DECRETO LEGISLATIVO n. 93 del 30 aprile 2025

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega dl cui agli articoli 3, 4, e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33

Art. 1

Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29

1. All’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato,» sono soppresse e le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti».

Art. 2

Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «delle organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti» e le parole: «delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «del volontariato»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «della co-programmazione e della co-progettazione» sono soppresse.

Art. 3

Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro diciotto mesi»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, sono definite le modalità e i territori coinvolti per una prima sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui al presente articolo, da avviare a campione prevedendo la partecipazione di una provincia per regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41. Ai fini della sperimentazione il Ministero della salute si avvale del supporto dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

8-ter. Le disposizioni previste dal decreto cui al comma 7 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al comma 8-bis a decorrere dal 1° gennaio 2026 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.