CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15276 depositata il 9 giugno 2025
Lavoro – Collaborazione coordinata e continuativa di consulenza – Indennizzo – Indebito arricchimento – Principio di specificità – Mancanza di prova – Inammissibilità
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale della medesima città di rigetto della domanda proposta da C.G. volta al riconoscimento, per il periodo dal settembre 2007 all’aprile del 2008, di un rapporto tra le parti indicate in epigrafe di collaborazione coordinata e continuativa di consulenza, con condanna della Regione Calabria pagamento delle somme dovute per le prestazioni effettuate; rigettava altresì la domanda, proposta in via gradata, di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.1. La Corte di Appello, per quanto qui rileva, nel respingere la domanda principale, nega la riferibilità del contratto stipulato nel maggio del 2008 alle prestazioni di consulenza per cui è causa relative ad un periodo antecedente (settembre 2007-aprile 2008) ed altresì esclude vi sia prova scritta del rapporto dedotto in causa anche sulla scorta dell’esame dell’ulteriore documentazione (delibera di Giunta Regionale n. 170 del 2008 e nota dell’Assessore regionale all’agricoltura n. 306 del 2007) versata in atti; quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. nega che il lavoratore abbia offerto prova che la Regione abbia tratto alcun vantaggio dalle attività del C.
2. Ricorre per cassazione C.G. con due motivi di ricorso.
3. Resiste con controricorso la Regione Calabria.
4. C.G. deposita altresì memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.
Sostiene che il giudice di appello – nonostante il tenore e la funzione della delibera che dispone la formalizzazione del contratto ed il contenuto delle disposizioni assessoriali e della delibera della Giunta Regionale di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico – ha inteso i contenuti di tali atti come mere clausole di stile e manifestazioni di intenti o auspici, laddove l’applicazione dei criteri ermeneutici innanzi richiamati, avrebbe dovuto comportare all’affermazione dell’assunzione da parte dell’Amministrazione un’obbligazione nei confronti del ricorrente.
1.2. La censura proposta con il primo motivo è inammissibile, in quanto attraverso il riferimento ad una serie di documenti (cfr. pag. 14 del ricorso) non “localizzati” negli atti processuali e dei quali non è riportato nemmeno in stralcio il contenuto al fine del rispetto del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., sub specie di autosufficienza, intende risollecitare, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito, attraverso il surrettizio richiamo ai canoni ermeneutici.
Quanto innanzi rilevato conserva la sua efficacia, pur a seguito della pronunzia, da parte della Corte Edu, della sentenza S. contro Italia del 28.10.2021.
La S.C. (cfr. Sez. U. n. 8950/2022) ha infatti avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., va comunque rispettato, sebbene non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa.
Sulla scia della citata pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienza è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenerlo rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022).
1.3. Ebbene, tanto non è avvenuto nel caso di specie, stante sia la mancata localizzazione che l’indicazione per stralcio e/o riassunto del contenuto degli atti e delibere aziendali.
1.4. Conclusivamente il mezzo non può essere accolto.
2. La seconda doglianza, proposta in via gradata per il caso di mancato accoglimento della prima, denunzia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 1218 c.c., per aver il giudice di appello escluso il diritto all’indennizzo, per la mancanza dello stanziamento di spesa da parte dell’Ente territoriale, laddove avrebbe dovuto riconoscere l’indennizzo in presenza del riconoscimento dell’utilitas da parte dell’Ente; denunzia altresì la violazione delle norme sopraindicate per aver la Corte territoriale escluso un risparmio di spesa per la P.A. valorizzando una circostanza irrilevante ovvero la mancanza di prova che le attività svolte dal C. potessero essere svolte anche da dipendenti della Regione.
2.1. Il mezzo è anch’esso inammissibile non confrontandosi con il decisum.
2.2. A differenza di quanto si assume nel motivo, infatti, il rigetto della domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c. è stata dalla Corte di Appello motivata in forza di una ratio principale, non censurata dal mezzo: la mancanza di prova dell’utilità circa i vantaggi tratti dall’Amministrazione.
La sentenza qui impugnata (cfr. pag. 5), infatti, così motiva sul punto: “quanto alla presunta utilità che l’Amministrazione avrebbe, poi, tratto dalla prestazione, secondo le prospettazioni attoree, essa non risulta provata e, comunque, non è stato sviluppato alcun raffronto che consentisse – o consenta – di verificare se la stessa prestazione, effettuata da un dipendente interno avrebbe avuto una incidenza maggiore o minore, in termini di qualità e/o di costi, qualificabile come utilità o, piuttosto, disutilità”.
2.3. La mera lettura del passaggio innanzi riportato rende evidente che – come detto – il mancato accoglimento della domanda è radicato sulla mancanza di prova dell’ingiustificato arricchimento da parte della Regione, da solo sufficiente a determinare il rigetto della domanda.
2.4. Restano irrilevanti, quindi, sia le considerazioni svolte nel motivo rispetto alla mancanza di impegno di spesa, per vero riferite dalla Corte territoriale alla domanda principale (cfr. sentenza pag. 4), sia quelle inerenti il mancato accertamento della possibilità che il personale interno svolgesse le predette attività.
2.5. Nel passaggio della pronunzia innanzi riportato, l’ulteriore considerazione svolta al riguardo è introdotta, infatti, dalla congiunzione e dall’avverbio “e comunque” proprio ad indicare l’introduzione di un’ulteriore ragione del rigetto delle domande articolate nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
2.6. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
3. Resta da delibare sulle spese.
3.1. Al riguardo il Collegio osserva che la procura speciale conferita per il controricorso, così recita: “Io sottoscritto A.S., nato a Taurianova (RC) il 13 luglio 1961 (…), quale Presidente f.f. della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore della Regione Calabria (…), con sede in Catanzaro, (…) , Cittadella Regionale, nomino mio speciale Procuratore e Difensore l’Avv. M.M. dell’Avvocatura della Regione Calabria, affinchè in tale qualità mi rappresenti e difenda nel giudizio dinanzi all’ecc.ma Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 830/2020, pubblicata l’8 ottobre 2020 nella causa RG n. 35/2018 tra C.G. c/ la Regione Calabria, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato, compresa quella di nominare sostituti, proporre querela di falso, rinunciare agli atti, conciliare e transigere”.
La procura è stata quindi conferita dal Presidente della Giunta della Regione.
Al riguardo, osserva il Collegio, che con Cass. n. 480/2008, rv. 601259-01 è stato affermato che: “la regola dettata dall’art. 16 lett. f) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per cui i dirigenti generali “promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere”, non è applicabile alle Regioni, ma solo alle Amministrazioni statali (in virtù dell’art. 8 del d.lgs. n. 80 del 1998) né, con riferimento alla Regione Calabria, può scaturire tale estensione dalla legge reg. n. 7 del 13 maggio 1996, che conferisce ai dirigenti la rappresentanza in giudizio ed il potere di conciliare e transigere, ma non il potere di promuovere e resistere alle liti.
Conseguentemente, la suddetta Regione, fino a quando non modifica lo Statuto (a norma dell’art. 123 Cost., come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), è legittimata a promuovere le liti o a resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta regionale, come prescritto dall’art. 27, lett. f), dello Statuto medesimo.
Tuttavia, nella descritta situazione normativa, la Giunta regionale poteva per un verso delegare i dirigenti dell’avvocatura regionale con un proprio atto generale al rilascio delle autorizzazioni attive e passive alle liti ed inoltre, qualora detti dirigenti avessero autorizzato liti attive o passive in mancanza di tale atto, la Giunta poteva con un proprio atto individuatore della lite pendente ratificare il loro operato (siffatta idoneità è da riconoscere all’occorrenza alla deliberazione n. 205 del 2004 riguardo alle liti in essa contemplate)”.
Al principio innanzi ricordato questo Collegio intende conformarsi, riportandosi alla pronunzia richiamata anche ai sensi dell’’art. 118 disp. att. c.p.c.
Ne consegue che nel caso di specie, non essendo stato conferito correttamente lo ius postulandi, mancando la delibera di Giunta (o comunque non essendo stata versata in atti in allegato al controricorso), nulla va disposto per le spese del presente giudizio.
4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.