MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 76 del 28 maggio 2025
Modalità e criteri di ripartizione del finanziamento delle attività svolte dagli Istituti di patronato e assistenza sociale in materia di assegno di inclusione
Articolo 1
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come introdotto dall’articolo 18, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate, a decorrere dall’1 gennaio 2024, al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato in relazione all’Assegno di inclusione (ADI), ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Articolo 2
1. La ripartizione e la successiva erogazione del finanziamento di cui all’articolo 1 avviene in maniera proporzionale al numero di pratiche svolte a condizione che:
a) le pratiche di ADI siano definite positivamente, come da apposita dichiarazione di INPS, relativa al numero di pratiche accolte e ai nominativi dei richiedenti;
b) gli interventi siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
2. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialità e penalizzazione di cui all’articolo 12 del D.M. 193 del 2008.
3. L’attività svolta dagli Istituti di patronato per gli interventi connessi all’ADI non rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’organizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 193 del 2008.
Articolo 3
1. All’erogazione del finanziamento di cui all’articolo 1, con riferimento a ciascuna annualità, si provvede in un’unica soluzione, corrisposta entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello preso in considerazione, sulla base dei dati delle pratiche andate a buon fine, come dichiarati dall’INPS.
2. In caso di discostamenti tra numero di pratiche valorizzate, secondo i dati di cui al comma 1, e pratiche riconosciute all’esito delle verifiche ispettive di cui al successivo articolo 6, si procede al recupero delle somme corrisposte in eccedenza su erogazioni dovute per le successive annualità.
Articolo 4
1. L’attestazione del numero di pratiche definite positivamente per ogni provincia è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, dal legale rappresentante di ciascun Istituto di patronato, con dichiarazione da rendersi ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tali pratiche sono evidenziate separatamente in occasione dell’adempimento di cui all’art. 13, co. 1, lett. b) del D.M. n. 193 del 2008.
Articolo 5
1. La violazione da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale nello svolgimento delle attività connesse all’ADI, del precetto di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto all’erogazione del finanziamento di cui all’articolo 3.
Articolo 6
1. Le verifiche annuali atte ad accertare la finanziabilità degli interventi per ADI vengono espletate dagli Ispettorati del lavoro competenti per territorio, nonché dai Servizi ispettivi presso la Regione Siciliana e le Province autonome di Trento e Bolzano su un campione di almeno il dieci per cento delle pratiche definite positivamente in base alla dichiarazione di INPS, secondo criteri determinati ogni anno con decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Nell’ambito delle verifiche annuali ai sensi dell’articolo 10 del D.M. n. 193 del 2008, il verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo include ed evidenzia separatamente le risultanze degli accertamenti effettuati ai fini del riconoscimento delle pratiche di ADI.
3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi di cui al precedente comma deve essere rilasciato alla sede dell’istituto di patronato e deve contenere:
a) il numero di pratiche riconosciute;
b) le eventuali controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sulle risultanze della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell’Istituto di patronato.
4. Entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia del verbale di cui al comma 2 le sedi centrali degli Istituti di patronato possono presentare al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali istanza di rettifica delle rilevazioni effettuate. Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, l’istanza si intende accolta.
5. Le verifiche di cui al comma 1 devono concludersi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Entro il mese successivo il riepilogo annuale dei dati relativi alle pratiche ADI trattate in ciascuna provincia deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dei competenti Servizi ispettivi di cui al comma 1, verificato e convalidato.
Articolo 7
1. Gli Istituti di patronato devono conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l’attività ADI svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.
Articolo 8
1. La Commissione istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.M. n. 193 del 2008, ha competenza, nell’ambito dei compiti attribuitile dal successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di ADI.
Articolo 9
1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 152 del 2001 e, laddove compatibili con la specificità della fattispecie oggetto di disciplina, al decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato, nelle forme previste dall’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.