AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 20 del 5 agosto 2025
Forniture di energia elettrica per illuminazione pubblica – Applicazione dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995 – Determinazione del canone d’imposta – Contabilizzazione e versamento dell’accisa
Tra le particolari fattispecie elencate nel D. Lgs. n. 504/1995 rispetto all’applicazione dell’accisa sull’energia elettrica, figura la fornitura di energia elettrica a cottimo di cui all’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995, alla quale si riconduce, tra gli altri, il consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica.
Al fine di un’uniforme trattazione, tenuto conto del coinvolgimento di vari soggetti interessati (Comune, società di distribuzione, soggetto obbligato venditore, diversi Uffici territoriali), si ritiene opportuno fornire nel seguito adeguate precisazioni in merito allo svolgimento delle attività inerenti alla determinazione del canone di imposta da applicare nel caso in esame.
In via preliminare, si fa rilevare che, per le situazioni nelle quali le forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione sono dotate di specifici apparecchi di misura, deve farsi necessariamente riferimento ai consumi registrati da tali apparecchi.
Conseguentemente, la forfettizzazione consentita dal comma 3 dell’art. 55 sopra menzionato, può avere luogo unicamente rispetto a quelle realtà (tipicamente relative agli impianti di illuminazione pubblica realizzati in tempi risalenti e non provvisti di strumenti di misura) in cui ricorrono forniture in relazione alle quali l’installazione di apparecchi di misura richiede significativi interventi modificativi degli impianti.
La fattispecie in esame coinvolge soggetti differenti, operanti su piani diversi, ciascuno dei quali è chiamato all’esecuzione degli adempimenti specificamente previsti dalle disposizioni che regolamentano l’attività da essi svolta.
Si pone, quindi, l’esigenza di coniugare i distinti profili di competenza dei diversi attori interessati in funzione della corretta applicazione delle disposizioni di riferimento in materia di accisa, rinvenibili, per quanto qui interessa, nel richiamato art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995: “Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l’accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.”
A tal riguardo, attesa la competenza esclusiva degli Uffici delle dogane in merito alla determinazione dei canoni relativi alle forniture di energia elettrica a cottimo, dovuti dai soggetti obbligati venditori, occorre definire un univoco iter procedurale sulla base delle considerazioni sin qui formulate, tenendo conto che, nel caso in esame, i consumi di energia elettrica sono relativi ad un unico impiego (il servizio di illuminazione pubblica) e sono imputabili ad unico soggetto (i singoli Enti comunali).
Tutto ciò premesso, sulla base dell’articolo sopra riportato, si ritiene che nel caso di specie debba tenersi conto del consolidato criterio di separazione tra il rapporto tributario, intercorrente tra l’Amministrazione finanziaria e il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, e il rapporto civilistico intercorrente tra detto soggetto obbligato e il proprio cliente, destinatario della fornitura di energia elettrica.
In tale contesto, si è, quindi, dell’avviso che i singoli Enti comunali debbano procedere ad inviare le richieste di revisione dei canoni in questione ai soggetti obbligati fornitori con cui intrattengono il rapporto contrattuale di fornitura dell’energia elettrica.
Nell’istanza in questione, che dovrà essere trasmessa anche al distributore dell’energia elettrica e, per opportuna informazione, all’Ufficio delle dogane locale, territorialmente competente sull’impianto, dovrà essere specificata la consistenza dell’impianto di illuminazione pubblica distinguendo le linee su cui stabilire il cottimo da quelle presidiate da contatore, ove presenti, e dovrà, inoltre, essere precisata la potenza impegnata presso il suddetto impianto.
Nell’istanza dovrà, altresì, essere illustrata la ricorrenza di documentati impedimenti all’installazione di sistemi di misurazione dell’energia elettrica fornita presso i suddetti impianti nonché l’algoritmo in uso per il calcolo del cottimo, con la richiesta di adeguamento.
Dal canto suo, il soggetto obbligato venditore dovrà richiedere all’Ufficio delle dogane locale, territorialmente competente rispetto all’impianto di illuminazione pubblica, di essere autorizzato alla revisione del canone sulla base degli elementi comunicati dall’Ente comunale interessato e procedere alla stipula della relativa convenzione con il suddetto Ufficio, sulla base delle ore annue di funzionamento dell’impianto e della potenza impegnata presso di esso.
Tenuto conto dell’avvenuto passaggio al sistema di accertamento e contabilizzazione per ambiti territoriali, sarà cura del predetto Ufficio locale inoltrare all’Ufficio competente sulla sede legale del soggetto obbligato venditore la convenzione stipulata, al fine della contabilizzazione degli importi da esso dovuti sulla base di tale atto.
In tale contesto, atteso che i gestori delle reti determinano i profili di prelievo convenzionali dell’energia elettrica prelevata presso gli impianti di illuminazione pubblica in base a specifiche disposizioni regolatorie, si ritiene che i dati da esse desumibili possano rappresentare un dato utilizzabile analogamente agli “altri dati contrattuali e di fatto” considerati dal comma 3 del richiamato art. 55 del D. Lgs. n. 504/1995.
Per quanto concerne i profili connessi alla presentazione della dichiarazione, gli importi fatturati in applicazione del canone stabilito ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1995, come detto riferibili ad un unico impiego per “usi in luoghi e locali diversi dalle abitazioni”, dovranno essere inseriti nel quadro M del modello di dichiarazione, con liquidazione della relativa accisa nel quadro P e contabilizzazione della stessa nella determinazione dell’imposta dovuta per ambito nel quadro Q.