La recente ordinanza n. 20738 depositata il 22 luglio 2025 della Corte Suprema, sezione tributaria, sottolinea un principio ormai consolidato: la motivazione dell’avviso di accertamento non può limitarsi al mero rilievo dello scostamento dai parametri o dagli studi di settore, ma deve esplicitare le ragioni per cui sono state superate o non ritenute attendibili le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

In particolare, l’Ufficio tributario è tenuto a integrare la motivazione con una chiara spiegazione delle ragioni per cui non ritiene fondate le giustificazioni presentate, altrimenti l’atto è affetto da vizio motivazionale.

Precedenti giurisprudenziali significativi

• Ordinanza Cass. n. 28743/2022 (4 ottobre 2022)

La Corte ha affermato che, quando il contribuente produce elementi concreti in sede di contraddittorio che giustificano gli scostamenti dagli “studio di settore”, l’Ufficio deve esplicitare nelle motivazioni i motivi per cui tali dati vengono disattesi. La spiegazione meramente automatica dello scostamento non è sufficiente.

• Ordinanza Cass. n. 19748/2023 (11 luglio 2023)

Quei parametri statistici rappresentano delle presunzioni semplici di reddito; l’accertamento basato sul loro superamento è legittimo se l’ufficio ha attivato il contraddittorio e il contribuente non ha fornito giustificazioni. Tuttavia, la motivazione dell’atto non può limitarsi alla constatazione dello scostamento, ma deve specificare l’applicazione concreta dello standard e le ragioni del rifiuto delle argomentazioni del contribuente.

• Ordinanza Cass. n. 13620/2023 (17 maggio 2023)

L’avviso è viziato se presenta motivazioni contraddittorie o incoerenti, non consentendo al contribuente di conoscere chiaramente le basi dell’imputazione tributaria.

• Ordinanza Cass. n. 26175/2024 (7 ottobre 2024)

È necessario indicare i fatti fondanti la responsabilità accertativa, anche in caso di gestione effettiva della società (“gestore di fatto”). Il richiamo per relationem è ammesso, ma deve riprodurre i contenuti essenziali degli atti richiamati: una formulazione descrittiva non basta.

• Sentenza Cass. Sez. V civ., n. 35452/2022 (1 dicembre 2022)

L’obbligo motivazionale è adempiuto soltanto se il contribuente può comprendere l’“an” e il “quantum” della pretesa; non è necessario allegare tutte le prove, ma indicare i fatti astratti giustificativi.

Massime giurisprudenziali essenziali

Cass., Sez. Trib., ord. n. 20738 del 22 luglio 2025

In tema di accertamento standardizzato basato su parametri o studi di settore, la motivazione dell’avviso non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai dati statistici, ma deve contenere una valutazione puntuale delle ragioni per cui vengono disattese le osservazioni e giustificazioni del contribuente emerse in sede di contraddittorio preventivo.

Cass., ord. n. 28743 del 4 ottobre 2022

Il superamento dei parametri presuntivi non legittima automaticamente l’accertamento: l’Ufficio ha l’obbligo di motivare in modo specifico le ragioni per cui ritiene non attendibili le spiegazioni offerte dal contribuente, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale.

Cass., ord. n. 19748 dell’11 luglio 2023

L’accertamento fondato su parametri presuntivi è legittimo solo se la motivazione espone le ragioni del rigetto delle allegazioni difensive del contribuente; l’assenza di una motivazione articolata comporta la nullità dell’atto per difetto di motivazione.

Cass., ord. n. 13620 del 17 maggio 2023

L’avviso di accertamento è nullo qualora la motivazione sia contraddittoria, ambigua o incoerente, impedendo al contribuente di ricostruire l’iter logico-giuridico dell’Ufficio e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

Cass., ord. n. 26175 del 7 ottobre 2024

È ammissibile la motivazione per relationem, ma essa è valida solo se riproduce o richiama in modo intelligibile e specifico gli elementi essenziali contenuti negli atti richiamati, pena la violazione del principio di conoscibilità dell’atto impositivo.

Cass., Sez. V civ., sent. n. 35452 del 1° dicembre 2022

Il requisito della motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto solo se l’atto consente al contribuente di comprendere chiaramente l’“an” e il “quantum” della pretesa tributaria, anche quando si tratti di presunzioni derivanti da studi di settore.

Commento critico e prospettive

  1. Impatto dello Statuto del contribuente e della legge delega 111/2023

    Le modifiche normative enfatizzano la connessione fra la motivazione e l’attività probatoria: la motivazione deve contenere o richiamare in modo intellegibile ogni dato essenziale su cui l’Ufficio si basa.

  2. Ripercussioni pratiche

    • I contribuenti possono contestare con buone probabilità atti motivati in modo generico.

    • L’ufficio è incentivato a rendere le motivazioni più articolate, soprattutto in accertamenti basati su presunzioni statistiche.

  3. Orientamento futuro

    Ci si attende che, nei giudizi di merito, il giudice tributario consideri con sempre maggior rigore se le motivazioni contengono risposte precise alle obiezioni del contribuente, altrimenti dichiara l’atto nullo per difetto motivazionale.

Conclusione

L’ordinanza n. 20738/2025 conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la motivazione dell’avviso di accertamento deve andare oltre il mero rilievo dello scostamento dagli standards statistici, articolandosi in una risposta motivata alle contestazioni del contribuente.

I precedenti indicati (n. 28743/2022, 19748/2023, 13620/2023, 26175/2024, 35452/2022) costituiscono un solido quadro interpretativo, che impone all’Amministrazione finanziaria un livello di argomentazione più stringente, e assicura al contribuente piena comprensione degli elementi su cui fondare la difesa.