della fattispecie in esame impone una valutazione del ruolo effettivamente esercitato dalla stabile organizzazione italiana nelle operazioni di acquisto e vendita dei prodotti del segmento Gamma al fine di individuare il soggetto tenuto ai conseguenti adempimenti tributari.

La stabile organizzazione, pur non avendo una autonomia giuridica distinta dalla casa madre, assume, tuttavia, una soggettività propria per le operazioni attive e passive, ad essa direttamente imputabili, poste in essere nei confronti di soggetti terzi (si veda l’articolo 7, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 [di seguito ”decreto Iva”]).

Ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del decreto Iva, ”Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Il quarto comma del citato articolo 17 prevede la non applicazione delle disposizioni del secondo e del terzo comma con riferimento alle ”operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato”.

Quest’ultima disposizione si collega al dettato dell’articolo 192bis della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) che stabilisce che quando un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro in cui ha una stabile organizzazione e tale stabile organizzazione non interviene nella cessione/ prestazione, il soggetto passivo è considerato non stabilito in tale Stato membro.

L’articolo 53 del Regolamento (UE) n. 282/2011 individua due condizioni in presenza delle quali può ritenersi che la stabile organizzazione intervenga in una operazione commerciale ai sensi dell’articolo 192bis della direttiva IVA:

i) la stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo risulta ”caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa”;

ii) ”se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 192bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”.

Le richiamate disposizioni unionali offrono all’operatore un valido supporto per valutare se l’intervento della stabile organizzazione in una operazione commerciale assuma carattere ”qualificante”.

Tale valutazione, come ampiamente ribadito dall’Amministrazione finanziaria in numerosi documenti di prassi (si vedano, in particolare, le Risposte ad interpello nn. 52/2021, 57/2023, 336/2023 e 374/2023 citate anche dall’Istante), non può essere ancorata ad elementi astratti e predefiniti richiedendo, piuttosto, un attento vaglio circa la effettività e portata dell’intervento della stabile organizzazione per stabilire se essa assuma, con riferimento a ciascuna operazione, lo status di debitrice di imposta.

Riguardo alla fattispecie in esame e, in particolare, alle operazioni di cessione dei prodotti, di proprietà della Casa madre, delle divisioni Delta e Delta 1 (incluso il segmento X 1) effettuate nei confronti di clienti italiani, si ritiene qualificante il ruolo esercitato dalla stabile organizzazione italiana nella finalizzazione delle predette operazioni commerciali.

Concorrono, a tal fine, molteplici elementi ­ si ribadisce, dichiarati in istanza e non verificabili in questa sede ­ da cui pure è astrattamente possibile inferire la rilevanza del contributo prestato dal personale della stabile organizzazione italiana all’avvio, gestione e conclusione delle operazioni commerciali di vendita.

Si intende far riferimento, in particolare, alla: i) autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela, ivi compresa la facoltà di preparare e presentare proposte contrattuali senza ulteriori revisioni da parte del settore competente; ii) discrezionalità, sia pure in linea con il piano di campagna/attività EMEA, nella pianificazione e realizzazione di attività di marketing; iii) gestione e coordinamento delle attività pre e post­vendita all’interno dell’organizzazione nonché definizione delle strategie di crescita all’interno della divisione; iv) autorizzazione di prezzi e sconti.

Sussistendo, pertanto, la condizione della partecipazione della stabile organizzazione italiana alle operazioni di vendita in esame, essa effettuerà un acquisto intracomunitario nei confronti della Casa madre e adempirà i relativi obblighi impositivi mediante il meccanismo del reverse charge.

Si condividono, in particolare, le soluzioni operative prospettata dall’Istante secondo cui la stabile organizzazione italiana provvederà a: i) integrare e registrare le fatture di vendita emesse dalla Casa madre ed eseguire gli adempimenti relativi alla compilazione e presentazione dei modelli Intrastat; ii) emettere fatture elettroniche per le cessioni domestiche effettuate nei confronti degli acquirenti finali dei beni inviati direttamente in Italia dalla Casa madre.

Sulla base di quanto dichiarato in istanza, si ritiene, altresì, condivisibile la tesi dell’Istante di escludere la riconducibilità alla stabile organizzazione italiana delle attività relative all’area X 2 in quanto di esclusiva pertinenza della Casa madre la quale provvederà a fatturare direttamente ai clienti italiani le cessioni dei beni relative al predetto segmento.

Riguardo agli acquisti di beni inerenti all’area Delta e Delta 1 (incluso il ramo X 1) effettuati, grazie all’attività negoziale condotta esclusivamente dalla Casa madre presso fornitori nazionali ed extra­UE, non si ritengono integrate le condizioni normativamente previste per considerare ”qualificante” l’intervento della stabile organizzazione italiana nelle predette operazioni commerciali.

Si rammenta che ciò che qualifica l’intervento della stabile organizzazione in una transazione è ­ come diffusamente evidenziato negli stessi documenti di prassi citati dall’Istante ­ la specificità del ruolo da essa svolto nell’operazione commerciale.

Dalle indicazioni fornite dall’Istante emerge che il personale della stabile organizzazione italiana (tra cui i Sales managers) si occupa meramente della ”valutazione del costo della fornitura e del calcolo della redditività”, del ”coordinamento dei fornitori e dei relativi processi di acquisto e conformità legati al marketing” e dell’aggiornamento del magazzino.

Pur trattandosi di compiti diretti alla individuazione di possibili fornitori e alla valutazione della convenienza economica dell’acquisto di un componente e/o bene finito, essi si pongono su un piano certamente distinto dalle attività funzionali alla negoziazione e conclusione di una intesa contrattuale o da quelle connesse all’esecuzione dei contratti.

Né, ad avviso della scrivente, può ritenersi decisiva la circostanza addotta dall’Istante che ”si tratta di acquisti necessari per il perfezionamento delle operazioni poi effettuate dalla stabile organizzazione italiana” atteso che, per determinare la rilevanza dell’intervento della stabile organizzazione in una operazione commerciale, occorre stabilire un parametro di valutazione tarato sulla portata ed effettività del ruolo dalla stessa esercitato e non meramente circoscritto alla natura e funzione del prodotto acquistato.

Si ritiene, pertanto che, in assenza di coinvolgimento della stabile organizzazione italiana, gli acquisti da fornitori nazionali e le importazioni di beni relativi all’area Delta e Delta 1 (inclusi i rami X 1 e X 2), trasportati direttamente dal cedente al cliente finale in Italia, siano imputabili direttamente alla Casa madre.

Riguardo agli adempimenti Iva, si concorda con la soluzione individuata dal soggetto Istante circa la necessità di tenere distinte dette operazioni da quelle riferite alla partita Iva della stabile organizzazione italiana, annotandole separatamente nei registri Iva e in un apposito modulo della dichiarazione annuale.

In particolare, come suggerito dall’Istante, la stabile organizzazione italiana dovrà rilevare l’acquisto/importazione del bene in un registro sezionale dedicato agli acquisti effettuati dalla Casa madre aventi rilevanza territoriale nello Stato.

L’imposta emergente dalle fatture di acquisto, che saranno numerate e poi annotate in un modulo separato della dichiarazione Iva della stabile organizzazione italiana, concorrerà, unitamente all’Iva a credito o a debito relativa alle operazioni in cui la stabile organizzazione italiana interviene, a determinare il risultato emergente dalla liquidazione periodica.