L’ordinanza n. 21058, depositata il 24 luglio 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, interviene su una questione giuridica di rilevanza sistemica: la possibilità di sindacare, in sede di legittimità, la tenuta logico-giuridica del ragionamento presuntivo posto a fondamento dell’accertamento tributario.

I giudici di legittimità chiariscono che la presunzione semplice, prevista dall’art. 2729 c.c., è soggetta a parametri di validità (gravità, precisione e concordanza) la cui applicazione, ove travisata, può essere oggetto di censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per falsa applicazione di norma di diritto.

1. Riforma processuale e presunzioni: un punto di equilibrio

A seguito della riforma del processo tributario (l. n. 130/2022, art. 6 – D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 5‑bis) ha regolato l’onere della prova in capo all’amministrazione finanziaria, prevedendo che il giudice debba annullare l’atto impositivo se le violazioni non siano provate in modo “circostanziato e puntuale” (§ 5‑bis, art. 7 D.Lgs. 546/1992). Tuttavia, i giudici di piazza Cavour hanno chiarito che ciò non altera il regime delle presunzioni legali o semplici, le quali continuano a comportare inversione dell’onere probatorio a favore dell’Ufficio quando ai sensi dell’articolo 2729 c.c. sono fondate su indizi “gravi, precisi e concordanti”.

2. Il controllo sulla logica del ragionamento presuntivo

Con la pronuncia in commento,  la Corte di Cassazione, riafferma un principio ormai consolidato nella sua giurisprudenza (v. Cass. n. 31878/2022; Cass. n. 6546/2025): la legittimità della prova presuntiva è subordinata alla tenuta logica del percorso inferenziale. Inoltre che il comma 5‑bis dell’art. 7 D.Lgs. 546/1992 non esclude la validità della prova per presunzioni semplici. Queste ultime, però, devono fondarsi su un ragionamento logicamente e giuridicamente coerente, oggetto di rigorosa motivazione.

Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 21058 del 2025, la Sezione Tributaria della Corte ribadisce con forza i seguenti principi:

“Il ragionamento presuntivo, quale forma di prova indiretta, non è sottratto al sindacato della Corte di legittimità, in quanto è soggetto a verifica in ordine alla corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 2729 c.c., ossia gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento.”

“La violazione dei criteri logico‑giuridici che sorreggono la presunzione configura un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., come falsa applicazione di norma di diritto.”

“Il giudice del merito è tenuto a valutare gli indizi non solo singolarmente, ma anche nel loro insieme, ed è tenuto a motivare la coerenza del percorso inferenziale seguito.”

Pertanto anche il ragionamento presuntivo rimane soggetto al controllo di legittimità, sì da impedire che un metodo inferenziale scorrettamente motivato eluda l’esame da parte della Cassazione. Questa pronuncia segna un punto di svolta, affermando che:

  • Non vi è alcuna sottrazione al controllo dell’art. 2729 c.c. (presunzioni semplici: gravità, precisione, concordanza).

  • Il giudizio di legittimità deve verificare la plausibilità logica del percorso inferenziale, ossia il nesso tra la verosimiglianza delle premesse e la probabilità delle conclusioni.

  • Se il giudice di merito fonda la presunzione su indizi privati dei requisiti richiesti, ricade nel vizio di falsa applicazione della norma, sindacabile ex art. 360 c.p.c., n. 3 (“violazione di legge”)

2.1 Principi di diritto affermati

I principali principi di diritto enunciati dagli Ermellini possono essere sintetizzati come segue:

  • “In tema di presunzioni semplici, il sindacato della Corte di Cassazione si estende al controllo della corretta applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, la cui carenza configura violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c.”

  • “Il giudice di merito ha l’obbligo di motivare non solo la sussistenza dei singoli elementi indiziari, ma anche la loro coerenza logica nell’ambito di un ragionamento presuntivo complessivo.”

  • “La tenuta logica del ragionamento presuntivo costituisce parametro valutabile in sede di legittimità, in quanto incide sulla corretta applicazione della norma che disciplina la prova per presunzioni (art. 2729 c.c.).”

Si può, quindi, affermare che:

  • il controllo ex art. 360 c.p.c. n. 3 non è circoscritto alla violazione astratta della norma, ma coglie la sua erronea concreta applicazione, se i fatti non rispondono ai requisiti del presupposto normativo.
  • il rigore argomentativo è richiesto nei due momenti del giudizio presuntivo: valutazione analitica e valutazione globale, come già affermato nelle pronunce precedenti (Cass. n. 9059/2018, 18822/2018, 27410/2019)

6. Conclusioni

L’ordinanza n. 21058/2025 nel solco di un consolidato principio ormai ben radicato nella giurisprudenza di legittimità riafferma che: anche la prova per presunzioni, per quanto fondata su elementi indiziari, non può sottrarsi al vaglio di coerenza logica e giuridica proprio del sindacato della Corte di Cassazione.

Quindi non è sufficiente per l’Ufficio evocare una serie di fatti indiziari: occorre dimostrare che il passaggio inferenziale sia logicamente fondato e coerente, altrimenti il contribuente potrà legittimamente eccepire un vizio di violazione di legge.

In conclusione, a parere di chi scrive, il ragionamento presuntivo è oggetto di sindacato da parte della Corte, qualora emerga carenza di gravità, precisione o concordanza, o una motivazione illogica o omissiva. Viene, quini, confermato che  non solo le presunzioni, ma anche i ragionamenti induttivi a fondamento dell’accertamento tributario, sono sottoposti alla verifica di legittimità, a tutela della correttezza del procedimento e del contribuente.

Il contribuente ha dunque strumenti rafforzati per contestare accertamenti tributari basati su presunzioni prive di solida costruzione motivazionale.