La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 19989 depositata il 17 luglio 2025, intervenendo in tema di accertamento con adesione, ha riaffermato il principio secondo cui

in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente)” (Cass. n. 1298 del 18/01/2019; Cass. n. 11327/2022); pertanto se alla adesione di una delle parti (in questo caso l’acquirente) non è seguito l’integrale pagamento dell’importo, essendo stata versata solo una rata, il debito non risulta integralmente estinto, con la conseguenza che il venditore rimane responsabile solidale per la parte ancora non versata dall’acquirente. Resta ferma, dunque, la responsabilità solidale, la quale non viene automaticamente meno per effetto dell’adesione di uno dei coobbligati, essendo necessario che ad essa segua l’integrale estinzione del debito tributario, come definito in sede di adesione (nei confronti del coobbligato aderente), ovvero accertato in sede giudiziale (nei confronti del coobbligato non aderente).

Il contesto e i fatti di causa

La vicenda trae origine da una decisione in revocazione – resa dalla CTP di Napoli – riguardante un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo alla cessione di un capannone (28 giugno 2010). L’Ufficio aveva ricalcolato il valore della compravendita, e l’acquirente (una società) aveva definito adesivamente la sua posizione, versando alcune rate ma non l’intero importo. Di conseguenza, il giudice di appello aveva rilevato che, in assenza del pagamento integrale, la responsabilità solidale del venditore permaneva per la parte non estinta.

Principi giurisprudenziali richiamati e applicati

a) Necessità dell’estinzione integrale del debito per estinguere la solidarietà

La Corte ha richiamato in via consolidata il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, l’adesione di uno dei condebitori solidali non estingue automaticamente la responsabilità degli altri, a meno che non segua l’integrale estinzione del debito tributario, come risulta dalla definizione per adesione o da accertamento giudiziale.

b) Natura volontaria dell’adesione e suoi effetti personali

L’accertamento con adesione ha natura volontaria: pertanto, i suoi effetti si producono soltanto nei confronti del soggetto che ha aderito, salvo che gli altri coobbligati – in difetto di espressa opposizione – ricevano indirettamente i suoi effetti in bonam partem.

Analisi critica e riflessioni normative

  • Coerenza con l’autonomia dell’obbligazione tributaria: il principio ribadito dalla Cassazione rafforza l’autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, affermando che solo l’adempimento completo libera i coobbligati. Un’adesione incompleta non basta.

  • Tutela dell’interesse erariale: richiedere il pagamento integrale (anche del contribuente che aderisce parzialmente) serve a tutelare la riscossione tributaria, evitando escamotage che disperdano la garanzia erariale.

  • Limiti all’automatismo dell’efficacia estensiva: la giurisprudenza esclude che la definizione parziale valga automaticamente nei confronti del coobbligato che non ha aderito, salvo che questi non sia d’accordo. Ciò tutela sia i diritti del contribuente sia l’economicità del giudizio tributario.

Sintesi dei principi di diritto emergenti

  1. Responsabilità solidale permane finché il debito tributario non sia integralmente estinto, sia da chi aderisce sia da chi è soggetto a giudizio.

  2. L’adesione ha effetti solo sul soggetto aderente, la cui posizione si estingue solo se paga tutto.

  3. Gli effetti dell’adesione non si estendono automaticamente ai coobbligati non aderenti, salvo tacito consenso o espressa volontà.

  4. La tutela dell’erario è prevalente, poiché richiede il corretto e completo soddisfacimento del debito tributario come condizione per recedere dalla solidarietà.

Conclusione

L’ordinanza n. 19989 del 17 luglio 2025 rappresenta un ulteriore passo nella costante giurisprudenza della Cassazione sull’impiego rigido e tutela dell’azione solidale tributaria prevista dall’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986. In questa prospettiva, emerge con chiarezza che, affinché si estingua la responsabilità degli altri coobbligati, è indispensabile il completo adempimento del debito tributario — parziale adesione o versamenti rateizzati, se incompleti, non sono sufficienti.