CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19696 depositata il 16 luglio 2025
Licenziamento illegittimo – Cessione di ramo d’azienda – Procedura di mobilità – Contratti di somministrazione – Core business – Progetto reddito di cittadinanza – Liquidazione volontaria – Contenzioso giuslavoristico – Mansioni rientranti nel ramo d’azienda ceduto – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello della S.C. S.p.A. (d’ora in avanti anche “SC S.p.A.”), confermando la sentenza di primo grado che aveva: dichiarato illegittimo il rifiuto della (…) S.p.A. (anche “S. S.p.A.”) di reintegrare i signori P.V., M.Q. e M.P., secondo quanto disposto dalla sentenza n. 5921/2017 della Corte d’appello di Napoli; accertato l’illegittimità del recesso intimato dalla S. S.p.A. ai predetti lavoratori e il diritto dei medesimi di proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria S.C S.p.A. a far data dal 27 settembre 2017 e condannato quest’ultima società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti ai lavoratori dal mese di novembre 2017.
2. La Corte territoriale ha premesso che, in attuazione della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 461 della legge 23/2006, integrata dall’art. 28 del decreto-legge 248/2007 e successive modifiche), l’assemblea straordinaria della S. S.p.A., in data 8 ottobre 2010, aveva deliberato l’anticipato scioglimento della società e la sua messa in liquidazione volontaria; che l’11 ottobre 2010 la citata società aveva avviato la procedura di mobilità dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991; che, con delibera della Giunta regionale Campania del 21 marzo 2011, era stato adottato uno schema di contratto in forza del quale I. spa (Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa) e la regione Campania si impegnavano affinché S. S.p.A. trasferisse ad una società per azioni di nuova costituzione e interamente posseduta da I. i rapporti attivi e passivi, inclusi quelli di lavoro dipendente, funzionali all’adempimento dei rapporti contrattuali in essere con I. per la fornitura di specifici servizi; che il citato contratto includeva nel trasferimento “tutti e soltanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 31.12.2010 tra S. e i propri dipendenti e non oggetto di contenzioso giuslavoristico”; che in ottemperanza ai citati obblighi veniva costituita in data 2 luglio 2011 la S.C. S.p.A., totalmente partecipata da I.; che il 26 settembre 2011 la S. in liquidazione spa e la S.C. spa sottoscrivevano un contratto di “cessione di ramo d’azienda” in forza del quale la prima cedeva alla seconda il ramo d’azienda costituito da 58 dipendenti individuati in base alla propria funzionalità rispetto al ramo ceduto; che gli appellati non rientravano nell’elenco dei 58 lavoratori ceduti in quanto erano stati parte di contratti di lavoro somministrato oggetto di contenzioso giudiziario (ricorso in primo grado del 16.11.2010, sentenza di rigetto del tribunale del 6.11.2012); che con sentenza n. 5921/2017, divenuta irrevocabile, la Corte d’appello di Napoli, sul presupposto della illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato a suo tempo conclusi, aveva dichiarato costituito tra i predetti lavoratori e la S. S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dalla stipula dei rispettivi primi contratti di lavoro somministrato (2004 per V. e 2006 per Q. e P.), ed aveva condannato la S. S.p.A. alla riammissione in servizio dei medesimi e al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, legge 183 del 2010; che la S. S.p.A. in liquidazione, in esecuzione della citata sentenza, aveva riammesso in servizio i lavoratori e versato l’indennità risarcitoria ma, essendo del tutto inattiva, con comunicazione del 3 ottobre 2017 aveva intimato loro il licenziamento; che tale licenziamento era stato tempestivamente impugnato dai lavoratori nei confronti della S. S.p.A. (questa, in data 7.3.2018, era stata cancellata dal registro delle imprese, previa assegnazione dell’azienda sociale al proprio socio di maggioranza, la I.P. S.p.A., convenuta in giudizio quale successore della S. S.p.A.); che sul presupposto dell’efficacia nei loro confronti della cessione di ramo di azienda intervenuta in favore della SC S.p.A., i lavoratori hanno chiesto di essere reintegrati presso quest’ultima.
I giudici di appello hanno escluso che la domanda volta al riconoscimento del passaggio dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria fosse soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 6, legge 604 del 1966; hanno accertato che le mansioni svolte dai lavoratori presso la S. S.p.A. (quale datore di lavoro) erano funzionalmente e inscindibilmente collegate al ramo d’azienda ceduto, con conseguente diritto dei medesimi al passaggio, ai sensi dell’art. 2112 c.c., alle dipendenze della cessionaria; hanno respinto l’eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla società per la genericità delle allegazioni in fatto e, quanto alle voci di indennità di disoccupazione e Naspi, perché costituenti indebito previdenziale ripetibile dall’Istituto erogatore.
3. Avverso la sentenza la S.C. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. P.V., M.Q. e M.P., nonché la I.P. S.p.A. hanno resistito con distinti controricorsi.
Le due società hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., degli artt. 1371, 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermato la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei controricorrenti in capo alla cessionaria sull’errato presupposto della inclusione nel ramo di azienda ceduto delle attività dai medesimi svolte.
La società ricorrente assume che i lavoratori hanno svolto per la S. S.p.A. “attività di supporto ed assistenza tecnica al progetto reddito di cittadinanza” di cui alla L.R. 2/2004, come si evince dai contratti di lavoro in somministrazione che solo per i signori P. e Q. recano anche un riferimento all’attività inerente le pratiche di “accompagnamento di cui al d.lgs. 185/2000”; che la misura del reddito di cittadinanza per la Regione Campania fu introdotta in via sperimentale e temporanea e fu poi soppressa a seguito della abrogazione della citata legge regionale ad opera della L.R. 16/2010, vale a dire in epoca ben anteriore rispetto alla cessione di ramo d’azienda; che l’adibizione dei lavoratori a mansioni rientranti nel ramo d’azienda ceduto non poteva evincersi neanche dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5921/2017.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1362-1371 e 2697 c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermato la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei controricorrenti in capo alla cessionaria sull’errato presupposto della inclusione nel ramo di azienda ceduto delle attività dai medesimi svolte, nonostante il difetto di prova al riguardo, la mancata considerazione di elementi decisivi risultanti da documenti contrattuali ed il travisamento del contenuto di tali documenti, idonei invece ad attestare la non inerenza al ramo ceduto delle mansioni svolte dai predetti lavoratori.
La ricorrente ribadisce che il verbale di accordo sindacale del 19.9.2011 e il contratto di cessione di ramo d’azienda del 2.9.2011 non recano alcun riferimento all’attività inerente al reddito di cittadinanza ed ai nominativi degli attuali controricorrenti, trattandosi di attività e di dipendenti estranei al ramo ceduto.
3. Con il terzo motivo è dedotta, in via gradata e ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., degli artt. 115, 244, 245, 416, 410, 437 c.p.c., dell’art. 24 Cost. nonché vizio di omessa motivazione e art. 132, comma 2, n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermato la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei controricorrenti in capo alla cessionaria in difetto di prova dei relativi presupposti e senza ammettere la prova contraria articolata dalla S.C. S.p.A. e con vizio di motivazione sul punto.
4. Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia, in via subordinata e ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., della L.R. Campania n. 2/2004 e dell’art. 19, L.R. Campania n. 16/2020, nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato la persistenza delle mansioni-attività dei citati lavoratori presso la cedente S. S.p.A. all’atto di cessione del ramo di azienda risalente al 26.9.2011 e per avere affermato la
prosecuzione dei rapporti di lavoro con la cessionaria in violazione della abrogazione della L.R. Campania n. 2/2004 ad opera dell’art. 19 della L.R. n. 16/2010 che ha definitivamente precluso l’esplicazione delle attività già svolte dai lavoratori e concernenti il reddito di cittadinanza.
5. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili per alcuni versi e infondati per altri.
La sentenza d’appello ha accertato che le mansioni eseguite dai lavoratori presso la S. S.p.A. avevano ad oggetto “attività di supporto ed assistenza tecnica al progetto reddito di cittadinanza all’epoca dei fatti strettamente connesso all’autoimpiego” e ciò in base al contenuto dei contratti di somministrazione e alla sentenza d’appello passata in giudicato che ha dichiarato l’illegittimità di tali contratti.
Ha appurato, inoltre, che il ramo d’azienda ceduto aveva ad oggetto, tra l’altro, proprio gli interventi di promozione dell’autoimpiego rientranti nella funzione disciplinata dal d.lgs. 185/2000. Ha rilevato che la S. S.p.A. nulla aveva dedotto circa l’adibizione degli attuali controricorrenti ad un ramo di azienda non oggetto di cessione.
Ciò posto, i motivi di ricorso sono inammissibili nella parte in cui censurano l’accertamento in fatto, basato anche sull’interpretazione dei contratti di somministrazione, in ordine alle mansioni svolte dagli attuali controricorrenti, assunti con la qualifica di impiegati per attività di “supporto e assistenza tecnica agli operatori comunali”, che si occupavano del progetto reddito di cittadinanza e delle misure di accompagnamento all’autoimpiego.
I contratti di somministrazione, trascritti per estratto nella sentenza d’appello, indicano espressamente le mansioni assegnate agli attuali controricorrenti come comprensive delle attività inerenti alle “misure di accompagnamento autoimpiego” di cui al d.lgs. 185/2000, settore che, come ancora accertato dai giudici di appello, costituiva il “core business” dell’attività ceduta alla S.C. S.p.A. e includeva tutte le “mansioni complementari e funzionali a detta attività” (sentenza, p. 12).
D’altra parte, il ramo ceduto comprendeva tutti i 58 dipendenti della S. S.p.A. assegnati ad “attività finalizzate ad accompagnare lo sviluppo, con particolare riferimento ai servizi relativi al titolo I e al titolo II (autoimprenditorialità e impiego) di cui al d.lgs. n. 185/2000, nonché alla gestione dei tre incubatori di imprese di proprietà di essa S.” (sentenza, p. 4), senza che fosse stata allegata dalla società l’esistenza di altri settori, autonomi rispetto a quello ceduto, nell’ambito dei quali potesse collocarsi l’attività dei controricorrenti.
Nessun rilievo può attribuirsi alla avvenuta abrogazione della L.R. n. 2/2004, istitutiva del reddito di cittadinanza (oggetto del quarto motivo), non potendo logicamente l’abrogazione di una legge far venir meno automaticamente l’oggetto del contratto di lavoro concluso con le persone adibite (peraltro non in modo esclusivo) a mansioni volte all’attuazione di quella legge.
Non vi è spazio per ravvisare la violazione dell’art. 2697 c.c. poiché la Corte d’appello ha correttamente addossato ai lavoratori l’onere di provare l’appartenenza al ramo ceduto ed ha giudicato tale onere assolto, rappresentando il rilievo contenuto nella sentenza impugnata (p. 12), secondo cui la S. S.p.A. nulla ha dedotto “circa l’adibizione dei ricorrenti nell’azienda non ceduta”, un mero rafforzamento argomentativo a supporto del corredo probatorio giudicato già di per sé sufficiente.
Nessuna pregnanza può attribuirsi all’assenza di qualsiasi riferimento agli attuali controricorrenti nel verbale di accordo sindacale del 19.9.2011 e nel contratto di cessione di ramo d’azienda del 2.9.2011 in quanto essi hanno cessato il lavoro in somministrazione nel 2007 o 2008 e la sentenza d’appello, che ha dichiarato l’esistenza del loro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’utilizzatore, risale al 2017.
Riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova, deve ribadirsi che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. n. 27000 del 2016; n. 13960 del 2014), mentre esula dall’ambito applicativo di tale disposizione ogni questione che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto storico, determinato e avente valore decisivo; a nessuna di tali previsioni è possibile ricondurre le critiche svolte nei motivi in esame, ferma – peraltro – la preclusione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto della cd. doppia conforme.
Parimenti infondata è la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.
Neppure queste anomalie sono rappresentate nei motivi di ricorso ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove.
Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova, questa Corte ha precisato che il vizio di motivazione sul punto può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 27415 del 2018; n. 5654 del 2017).
Nessuno dei requisiti richiesti è possibile rinvenire nel ricorso in esame, in cui l’assunto della società sul carattere “dirimente” della prova testimoniale non ammessa, articolata su plurime circostanze di fatto inerenti al contenuto delle mansioni svolte dagli attuali controricorrenti, si rivela apodittico a fronte del corredo probatorio su cui si fonda la decisione dei giudici di merito, costituito dai contratti di somministrazione di cui era parte la società e dalla sentenza irrevocabile pronunciata anche nei suoi confronti, il tutto oggetto di specifica e motivata interpretazione.
6. Non può trovare accoglimento l’istanza di estromissione dal giudizio svolta da I.P. S.p.A. nel controricorso.
Il ricorso è stato notificato a questa società in quanto parte del giudizio di appello in causa scindibile e senza che i motivi di ricorso toccassero in alcun modo la sua posizione.
Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di mera litis denuntiatio, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza.
In tal caso, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius e la soccombenza (Cass. n. 2208 del 2012; n. 13355 del 2015; n. 5508 del 2016).
Ciò posto, atteso che I. non aveva alcuna necessità di svolgere in questa sede attività difensiva nei confronti della ricorrente, se ha scelto di costituirsi, pur non essendo stata vocata in ius, non può ora chiedere la propria estromissione, non ricorrendo peraltro alcuno dei presupposti cui gli artt. 108 e ss. c.p.c. subordinano tale possibilità.
Per di più, i casi di estromissione dal giudizio sono tipici, presuppongono sempre l’accordo delle parti e il consenso del giudice, e l’estromissione non può mai disporsi nel giudizio di cassazione.
7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei lavoratori segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Le spese sostenute da I.P. S.p.A. – alla quale il ricorso è stato notificato a scopo di mera litis denuntiatio, non essendo essa contraddittore della ricorrente ed essendo ormai indifferente all’esito della lite – vanno dichiarate irripetibili (cfr. Cass. n. 8491 del 2023).
9. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di P.V., M.Q. e M.P. che liquida in euro 6.600,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. G.M. e dell’avv. P.T., antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.