INPS – Messaggio n. 1967 del 20 giugno 2025

Gestione pubblica – Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige – Istituzione di nuovi codici Tipo Servizio per casi particolari di aspettative, congedi e permessi per motivi educativi previsti dal contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 e dal Testo Unico dei Contratti Collettivi Provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano, sottoscritto il 23 aprile 2003 e successive modificazioni – Obblighi contributivi e indicazioni operative

1. Premessa

La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ha potestà legislativa in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”, da esercitare in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (cfr. gli artt. 4, n. 1, e 8 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). La medesima Provincia autonoma ha, inoltre, potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera v), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “legge Madia”), ”nel rispetto della disciplina nazionale sull’ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” purché non derivino “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, recante “Ordinamento del personale della Provincia”, che si pone quale lex specialis rispetto alla normativa codicistica e alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, prevede che le disposizioni di legge o regolamento che introducano discipline nei rapporti di lavoro rientranti nel proprio ambito di applicazione possono essere derogate da successivi contratti collettivi limitatamente alle materie riservate alla contrattazione collettiva e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che una legge provinciale disponga espressamente in senso contrario (cfr. l’art. 3, comma 1).

Infine, la medesima legge dispone che tali rapporti di lavoro sono disciplinati dai contratti collettivi stipulati secondo i criteri e le modalità previste dalla stessa e che i contratti individuali garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (cfr. l’art. 3, comma 2).

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative in merito agli istituti introdotti da disposizioni di maggiore favore e forme di tutela ulteriori rispetto a quelle già riconosciute dalla normativa statale, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (NOTA 1).

Si tratta, in particolare, di periodi di aspettativa senza assegni o con la possibilità di optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale, che comportano valutazioni diverse per il riconoscimento e la valorizzazione degli stessi ai fini pensionistici rispetto alla liquidazione delle prestazioni di fine servizio, di congedi parentali e permessi per motivi educativi, eccedenti rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e per i quali non opera la copertura figurativa, previsti dal contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 (di seguito, CCI) e dal Testo Unico dei Contratti Collettivi Provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Bolzano, sottoscritto il 23 aprile 2003 e successive modificazioni (di seguito, Testo Unico 2003).

Stante la necessità di acquisire puntuali informazioni relativamente ai citati eventi, sono stati istituiti nuovi codici Tipo Servizio, come descritti nei paragrafi successivi del presente messaggio.

Considerata l’evoluzione normativa in materia, si riepilogano di seguito le caratteristiche principali degli istituti in argomento, ai fini della definizione dei relativi obblighi contributivi e dei riflessi sulle prestazioni, rinviando alla disciplina vigente nel periodo di riferimento per le indicazioni di dettaglio sulla gestione degli stessi dal punto di vista giuridico ed economico.

2. Aspettativa per il personale con prole (art. 50 del CCI e Allegato quarto, art. 31, del Testo Unico 2003)

La disciplina per i periodi di aspettativa per il personale con prole prevede le seguenti due opzioni:

a) aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni per ogni figlio: tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ma non ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, del congedo ordinario e del trattamento di fine servizio e di fine rapporto (TFS/TFR).

Ai fini pensionistici, gli oneri contributivi sono dovuti sulla retribuzione fissa e ricorrente spettante al personale interessato all’atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti economici di carattere generale. Essi sono interamente a carico dell’amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva a carico del lavoratore.

Relativamente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP (ove iscritti) la contribuzione deve essere calcolata sull’imponibile pensionistico, secondo le comuni regole di riparto dell’onere contributivo tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Infine, per la gestione ex Enam (ove iscritti) e per il TFS/TFR non è dovuta alcuna contribuzione né a carico del datore di lavoro né del lavoratore;

b) la possibilità di optare, purché si tratti di personale non escluso dal lavoro a tempo parziale, per un rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura non inferiore al cinquanta per cento dell’orario di lavoro a tempo pieno.

Ai fini pensionistici, la parte residua degli oneri contributivi, inerenti al periodo non coperto da prestazione lavorativa, è interamente a carico dell’amministrazione di appartenenza, inclusa la quota contributiva a carico del lavoratore.

Relativamente alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP (ove iscritti) la contribuzione è da calcolarsi sull’imponibile pensionistico secondo le comuni regole di riparto dell’onere contributivo.

Per quanto riguarda la Gestione ex ENAM (ove iscritti), la contribuzione è dovuta sulla retribuzione erogata in relazione alla percentuale lavorata.

Ai fini del TFS/TFR, la contribuzione deve essere calcolata con riferimento alle voci utili sulla retribuzione corrisposta in relazione alla percentuale lavorata.

3. Congedi parentali (artt. 42-45 del CCI e Allegato quarto, artt. 23-26, del Testo Unico 2003)

Tali congedi possono essere fruiti:

a. su base giornaliera o per un periodo di tempo continuativo più lungo;

b. su base oraria giornaliera;

c. in forma di riduzione stabile dell’orario di lavoro settimanale.

Per eventuali periodi eccedenti rispetto a quelli previsti dalla normativa statale di cui al decreto legislativo n. 151/2001 per il congedo parentale, non opera la copertura figurativa.

Inoltre, la contribuzione ai fini pensionistici, ai fini del TFS/TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione ex ENPDEP e alla Gestione ex ENAM (ove iscritti) è dovuta sulla percentuale di retribuzione erogata in relazione alle voci utili, secondo la normativa di riferimento.

4. Permesso per motivi educativi (art. 52 del CCI e Allegato quarto, art. 33, del Testo Unico 2003)

Tale permesso può essere fruito in alternativa al congedo parentale e all’aspettativa per il personale con prole per la durata massima di 24 mesi, retribuito in percentuale, come indicato dalla relativa normativa. Fatte salve le disposizioni di maggior favore, vigenti nel periodo di riferimento, tale percentuale è pari al 30% della retribuzione fissa e ricorrente.

Per eventuali periodi eccedenti rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per il congedo parentale di cui al decreto legislativo n. 151/2001, non opera la copertura figurativa.

Inoltre, la contribuzione ai fini pensionistici, del TFS/TFR, della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, della Gestione ex ENPDEP e della Gestione ex ENAM (ove iscritti) in relazione alle voci utili, secondo la normativa di riferimento, è dovuta sulla percentuale di retribuzione erogata.

5. Indicazioni operative

Al fine della corretta compilazione del flusso mensile Uniemens\ListaPosPA, relativamente ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, si illustrano di seguito, per ogni singola casistica sopra descritta, le relative modalità di esposizione.

5.1 Aspettativa personale con prole (paragrafo 2, opzione a)

Nei periodi di fruizione di tale aspettativa, si deve utilizzare il seguente Tipo Servizio: “4D”,avente il significato di“Aspettativa personale con prole (CCI 12/02/2008 art. 50 e T.U. 2003, All.to 4, art. 31) – Normativa Speciale Bolzano”, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle diverse gestioni a cui la lavoratrice o il lavoratore è iscritto secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2 del presente messaggio.

Nel caso di regime fine servizio “TFS” deve essere valorizzata la gestione previdenziale(ENPAS o INADEL) e il regime fine servizio.

Ai fini TFR devono essere indicati la gestione previdenziale e il regime fine servizio e deve essere altresì valorizzata la retribuzione “teorica tabellare” su base mensile (NOTA 2).

5.2 Aspettativa personale con prole (paragrafo 2, opzione b)

In tale casistica si deve utilizzare il seguente Tipo Servizio: “4E”,avente il significato di “Aspettativa personale con prole (CCI 12/02/2008 art. 50 e T.U. 2003, All.to 4, art. 31) con opzione tempo parziale – Normativa Speciale Bolzano”, valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle diverse gestioni a cui la lavoratrice o il lavoratore è iscritto, secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2 del presente messaggio.

Al verificarsi di tale ipotesi di aspettativa l’elemento <PercRetribuzione> di <InquadramentoLavPA> deve essere valorizzato con la quota di percentuale di retribuzione erogata esposta in millesimi (ad esempio, nel caso di percentuale 62,34% il valore da inserire nell’apposito campo è 6234).

Nel caso di regime fine servizio “TFS” è prevista la valorizzazione della gestione previdenziale (ENPAS o INADEL) e del regime fine servizio, nonché l’indicazione della percentuale retribuita nell’apposito campo <PercRetribuzione> dell’elemento E0.

Ai fini del TFR, gestione e tipo di regime devono essere sempre indicati, così come la percentuale di retribuzione, da valorizzare nell’apposito campo <PercRetribuzione> dell’elemento E0, in aggiunta agli elementi retribuzione teorica tabellare e retribuzione valutabile.

5.3 Congedi parentali (artt. 42-45 del CCI e Allegato quarto, artt. 23-26, del Testo Unico 2003)

Per tale tipologia di congedi, qualora siano riconosciuti periodi eccedenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e la contribuzione venga versata sulla percentuale di retribuzione erogata si deve utilizzare il Tipo Servizio “4B”,avente il significato di “Congedi parentali (CCI 12/02/2008 artt. 42-45; T.U. 2003 All.to 4 Artt. 23-26) – Normativa Speciale Bolzano”.L’elemento <PercRetribuzione> di <InquadramentoLavPA> in questo caso deve essere valorizzato esclusivamente con il valore relativo alla percentuale di retribuzione erogata rispettando le medesime regole di formattazione illustrate al precedente paragrafo 5.2.

Nel caso di regime fine servizio “TFS”, è prevista la valorizzazione della gestione previdenziale (ENPAS o INADEL) e del regime fine servizio, nonché l’indicazione della percentuale retribuita nell’apposito campo <PercRetribuzione> dell’elemento E0.

Ai fini TFR, devono essere valorizzati gestione e tipologia di regime, nonché la percentuale di retribuzione nell’apposito campo <PercRetribuzione> dell’elemento E0, in aggiunta agli elementi retribuzione teorica tabellare e retribuzione valutabile.

5.4 Permesso per motivi educativi (art. 52 del CCI e Allegato quarto, art. 33, del Testo Unico 2003)

Per tale tipologia di permesso le modalità di compilazione dipendono, come per i congedi parentali, dalla quota di retribuzione effettivamente erogata qualora siano riconosciuti periodi eccedenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.

Il Tipo Servizio da utilizzare in questo caso è il seguente: “4C”,avente il significato di “Permesso per motivi educativi (CCI 12/02/2008, art. 52; T.U. 2003 all.to 4, art. 33) – Normativa Speciale Bolzano”, pertanto, anche in questo caso è prevista la compilazione dell’elemento <PercRetribuzione> di <InquadramentoLavPA> inserendo il valore relativo alla percentuale di retribuzione erogata, secondo le modalità già illustrate.

Nel caso di regime fine servizio “TFS” è prevista la valorizzazione della gestione previdenziale (ENPAS o INADEL) e del regime fine servizio, nonché l’indicazione della percentuale retribuita nell’apposito campo <PercRetribuzione> dell’elemento E0.

Ai fini del TFR devono essere valorizzati gestione e tipologia di regime, nonché la percentuale di retribuzione nell’apposito campo <PercRetribuzione> dell’elemento E0, in aggiunta agli elementi retribuzione teorica tabellare e retribuzione valutabile.

Per tutti i tipi di servizio istituiti, il tipo impiego da indicare è quello che identifica il rapporto in essere al momento della fruizione dei permessi, congedi, aspettative, oggetto del presente messaggio.

5.5 Istruzioni operative per la gestione delle posizioni assicurative consolidate

Premesso che il deconsolidamento delle posizioni assicurative è autorizzato solo per le casistiche di cui al messaggio operativo n. 942 del 18 marzo 2025, con esclusivo riguardo alla sistemazione dei periodi pregressi alla pubblicazione del presente messaggio, è possibile procedere sull’applicativo “Nuova Passweb”, al fine della gestione delle casistiche di seguito indicate, al deconsolidamento delle posizioni assicurative per periodi anteriori al 30 settembre 2012 o al 31 dicembre 2013, attraverso l’utilizzo della funzionalità “Gestione PA Consolidate”, al fine di permettere al datore di lavoro di operare sulle posizioni assicurative consolidate:

Tipo ServizioDeconsolidamento Note
4D – Aspettativa personale con prole (CCI 12/02/2008 art. 50 e T.U. 2003, All.to 4, art. 31) – Normativa Speciale BolzanoSi
4E – Aspettativa personale con prole (CCI 12/02/2008 art. 50 e T.U. 2003, All.to 4, art. 31) con opzione tempo parziale – Normativa Speciale BolzanoSi
4B – Congedi parentali (CCI 12/02/2008 artt. 42-45; T.U. 2003 All.to 4 Artt. 23-26) – Normativa Speciale BolzanoSi
4C – Permesso per motivi educativi (CCI 12/02/2008, art. 52; T.U. 2003 all.to 4, art. 33) – Normativa Speciale BolzanoSi

La gestione delle posizioni assicurative consolidate è riservata agli operatori abilitati come “Operatore Funzioni di Servizio PA” delle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano, previa istruttoria e decisione favorevole della competente Direzione centrale Pensioni o in autonomia, laddove le modifiche riguardino la cassa previdenziale (ENPAS/INADEL) o il tipo regime di fine servizio (TFS/TFR).

Si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022 e con il citato messaggio n. 942/2025 per i dettagli operativi e le ulteriori indicazioni procedurali.

Per quanto attiene ai periodi successivi al 30 settembre 2012 o al 31 dicembre 2013, le modifiche devono avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo del flusso Uniemens\ListaPosPA del tipo a “Variazione”; tale modalità può comunque essere utilizzata anche per periodi precedenti a quelli sopra indicati.

Note:

(1) Articolo 1 del decreto legislativo n. 151/2001: “1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”.

(2) Cfr. la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021.