SEGRETARIATO GENERALE della GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – Decreto del 29 maggio 2025

Modifica degli articoli 11 ed 11-bis del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa

Art. 1

All’art. 11, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è individuato, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili per una sola volta, tra i magistrati amministrativi, in modo da assicurare l’alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nonchè, ove possibile, la parità di genere e con esclusione dei magistrati addetti al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

1-bis. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa».

All’art. 11-bis il comma 1, è sostituito dai seguenti:

«1. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è individuato, ai sensi dell’art. 2-sexiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili per una sola volta, tra i magistrati amministrativi, in modo da assicurare l’alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nonchè, ove possibile, la parità di genere e con esclusione dei magistrati titolari di incarichi interni alla Giustizia amministrativa. Ad invarianza di spesa il servizio può essere esternalizzato.

1-bis. Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la stessa indennità spettante ai magistrati addetti al Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

1-ter. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa».

Art. 2

I magistrati amministrativi che, alla data della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, svolgono le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o di Responsabile della protezione dei dati, in posizione di incompatibilità in quanto titolari di altro incarico interno alla Giustizia amministrativa, esercitano, entro trenta giorni decorrenti dalla predetta data, l’opzione per uno degli incarichi ricoperti e comunicano, per iscritto, la propria scelta al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nonchè, per quanto di competenza, al Segretario generale della Giustizia amministrativa; qualora l’opzione non sia esercitata entro il termine e con le modalità sopra indicati, il magistrato decade dall’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o di Responsabile della protezione dei dati. In ogni caso, ai fini della determinazione della durata complessiva degli incarichi in corso, è computato il tempo decorso dalla nomina fino alla data di scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.