Nel panorama giuridico contemporaneo, il concetto di felicità ha cessato di essere confinato all’ambito filosofico o politico per assumere una dimensione giuridica concreta, almeno quale valore costituzionalmente rilevante.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione n. 65/309 del 2011, ha affermato che:

“La ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità”,

sollecitando gli Stati a elaborare politiche che privilegino il benessere delle persone come parametro di progresso. In Italia, sebbene la parola “felicità” non compaia testualmente nel dettato costituzionale, il suo contenuto è rinvenibile in modo implicito e sostanziale nell’art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Nel contesto del diritto tributario e del processo tributario, questa prospettiva impone una riflessione profonda: può un settore tecnico, tradizionalmente percepito come distante dalla persona, contribuire al pieno sviluppo dell’individuo e alla sua realizzazione anche nella dimensione del benessere e della serenità personale?

In Italia, sebbene la parola “felicità” non compaia nel testo costituzionale, essa è implicitamente tutelata dall’art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo. Nel contesto del diritto tributario e del processo tributario, la felicità diventa quindi criterio interpretativo per valutare la legittimità e la proporzionatezza dell’azione fiscale, sia nella creazione del tributo che nella sua eventuale verifica.

Art. 2 Cost., principio di solidarietà e serenità fiscale

L’art. 2 Cost. impone di bilanciare i doveri di solidarietà con il rispetto della dignità individuale. Il tributo, in questa ottica, non è solo strumento di prelievo ma può diventare veicolo di coesione e felicità sociale, se fondato su capacità contributiva, proporzionalità, trasparenza. Un sistema fiscale eccessivo od opaco, al contrario, può generare frustrazione e insicurezza, minando il diritto a una vita serena.

L’art. 2 della Costituzione Italiana stabilisce:

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Questa norma, cardine dell’intero impianto costituzionale, sancisce l’equilibrio tra diritti e doveri, tra libertà individuale e solidarietà collettiva. In questa cornice, il sistema tributario si pone come strumento attraverso il quale si realizzano i doveri di solidarietà economica, indispensabili per garantire a tutti i cittadini – indipendentemente dalla loro condizione di partenza – le condizioni minime per condurre una vita dignitosa e, quindi, felice.

In tal senso, il diritto alla felicità non è solo un’aspirazione morale, ma un orizzonte costituzionalmente legittimato, che impone al legislatore tributario di adottare misure che bilancino l’esigenza di finanziare la spesa pubblica con il rispetto della dignità e dell’iniziativa personale del contribuente.

Felicità e fisco: il principio di equità fiscale come strumento di giustizia sociale

Il diritto tributario, nella sua funzione redistributiva, può diventare mezzo di attuazione del diritto alla felicità, se improntato ai principi di proporzionalità, capacità contributiva, trasparenza e giustizia fiscale.

Una fiscalità equa, non oppressiva, orientata al benessere sociale e alla coesione civile, promuove la fiducia dei cittadini nello Stato e contribuisce alla serenità economica e psicologica degli individui. Al contrario, un sistema tributario percepito come ingiusto o inefficiente può diventare fonte di disagio, conflitto e senso di impotenza, lesivo della sfera personale e sociale del contribuente.

Laddove il prelievo fiscale ecceda la capacità contributiva, o sia applicato in modo arbitrario, opaco o vessatorio, si configura una lesione indiretta dei diritti inviolabili, compromettendo anche il diritto a una vita serena e libera da ingiustificate pressioni economiche.

Processo tributario e a tutela della serenità del contribuente

Il giusto processo tributario (art. 111 Cost., artt. 41 e 47 Carta UE) deve garantire imparzialità, effettività della difesa, ragionevole durata e trasparenza dell’agire amministrativo.

Il processo tributario assume un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei diritti del contribuente, offrendo un presidio contro l’arbitrarietà e garantendo un confronto giurisdizionale equo.

Un processo squilibrato, un sistema di accertamento opaco o percepito come irragionevole può alimentare sentimenti di sfiducia e frustrazione, con riflessi negativi sulla qualità della vita del cittadino.

Nel quadro dell’art. 111 Cost., che sancisce il principio del giusto processo, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 41 e 47), il processo deve assicurare:

  • imparzialità del giudice;

  • effettività del diritto di difesa;

  • ragionevole durata;

  • trasparenza dell’azione amministrativa.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che l’attività dell’Amministrazione finanziaria deve essere coerente con i principi di lealtà, correttezza e buona fede (cfr. Cass., Sez. Trib., n. 11785/2021), e che ogni compressione della sfera giuridica del contribuente deve essere giustificata, proporzionata e necessaria.

Verifiche fiscali senza preavviso e diritto alla serenità del contribuente e le nuove

Uno dei momenti più delicati nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria è rappresentato dalle verifiche fiscali nei locali dell’impresa, specie quelle eseguite senza preavviso.

L’art. 52, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 autorizza gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività economiche, anche senza preavviso, quando vi sia fondato motivo.

Sebbene questa possibilità sia legittima e funzionale alla tutela dell’interesse erariale, essa rappresenta una ingerenza incisiva nella sfera privata e imprenditoriale del cittadino. Quando l’accesso avviene senza preavviso, talvolta in modo improvviso e invasivo, può generare turbamento psicologico, disagio organizzativo, pregiudizio reputazionale e persino panico – tutti fattori che impattano sulla serenità personale e sull’equilibrio aziendale.

Pur nel rispetto del dettato normativo, è necessario che l’Amministrazione operi secondo un principio di proporzionalità (art. 6 dello Statuto del contribuente) e che ogni misura invasiva sia adeguatamente motivata, evitando un uso eccessivo o strumentale dello strumento ispettivo.

In questa direzione si muove parte della giurisprudenza più attenta ai diritti del contribuente. Si segnala, ad esempio, Cass., Sez. Trib., n. 18956/2022, in cui si afferma che:

“l’accesso deve essere eseguito con modalità tali da arrecare il minor pregiudizio possibile all’attività del contribuente, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e dell’impresa.”

Il diritto alla felicità, inteso come diritto alla tranquillità, alla libertà da interferenze sproporzionate e alla dignità anche nell’attività economica, impone una lettura costituzionalmente orientata dell’intero apparato ispettivo.

A seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE il legislatore nazionale, con l’articolo 13-bis del decreto fiscale (DL 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n. 177)) ha previsto, in tema di verifiche fiscali senza preavviso, importanti restrizioni:

  • Obbligo di motivazione scritta ed esplicita nelle richieste di accesso, nei provvedimenti autorizzativi e nei verbali di constatazione, anche per le verifiche senza preavviso.

  • Tali motivazioni devono indicare chiaramente le circostanze e le condizioni che giustificano l’intervento nel locale destinato all’attività.

  • La misura risponde alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025, che aveva condannato l’Italia per insufficiente tutela del diritto alla vita privata e al domicilio durante i controlli fiscali.

  • Inoltre, l’accesso non correttamente motivato è presunto viziato e impugnabile davanti al giudice tributario.

  • La norma non ha effetto retroattivo, quindi si applica solo alle verifiche effettuate dopo l’entrata in vigore del DL convertito in legge.

Questa riforma rappresenta un elemento essenziale per salvaguardare la serenità del contribuente, proteggendo la sua vita privata, la sua dignità e la sua stabilità durante l’attività ispettiva

Conclusioni: verso una fiscalità umana e costituzionalmente orientata

Il diritto alla felicità, pur non espressamente codificato, si pone come criterio di razionalità, proporzionalità e umanità dell’azione tributaria. In un contesto economico e sociale complesso, è sempre più urgente affermare un diritto tributario che guardi alla persona, non solo come soggetto passivo d’imposta, ma come soggetto titolare di diritti fondamentali, da rispettare anche nel momento dell’imposizione e del controllo.

Il riconoscimento della felicità come orizzonte politico e giuridico impone al legislatore e all’interprete un ripensamento delle categorie classiche del diritto tributario, alla luce della centralità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.

Il fisco può (e deve) essere uno strumento di equilibrio e fiducia, non di oppressione o conflitto. In questo senso, il diritto alla felicità rappresenta non solo un’ispirazione etica, ma una chiave interpretativa costituzionale, idonea a guidare il legislatore, l’Amministrazione e il giudice verso una fiscalità più giusta, umana e conforme alla dignità della persona.