L’Italia ha introdotto una disciplina specifica in materia fiscale per le cripto-attività con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Questa normativa ha inserito nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1976) la lettera c-sexies nel comma 1 dell’art. 67, definendo per la prima volta le plusvalenze da cripto-attività come redditi diversi di natura finanziaria soggetti a imposta sostitutiva del 26%, a condizione che superino una franchigia di 2.000 € annui.
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), il legislatore ha eliminato tale soglia di esenzione: dal 1° gennaio 2025 tutte le plusvalenze sono tassabili, e a partire dal 2026 l’aliquota fiscale sarà elevata al 33%
Durante il 2025 si applicherà ancora il 26%, ma senza franchigia.
Quadro riepilogativo
| Periodo | Franchigia | Aliquota imposta sostitutiva |
|---|---|---|
| Fino al 2022 | Nessuna; principi analogici | N/A |
| 2023–2024 (L. 197/2022) | 2.000 € annui | 26% |
| 2025 (L. 207/2024) | 0 € | 26% |
| Dal 2026 | 0 € | 33% |
Definizione e monitoraggio fiscale
La definizione di cripto-attività introdotta dal legislatore è volutamente ampia: essa comprende ogni “rappresentazione digitale di valore o di diritti trasferibili e memorizzati elettronicamente tramite tecnologia a registro distribuito (DLT)”
Analogamente, la normativa estende l’obbligo dichiarativo ai detentori di cripto-attività, i quali devono indicarle nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal luogo di detenzione o dal tipo di strumento (wallet privato, exchange italiano o estero).
Inoltre, è previsto un regime di sanatoria per la mancata dichiarazione di cripto-attività detenute al 31 dicembre 2022: il contribuente può regolarizzarsi versando un’imposta sostitutiva del 14% e una sanzione ridotta (circa 0,5% per omissione di monitoraggio e 3,5% aggiuntiva per omissione di plusvalenze), con possibilità di rateazione.
Ambito applicativo: cosa si tassa
Secondo la Circolare AdE 30/E del 27 ottobre 2023, fiscalmente rilevanti ai fini dell’art. 67, c. 1, c‑sexies, sono:
Cessioni a titolo oneroso o rimborso di cripto-attività (anche utility token, NFT, staking) .
Non rientrano nella disciplina: strumenti finanziari emessi in forma digitale, redditi derivanti da derivati (es. CFD) su cripto-attività.
Il valore imponibile è rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto; le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze e riportate nei periodi successivi.
Normativa europea: MiCA
A livello sovranazionale, è entrato in vigore il regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCAR) (Regolamento UE 2023/1114), che disciplina gli operatori dei servizi crypto, imponendo standard di autorizzazione, tutela dei clienti, separazione patrimoniale, gestione dei reclami, prevenzione di abusi di mercato e sanzioni severe per violazioni.
Criticità e dibattiti interpretativi
Le novità normative hanno generato discussioni riguardo:
L’interpretazione della franchigia: la Circolare AdE 30/E parla di “franchigia minima pari a 2.000 €” ma lascia spazio a interpretazioni se si tratta di esenzione parziale o soglia tassabile.
L’aumento dell’aliquota al 33% a partire dal 2026 è stato valutato in ambito politico come eccessivo, arrivando a prospettare un’ulteriore impennata fino al 42%, fortemente contestata da parte dell’industria e di alcuni parlamentari.
Elementi giurisprudenziali
In assenza di una normativa specifica, l’Agenzia delle Entrate aveva già assimilato le criptovalute a valute estere ai fini del trattamento fiscale e del monitoraggio (circolare 38/E/2013, ris. 72/E/2016).
Non risultano al momento sentenze di rilievo sulla materia. Tuttavia, situazioni professionali (es. mining o vendite attraverso NFT) potrebbero configurare redditi d’impresa o autonomi, soggetti a IRPEF/IRES e IVA, come illustrato in qualche caso recente (es. Cass. pen. n. 8269/2025, citato informalmente).
Sequestro di criptovalute e natura di “moneta” virtuale (sent. n. 1760/2025)
Con questa pronuncia, la Terza Sezione Penale ha annullato un sequestro probatorio effettuato sui Bitcoin, ritenendo illegittima la conversione del valore dell’imposta evasa (120.638 €) in criptovaluta. Il sequestro per equivalente è risultato inidoneo, poiché i Bitcoin non hanno status di valuta avente corso legale e sono soggetti a forti oscillazioni di valore.
NFT e obblighi dichiarativi: tassabilità dei proventi (sent. n. 8269/2025)
La Corte ha stabilito che i guadagni derivanti dalla vendita di opere digitali tramite NFT – anche se percepiti direttamente in criptovalute – costituiscono reddito imponibile da lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 53 e 54 del TUIR. L’NFT, incorporando l’opera, è veicolo della transazione, e il suo corrispettivo in criptovalute deve essere convertito in euro al valore di mercato per la determinazione di imponibilità, anche in assenza di conversione in moneta tradizionale.
La Cassazione ha inoltre chiarito che l’errore interpretativo sulla normativa fiscale non esclude il dolo, salvo che non si tratti di un errore inevitabile, e che l’obbligo dichiarativo sussisteva già prima della circolare AdE n. 30/E del 2023.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)
Caso “Hedqvist” – cambio valuta virtuale e IVA (C‑264/14, 2015)
La CGUE ha riconosciuto che le operazioni di cambio tra valuta tradizionale (es. euro) e virtuale (es. Bitcoin) costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, ma risultano esenti da IVA in base all’art. 135, par. 1, lett. e) della Direttiva IVA (2006/112/CE), in analogia alle normali valute con corso legale.
Obblighi di monitoraggio e libertà di capitali (C‑788/19, 2022)
La Corte si è pronunciata su una normativa spagnola di monitoraggio fiscale (simile al nostro Quadro RW), ritenendola in contrasto con la libera circolazione di capitali (art. 63 TFUE) e con il principio di proporzionalità, soprattutto per le sanzioni sproporzionate e la sospensione della prescrizione
Conclusione
La disciplina fiscale delle cripto-attività in Italia ha compiuto un significativo passo evolutivo nel 2023. L’introduzione dell’art. 67, comma 1, c-sexies del TUIR, l’obbligo di monitoraggio e la sanatoria, insieme alle successive modifiche del 2025 e 2026, configurano un quadro chiaro ma in rapida evoluzione. Restano aperte questioni interpretative e politiche su aliquote, soglie e coordinamento con il panorama europeo (MiCA), in uno scenario dinamico che richiede costante attenzione da parte degli operatori e delle istituzioni.