AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 11 del 28 luglio 2025

Adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 ed in materia di IVAFE di cui dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari

Con l’istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Un ordine professionale (di seguito l”’Istante”), alla luce dei quesiti pervenuti dai propri iscritti, chiede chiarimenti in merito alla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d’impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, prevalentemente lussemburghesi, conformi alla direttiva 2009/65/CE (cd. fondi armonizzati, di seguito ”Fondi” o, singolarmente, il ”Fondo”).

L’Istante osserva che, in particolare, si tratta «di Fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero (non necessariamente nello Stato in cui è istituito il Fondo)», sottoposte alla vigilanza delle autorità regolamentari dello Stato di residenza.

Le management companies nell’espletamento delle attività di gestione:

a) raccolgono dagli investitori, «che si obbligano a sottoscrivere un determinato numero di Quote del Fondo secondo un piano che prevede un investimento massimo concordato individuale (commitment)», risorse finanziarie che reinvestono, per conto del Fondo, «nell’acquisto di partecipazioni al capitale di società target localizzate prevalentemente in Europa»;

b) secondo un apposito programma di investimento del Fondo, richiamano «i versamenti degli Investitori, nei limiti del commitment concordato, utilizzando le relative risorse finanziarie per gli investimenti del Fondo».

Sulla base degli investimenti effettuati nelle società target, i proventi conseguiti dal Fondo, periodicamente, sotto forma di dividendi, o al termine dell’operazione di investimento, sotto forma di capital gains, sono distribuiti dallo stesso agli investitori, secondo tempi e modalità previsti dalle management companies, costituendo in capo ai percettori redditi di capitale.

Le operazioni di investimento sono rendicontate dalle management companies che trasmettono periodicamente agli investitori appositi prospetti illustrativi contenenti un’informativa dettagliata dei versamenti effettuati nel fondo, dei redditi di capitale e degli eventuali rimborsi di capitale distribuiti dal fondo, nonché del Net Asset Value, ossia del valore netto attuale del Fondo (evidenziato sia nel suo complesso, sia pro­quota) dato dalla differenza tra le attività e le passività del Fondo stesso.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi e del versamento dell’imposta, gli investitori provvedono:

a) al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26 per cento sui redditi di capitale distribuiti dal Fondo, secondo quanto previsto dall’articolo 10­ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) all’indicazione del costo di acquisto delle quote del Fondo nel quadro RW del modello REDDITI PF, ovvero nel quadro W del modello 730, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, ove nel campo della colonna 4 relativo al codice stato estero è riportato lo Stato in cui è istituito il Fondo e non quello in cui è stabilita la management company;

c) alla liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), secondo quanto previsto dall’articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Ciò premesso, l’Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione delle quote dei Fondi in oggetto, ai fini del monitoraggio fiscale e dell’applicazione dell’IVAFE, in quanto le stesse «non risultano avere né un valore nominale né un valore di rimborso».

Soluzione interpretativa prospettata

L’Istante ritiene corretto valorizzare le quote detenute nei suddetti fondi esteri, ai fini dell’indicazione nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, «al loro valore (costo) di acquisto».

In particolare, l’Istante sottolinea che nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/ E è stato precisato che «Nell’individuazione del valore iniziale e finale, occorre fare riferimento al valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta, che, così come meglio specificato nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, a seconda del criterio adottato, è pari al:

­ valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;

­ valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;

­ valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;

­ costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso».

Le quote dei Fondi in oggetto non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno né un valore nominale né un valore di rimborso.

Inoltre, l’Istante evidenzia che il NAV risultante dai prospetti periodici «non rappresenta né il valore di mercato delle Quote né, tanto meno, il valore a cui esse potrebbero essere rimborsate o liquidate, sia al termine dell’investimento sia al momento stesso di rilevazione del NAV da parte della management company».

L’Istante precisa, inoltre, che «l’Investitore non è ammesso, ai sensi del regolamento del Fondo, a disinvestire prima dei termini imposti dal regolamento stesso e, comunque, prima del termine dell’investimento da parte del Fondo».

Pertanto, ritiene che il criterio del costo di acquisto «rappresenta, in un’ipotesi come quella di specie, il valore più oggettivo per la valorizzazione dell’investimento»; diversamente «l’Investitore si troverebbe a corrispondere l’IVAFE su un valore, il NAV appunto, non rappresentativo dell’investimento detenuto all’estero e, comunque, non rispondente a nessuno dei criteri indicati dalla Legge (cfr. art. 19, D.L. 201/2011) e dalla Prassi (cfr. C.M. 28/2011) in tema di valorizzazione degli investimenti esteri ai fini IVAFE».

Infine, in merito al codice Stato estero, l’Istante ritiene corretto indicare quello dello Stato ove è istituito il Fondo e non la management company.

Parere dell’agenzia delle entrate

L’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. ”monitoraggio fiscale”, prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai  sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto­ attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi».

I chiarimenti in merito alla disciplina del monitoraggio fiscale e agli adempimenti dei contribuenti sono stati forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, cui si rinvia. Inoltre, il primo periodo del comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che «a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato».

I soggetti tenuti al pagamento dell’IVAFE sono individuati dal successivo comma 18­bis, con il rinvio ai soggetti indicati nell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale rinvio sono, dunque, soggetti passivi dell’IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all’estero.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 23 del citato articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede, tra l’altro, le disposizioni di attuazione per l’applicazione dell’IVAFE.

In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto.

I chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVAFE sono stati forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.

Ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE, le persone fisiche sono tenute alla compilazione del quadro RW del modello REDDTI PF, ovvero del quadro W del modello 730.

Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.

Si conferma, infine, che nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.