CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21782 depositata il 29 luglio 2025
ICI – Tributi locali – Rimborso parziale delle somme versate – Prescrizione quinquennale – Silenzio-rifiuto – Diniego tacito – Accoglimento
Fatti di causa
1. Ma.Ma., Ma.Ma. e Ma.Pi., quali eredi legittimi di Ma.Gi., proponevano appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Bologna aveva rigettato (per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al rimborso, ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) il loro ricorso avente ad oggetto il rigetto (recte, rifiuto) della richiesta di rimborso parziale, per le annualità 2009 e 2010, volta ad ottenere il ricalcolo delle somme dovute a titolo di ICI.
2. La CTR dell’Emilia-Romagna rigettava il gravame, affermando che, in base all’art. 1, comma 164, L. n. 296/2006, il diniego tacito dell’istanza di rimborso si realizza in caso di mancata risposta da parte dell’Ente dopo il decorso di 90 giorni dalla relativa domanda, che, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, se il provvedimento si è formato (come nel caso di specie) per silenzio, il ricorso va proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a quando il diritto non è prescritto, che il termine di prescrizione, per i tributi locali, è quinquennale, che la prescrizione decorreva dallo spirare del detto termine di 90 giorni e che, nella fattispecie, in assenza di validi atti interruttivi, la prescrizione era maturata.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Ma.Ma., Ma.Ma. e Ma.Pi. sulla base di due motivi.
Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 164 e 166, L. 296/2006, 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, 2935, 2946 e 2948 c.c. e 21 del procedimento tributario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR confuso gli istituti della decadenza e della prescrizione dei diritti, non distinguendo la prescrizione breve (art. 2948 c.c.) del credito di imposta per inerzia dell’ente impositore da quella ordinaria (art. 2946 c.c.) di ripetizione dell’indebito da parte del contribuente.
1.1. Il motivo è fondato.
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell’art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018).
In ogni caso, il comma 164 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (a mente del quale “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.”), applicabile a tutti i contributi locali, stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto all’ente impositore competente entro il termine di cinque anni dal versamento, perché in caso contrario non ha luogo la formazione del silenzio-rifiuto, con conseguente inammissibilità del ricorso al giudice tributario per difetto del provvedimento impugnabile.
Nell’ipotesi di tempestiva richiesta di rimborso nel suddetto termine decadenziale di cinque anni (e, dunque, una volta formatosi il silenzio-rifiuto), la tutela del rimborso può essere chiesta entro il termine di prescrizione decennale.
In termini più generali, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, ma non è applicabile all’obbligazione, relativa al rimborso di quanto pagato in eccedenza, posta a carico dell’ente impositore, in quanto la natura periodica del credito deve essere originaria e non “derivata”, non potendosi ipotizzare una trasmissibilità della periodicità, anche ai fini della prescrizione, dall’obbligazione principale ad altro credito da essa derivante (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6877 del 03/04/2015).
Non incide sulla conclusione cui si è pervenuti l’orientamento consolidato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26013 del 10/12/2014), richiamato nella sentenza qui impugnata, secondo cui ” La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ.“, atteso che, come condivisibilmente evidenziato dai contribuenti, lo stesso si riferisce alla prescrizione del credito tributario dell’ente impositore (ex art. 2948 n. 4 c.c.) e non alla prescrizione delle ripetizioni dell’indebito (di cui all’art. 2946 c.c.) dal contribuente invocato.
In definitiva, la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l’accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR fatto alcun riferimento alle lettere raccomandate del 13.12.2013, 25.5.2017 e 19.8.2017 con le quali il Comune di San Benedetto Val di Sambro era stato reiteratamente diffidato al rimborso dell’indebito, con conseguente interruzione della prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario dei contribuenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti;
– compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la controricorrente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che liquida in Euro 552,00, per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.