L’Italia ha introdotto una disciplina specifica in materia fiscale per le cripto-attività con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Questa normativa ha inserito nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1976) la lettera c-sexies nel comma 1 dell’art. 67, definendo per la prima volta le plusvalenze da cripto-attività come redditi diversi di natura finanziaria soggetti a imposta sostitutiva del 26%, a condizione che superino una franchigia di 2.000 € annui.

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il legislatore ha eliminato tale soglia di esenzione: dal 1° gennaio 2025 tutte le plusvalenze sono tassabili, e a partire dal 2026 l’aliquota fiscale sarà elevata al 33%

Durante il 2025 si applicherà ancora il 26%, ma senza franchigia.

Quadro riepilogativo

PeriodoFranchigiaAliquota imposta sostitutiva
Fino al 2022Nessuna; principi analogiciN/A
2023–2024 (L. 197/2022)2.000 € annui26%
2025 (L. 207/2024)0 €26%
Dal 20260 €33%

Definizione e monitoraggio fiscale

La definizione di cripto-attività introdotta dal legislatore è volutamente ampia: essa comprende ogni “rappresentazione digitale di valore o di diritti trasferibili e memorizzati elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito (DLT)”

Analogamente, la normativa estende l’obbligo dichiarativo ai detentori di cripto-attività, i quali devono indicarle nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal luogo di detenzione o dal tipo di strumento (wallet privato, exchange italiano o estero).

Inoltre, è previsto un regime di sanatoria per la mancata dichiarazione di cripto-attività detenute al 31 dicembre 2022: il contribuente può regolarizzarsi versando un’imposta sostitutiva del 14% e una sanzione ridotta (circa 0,5% per omissione di monitoraggio e 3,5% aggiuntiva per omissione di plusvalenze), con possibilità di rateazione.

Ambito applicativo: cosa si tassa

Secondo la Circolare AdE 30/E del 27 ottobre 2023, fiscalmente rilevanti ai fini dell’art. 67, c. 1, c‑sexies, sono:

  • Cessioni a titolo oneroso o rimborso di cripto-attività (anche utility token, NFT, staking) .

  • Non rientrano nella disciplina: strumenti finanziari emessi in forma digitale, redditi derivanti da derivati (es. CFD) su cripto-attività.

Il valore imponibile è rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto; le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze e riportate nei periodi successivi.

Normativa europea: MiCA

A livello sovranazionale, è entrato in vigore il regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCAR) (Regolamento UE 2023/1114), che disciplina gli operatori dei servizi crypto, imponendo standard di autorizzazione, tutela dei clienti, separazione patrimoniale, gestione dei reclami, prevenzione di abusi di mercato e sanzioni severe per violazioni.

Criticità e dibattiti interpretativi

Le novità normative hanno generato discussioni riguardo:

  • L’interpretazione della franchigia: la Circolare AdE 30/E parla di “franchigia minima pari a 2.000 €” ma lascia spazio a interpretazioni se si tratta di esenzione parziale o soglia tassabile.

  • L’aumento dell’aliquota al 33% a partire dal 2026 è stato valutato in ambito politico come eccessivo, arrivando a prospettare un’ulteriore impennata fino al 42%, fortemente contestata da parte dell’industria e di alcuni parlamentari.

Elementi giurisprudenziali

  • In assenza di una normativa specifica, l’Agenzia delle Entrate aveva già assimilato le criptovalute a valute estere ai fini del trattamento fiscale e del monitoraggio (circolare 38/E/2013, ris. 72/E/2016).

  • Non risultano al momento sentenze di rilievo sulla materia. Tuttavia, situazioni professionali (es. mining o vendite attraverso NFT) potrebbero configurare redditi d’impresa o autonomi, soggetti a IRPEF/IRES e IVA, come illustrato in qualche caso recente (es. Cass. pen. n. 8269/2025, citato informalmente).

Sequestro di criptovalute e natura di “moneta” virtuale (sent. n. 1760/2025)

  • Con questa pronuncia, la Terza Sezione Penale ha annullato un sequestro probatorio effettuato sui Bitcoin, ritenendo illegittima la conversione del valore dell’imposta evasa (120.638 €) in criptovaluta. Il sequestro per equivalente è risultato inidoneo, poiché i Bitcoin non hanno status di valuta avente corso legale e sono soggetti a forti oscillazioni di valore.

NFT e obblighi dichiarativi: tassabilità dei proventi (sent. n. 8269/2025)

  • La Corte ha stabilito che i guadagni derivanti dalla vendita di opere digitali tramite NFT – anche se percepiti direttamente in criptovalute – costituiscono reddito imponibile da lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 53 e 54 del TUIR. L’NFT, incorporando l’opera, è veicolo della transazione, e il suo corrispettivo in criptovalute deve essere convertito in euro al valore di mercato per la determinazione di imponibilità, anche in assenza di conversione in moneta tradizionale.

  • La Cassazione ha inoltre chiarito che l’errore interpretativo sulla normativa fiscale non esclude il dolo, salvo che non si tratti di un errore inevitabile, e che l’obbligo dichiarativo sussisteva già prima della circolare AdE n. 30/E del 2023.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)

Caso “Hedqvist” – cambio valuta virtuale e IVA (C‑264/14, 2015)

  • La CGUE ha riconosciuto che le operazioni di cambio tra valuta tradizionale (es. euro) e virtuale (es. Bitcoin) costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ma risultano esenti da IVA in base all’art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva IVA (2006/112/CE), in analogia alle normali valute con corso legale.

Obblighi di monitoraggio e libertà di capitali (C‑788/19, 2022)

  • La Corte si è pronunciata su una normativa spagnola di monitoraggio fiscale (simile al nostro Quadro RW), ritenendola in contrasto con la libera circolazione di capitali (art. 63 TFUE) e con il principio di proporzionalità, soprattutto per le sanzioni sproporzionate e la sospensione della prescrizione

Conclusione

La disciplina fiscale delle cripto-attività in Italia ha compiuto un significativo passo evolutivo nel 2023. L’introduzione dell’art. 67, comma 1, c-sexies del TUIR, l’obbligo di monitoraggio e la sanatoria, insieme alle successive modifiche del 2025 e 2026, configurano un quadro chiaro ma in rapida evoluzione. Restano aperte questioni interpretative e politiche su aliquote, soglie e coordinamento con il panorama europeo (MiCA), in uno scenario dinamico che richiede costante attenzione da parte degli operatori e delle istituzioni.