AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 19 del 29 luglio 2025
Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato nazionale ai sensi dell’art.179 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell’unione)
Lo sdoganamento centralizzato è un istituto previsto dall’art. 179 del Reg.to UE 952/2013 (di seguito CDU) che introduce una modalità dichiarativa in base alla quale un operatore appositamente autorizzato può presentare la dichiarazione doganale (NOTA 1) presso l’Ufficio doganale competente sul luogo ove lo stesso è stabilito per merci che vengono presentate presso altro Ufficio doganale di uno stesso Stato Membro o di diversi Stati membri della UE.
Con la presente circolare si intende regolamentare l’applicazione dello sdoganamento centralizzato in ambito nazionale al momento per il solo regime di importazione. Si rinvia ad una fase successiva l’estensione agli altri regimi doganali e, in particolare, all’esportazione.
Ai fini dell’applicazione dell’istituto, l’operatore deve individuare, sulla base del luogo ove è tenuta la contabilità principale, l’Ufficio doganale presso il quale vengono presentate le dichiarazioni relative alle merci movimentate in ambito nazionale. Tale ufficio denominato “Ufficio di controllo” (SCO – Supervising Customs Office), provvede a selezionare i controlli sulla dichiarazione doganale a seguito di analisi dei rischi e a riscuotere i diritti doganali.
L’Ufficio doganale dove viene presentata la merce, denominato “Ufficio di presentazione” (oppure PCO – Presentation Customs Office), effettua i controlli di sicurezza e le attività di verifica della merce che gli vengono richiesti dallo SCO o Ufficio di controllo.
La procedura di sdoganamento centralizzato nazionale può essere richiesta, al momento, per operare in procedura ordinaria con dichiarazione standard. Requisiti soggettivi
L’istituto dello sdoganamento centralizzato nazionale può essere richiesto da soggetti nazionali, titolari dell’autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali, che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e che intendano utilizzare tale semplificazione per poter concentrare la fase di presentazione delle dichiarazioni doganali presso l’ufficio competente (NOTA 2), in applicazione dell’art. 22 CDU.
Il titolare dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato può essere un’azienda di produzione o commercializzazione che importa direttamente merce da utilizzare per la propria attività; qualora, al contrario, la stessa intenda avvalersi di un rappresentante ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, quest’ultimo dovrà optare per la rappresentanza diretta. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione sia un soggetto intermediario, il medesimo dovrà agire in rappresentanza indiretta del soggetto destinatario della merce oggetto delle operazioni doganali.
Presentazione dell’istanza e rilascio dell’autorizzazione
Il richiedente l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato deve presentare l’istanza sul Trader Portal del Customs decision system (CDS) indicando, come ufficio competente al rilascio l’autorizzazione, l’Ufficio Regimi e Procedure Doganali (IT922106).
Nell’istanza deve essere indicato l’eventuale tipo di rappresentanza utilizzata, la tipologia di merci oggetto delle procedure doganali richieste, i luoghi e gli uffici doganali di presentazione della merce.
L’Ufficio Regimi e procedure doganali una volta ricevuta e accettata l’istanza provvederà a richiedere all’Ufficio doganale indicato dal richiedente come Ufficio di controllo le informazioni sull’attività doganale svolta finora dallo stesso e sulle autorizzazioni di cui è titolare l’istante, nonché di effettuare la verifica circa l’esistenza dei requisiti richiesti, qualora gli stessi siano ulteriori rispetto a quelli eventualmente già riscontrati durante il rilascio di altre autorizzazioni.
Conclusa l’istruttoria con gli Uffici territoriali interessati, l’Ufficio regimi e procedure doganali provvederà al rilascio dell’autorizzazione sul sistema CDS, nel termine di 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza.
Formalità doganali nello sdoganamento centralizzato
Il titolare dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato potrà presentare presso l’Ufficio di controllo la dichiarazione doganale riferita alle merci fisicamente presenti presso l’Ufficio indicato nell’autorizzazione come Ufficio di presentazione delle merci.
La dichiarazione doganale sarà analizzata dal circuito doganale di controllo che indicherà all’Ufficio di presentazione delle merci l’esito dell’analisi dei rischi per eventuali verifiche fisiche – Controlli Scanner (CS) o Visita Merci (VM), mentre i Controlli Documentali (CD) verranno svolti dall’Ufficio di controllo stesso. La documentazione a supporto delle dichiarazioni doganali oggetto di verifica fisica sarà a disposizione dell’Ufficio di presentazione merci attraverso il fascicolo elettronico. L’Ufficio di controllo provvede, oltre che allo svincolo delle merci una volta acquisito l’esito delle eventuali verifiche svolte, anche alla riscossione dei diritti doganali e degli altri oneri previsti e all’adeguamento del DPO e della relativa CGU, se necessario in considerazione dell’autorizzazione rilasciata.
Si riportano di seguito le informazioni di dettaglio sulle varie fasi della procedura:
1. Modalità di riscossione dei diritti doganali e correlati adempimenti
La riscossione dei diritti doganali, così come definiti dall’art. 27 -allegato 1- del D. Lgs. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione) sarà assicurata dall’Ufficio di controllo, quale ufficio dove viene presentata la dichiarazione doganale.
Nei casi in cui la merce sia soggetta al pagamento di tasse e diritti marittimi presso l’Ufficio di presentazione, l’Operatore economico avrà cura di indicare, in fase di sottomissione della dichiarazione doganale, il corretto codice tributo associato all’autorità di Sistema Portuale in cui è presentata la merce (NOTA 3) sulla base delle vigenti aliquote, riepilogate rispettivamente, nella Tabella A (valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste) e nella Tabella B (valida per i soli punti franchi del porto di Trieste), nell’avviso pubblicato in data 29.01.2025 sul sito internet dell’Agenzia (NOTA 4).
Il pagamento dei diritti doganali avviene a mezzo conti di debito e l’annotazione del debito maturato è effettuata al momento dello svincolo delle merci, con la generazione del riferimento A93.
Pertanto, l’operatore economico interessato dovrà essere previamente autorizzato alla dilazione di pagamento (DPO) in applicazione dell’art. 110 CDU, prestando l’apposita garanzia.
2. Controlli sulle merci e misure di carattere extratributario
Come sopra evidenziato, nel contesto della semplificazione prevista dallo sdoganamento centralizzato, l’operatore economico, titolare di AEO e autorizzato a tale procedura, presenta la dichiarazione doganale, eventuali integrazioni e richieste di rettifica all’Ufficio doganale di controllo (SCO).
A titolo esemplificativo, l’operatore può presentare:
– richiesta di rettifica/invalidamento;
– documenti allegati alla dichiarazione o richiesti a seguito di controllo documentale;
– eventuali certificazioni extratributarie (i.e. controllo radiometrico, certificato di cattura, documento sanitario comune di entrate).
Se la dichiarazione doganale è compilata correttamente, il sistema effettua le verifiche relative alla validità dell’autorizzazione dell’operatore economico e, accettata la dichiarazione, procede all’analisi dei rischi attraverso il circuito doganale di controllo.
In caso di controllo automatizzato (CA), salvo diversa disposizione motivata da parte dell’Ufficio (SCO o PCO), derivante da un’analisi dei rischi locale, la merce viene svincolata.
In caso di controllo documentale (CD), l’Ufficio SCO effettua le proprie verifiche documentali e può procedere allo svincolo della merce ovvero, sussistendone le condizioni, anche a seguito di un eventuale richiesta di integrazione documentale, dispone l’innalzamento del controllo a Visita Merci (VM) o Controllo Scanner (CS).
In caso di controllo VM o CS assegnato dal circuito doganale di controllo o innalzato dall’Ufficio SCO, il sistema segnala all’Ufficio PCO la necessità di effettuare il controllo previsto.
L’Ufficio PCO, effettuata la verifica fisica o scanner, eventualmente anche a seguito dell’esito delle analisi di laboratorio in caso di campionamento, registra a sistema l’esito del controllo. In caso di esito conforme, la merce è svincolabile.
In caso di difformità, l’Ufficio che rileva materialmente l’irregolarità procede alla redazione del processo verbale di constatazione (PVC).
Qualora l’irregolarità configuri un illecito amministrativo e sia rilevata nell’ambito di un controllo documentale effettuato dall’Ufficio SCO, quest’ultimo è competente anche per i conseguenti atti di accertamento e, se del caso, per l’irrogazione della relativa sanzione.
Nel caso in cui l’irregolarità venga rilevata dall’Ufficio PCO a seguito di controllo fisico, verifica scanner o analisi di laboratorio, detto Ufficio procede alla redazione del PVC e lo trasmette all’Ufficio SCO, che provvede agli atti conseguenti di accertamento e, se del caso, all’irrogazione della sanzione.
Ai sensi dell’art. 107 dell’allegato I del D.lgs. n. 141/2024, qualora la violazione rilevata dall’Ufficio PCO presenti profili di rilevanza penale, è quest’ultimo a redigere la notizia di reato, curandone la trasmissione alla Procura della Repubblica territorialmente competente in base al luogo di constatazione.
Laddove debba procedersi anche in via amministrativa, in applicazione del principio del doppio binario, l’Ufficio PCO provvede a trasmettere gli atti all’Ufficio SCO per gli adempimenti di competenza.
Con riferimento alle misure extratributarie, si richiamano le disposizioni nazionali e unionali relative a particolari abilitazioni degli Uffici doganali, a specifiche competenze di ADM previste dall’ordinamento giuridico vigente o a particolari procedure previste per lo svincolo delle merci.
Si richiamano, ad esempio, le norme relative alla sorveglianza radiometrica di cui al D.lgs. n. 101/2020 e l’obbligo della presentazione dei prodotti sanitari e fitosanitari, che per loro natura, ai sensi della normativa europea, devono essere sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso.
Nel caso specifico dei prodotti biologici, si rammenta che ADM effettua due tipologie di controllo:
– controllo doganale;
– controllo ufficiale delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione Europea.
Riguardo al controllo doganale su tali prodotti, si applicano integralmente le disposizioni del presente paragrafo.
Il controllo ufficiale delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’UE è effettuato esclusivamente dall’Ufficio di presentazione della merce – PCO, incaricato della verifica del certificato di ispezione e della successiva registrazione dell’esito mediante vidimazione sul portale unionale TRACES.
3. Profili tecnici
Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei tracciati relativi alle operazioni di sdoganamento centralizzato nazionale che, come già detto potrà essere utilizzato, al momento solo per le operazioni di importazione in procedura ordinaria.
I messaggi per la presentazione delle dichiarazioni doganali sono quelli già in uso (cosiddetti messaggi Hx), pubblicati in “Toolbox”, che devono riportare le seguenti informazioni:
D.E. 5/26 “UfficioDoganalePresentazione”: codice ufficio doganale presso il quale sono ubicate le merci – Presentation Customs Office (PCO).
D.E. 5/27 “UfficioDoganaleControllo”: codice ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione doganale – Supervising Customs Office (SCO).
D.E. 3/39 “IdentificTitolAutorizzazione”: tipo autorizzazione, che deve essere valorizzato con la stringa “CCL”, e identificativo, che deve riportare il codice EORI del titolare dell’autorizzazione;
D.E. 2/3 “CodiceTipDocIdentificativo”, nella sezione intestazione: codice documento “C513” e relativo numero di riferimento della customs decisions.
Le funzioni, disponibili in AIDA 2.0 (NOTA 5), consentono al SCO e al PCO di gestire i controlli ognuno per la parte di propria competenza (NOTA 6).
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
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Note:
(1) In una delle modalità consentite e per il regime richiesto.
(2) Sulla sede della società richiedente e dove sono tenute le scritture contabili ai fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali.
(3) Cfr. Informativa prot. n. 574184/RU del 15.12.2022 https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6323589/informativa+INIT.pdf/67c0eb17-8452-30fd-6b74- 8e9db43c37f4?t=1671187739795
(4) https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/Avviso+tasse+e+diritti+marittimi+2025.pdf/3d4e6791-9065-3109-a3f6-ecfdaab59614?t=1738163106800
(5) Linea di lavoro Controlli 2.0
(6) Il SCO esegue i controlli CD, e il PCO esegue i controlli CS e/o VM