La continuità aziendale rappresenta uno dei cardini fondamentali su cui si basa la redazione del bilancio d’esercizio. La sua corretta valutazione è cruciale, non solo per garantire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale della società, ma anche per fornire un’informazione trasparente e affidabile agli stakeholder, tra cui finanziatori, soci, clienti, fornitori e dipendenti.

Il concetto di continuità aziendale trova fondamento nei principi contabili nazionali (OIC) e, per quanto riguarda la revisione legale dei conti, nel principio ISA Italia n. 570 (Revised). In questo approfondimento analizzeremo il quadro normativo e operativo con un taglio pratico, distinguendo chiaramente le responsabilità degli organi amministrativi e quelle del revisore legale.

Il principio della continuità aziendale, oltre a essere un presupposto cardine nella redazione del bilancio secondo i principi contabili OIC, assume un ruolo centrale anche nel lavoro del revisore legale dei conti. A disciplinare in modo puntuale tale aspetto è il principio di revisione ISA Italia n. 570 (Revised), che fornisce le linee guida per la valutazione da parte del revisore del presupposto della continuità e le responsabilità connesse.

La corretta applicazione congiunta di OIC 11 e ISA Italia 570 rappresenta una garanzia di attendibilità dell’informativa economico-finanziaria, soprattutto in presenza di rischi o incertezze significative.

 

Il concetto di continuità aziendale secondo l’OIC 11: il punto di partenza contabile

Come illustrato nella prima parte dell’articolo, il principio OIC 11 prevede che il bilancio sia redatto nella prospettiva della continuità aziendale, assumendo che l’impresa sia in grado di proseguire la propria attività nel prevedibile futuro.

Tale presupposto impatta:

  • La valutazione delle attività e passività;

  • Le politiche contabili adottate;

  • Le informazioni da fornire in Nota Integrativa (soprattutto in caso di incertezza).

Il principio contabile OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio stabilisce che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale, ovvero assumendo che l’impresa continuerà a operare come entità in funzionamento nel prevedibile futuro, generalmente per un arco temporale di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

 Presupposti e implicazioni del principio di continuità aziendale

L’adozione del principio comporta:

  • La valutazione delle poste di bilancio secondo i criteri ordinari di funzionamento e non in ottica liquidatoria;

  • La permanenza di un’adeguata capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria;

  • L’obbligo di informativa in nota integrativa, soprattutto in caso di incertezze significative.

In caso di assenza del presupposto di continuità, la redazione del bilancio dovrà seguire criteri di liquidazione, modificando radicalmente l’approccio valutativo.

Il principio di revisione ISA Italia 570 (Revised): ruolo e responsabilità del revisore

Il principio ISA Italia 570, pienamente in vigore in Italia in recepimento degli standard internazionali, disciplina le responsabilità del revisore nella revisione del bilancio in relazione alla continuità aziendale.

Responsabilità dell’organo amministrativo

In primis, è bene ricordare che la responsabilità primaria di valutare la continuità aziendale resta in capo agli amministratori, che devono effettuare un’analisi ragionevole, fondata su evidenze oggettive e su un orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

L’onere della valutazione della continuità ricade interamente sull’organo amministrativo, che deve:

  1. Valutare se vi siano eventi o condizioni che possano pregiudicare la continuità;

  2. Redigere piani previsionali (business plan, budget di tesoreria, flussi finanziari attesi);

  3. Valutare eventuali eventi successivi;
  4. Rappresentare adeguatamente nella nota integrativa eventuali rischi o incertezze;

  5. Documentare in modo completo il processo valutativo.

L’OIC 11 sottolinea come la valutazione debba essere ragionevole e supportata da evidenze, non basata su mere intenzioni.

È prassi consolidata che la documentazione sia conservata in un fascicolo sulla continuità aziendale, utile per il revisore e gli organi di controllo.

Il ruolo del revisore e il principio ISA Italia 570 (Revised)

Il principio di revisione ISA Italia 570 (Revised) – Continuità aziendale disciplina le responsabilità del revisore nel verificare l’appropriatezza dell’assunzione di continuità aziendale utilizzata dagli amministratori nella redazione del bilancio.

Obiettivi del revisore

Il revisore ha il compito di:

  • Ottenere sufficienti e appropriati elementi probativi per concludere se la continuità aziendale sia un presupposto appropriato;

  • Valutare i giudizi e le ipotesi formulate dagli amministratori;

  • Effettuare procedure di verifica su budget, cash flow, lettere di supporto;
  • Verificare l’adeguatezza dell’informativa fornita nel bilancio;

  • Esprimere un giudizio modificato, se necessario, in presenza di incertezze non adeguatamente rappresentate.

Incertezze significative

Se emergono material uncertainties, ovvero condizioni che possano seriamente compromettere la continuità ma per le quali esistono piani di mitigazione:

  • Il bilancio può essere comunque redatto in continuità;

  • Deve essere fornita un’informativa trasparente e completa;

  • Il revisore inserirà un paragrafo di richiamo di informativa nella propria relazione.

Nel caso in cui l’informativa sia inadeguata o mancante, il revisore potrà esprimere un giudizio con rilievo, negativo o una dichiarazione di impossibilità di giudicare.

Documentazione e procedure

Il principio richiede che il revisore:

  • Esegua procedure specifiche, anche di tipo prospective (analisi forward-looking), come test di sensibilità o analisi dei flussi finanziari;

  • Valuti la capacità dell’impresa di ottenere finanziamenti o supporti da terzi;

  • Documenti nel fascicolo di revisione il proprio ragionamento professionale in merito alla continuità.

Le principali procedure previste dal revisore (ISA 570)

Il revisore deve adottare un approccio scettico e documentato, con procedure che comprendono:

  • Discussioni con la direzione e il management;

  • Verifica dei piani previsionali, inclusi test di sensitività e analisi di scenario;

  • Esame della disponibilità di fonti di finanziamento o supporti esterni;

  • Analisi degli eventi successivi alla data di bilancio (ISA 560);

  • Valutazione di possibili segnali di crisi (perdite continue, insolvenze, tensioni bancarie, riduzione ordini);

  • Richiesta di lettere di supporto finanziario da parte di soci o società del gruppo.

Tutte queste procedure devono essere documentate nel fascicolo di revisione, e il giudizio finale del revisore deve essere coerente con le evidenze raccolte.

Il coordinamento tra OIC 11 e ISA 570: un approccio integrato

La valutazione della continuità non può essere vista come un adempimento meramente formale, ma deve costituire una valutazione sostanziale, dinamica e documentata, soprattutto in contesti di:

  • Forte indebitamento;

  • Crisi settoriali o aziendali;

  • Dipendenza da clienti/fornitori chiave;

  • Assenza di liquidità o di accesso a fonti esterne di finanziamento.

Il coordinamento tra amministratori e revisori è fondamentale: i primi devono redigere valutazioni solide e documentate, i secondi devono valutarle criticamente e, se del caso, chiedere integrazioni o effettuare ulteriori verifiche.

L’approccio efficace alla continuità aziendale si basa su una sinergia operativa tra:

  • La valutazione contabile, condotta dagli amministratori nel rispetto degli OIC;

  • La valutazione revisiva, guidata dagli ISA Italia e svolta dal revisore con approccio critico, ma non sostitutivo.

Entrambe le prospettive devono convergere su un punto essenziale: la continuità aziendale non è un automatismo, ma una valutazione dinamica, influenzata da molteplici fattori interni ed esterni.

Sinergia tra Codice della Crisi, OIC e ISA: approccio integrato

La valutazione della continuità aziendale, oggi, non è più un atto formale da svolgere a fine esercizio, ma una pratica viva, dinamica e strutturata, che richiede:

  • Monitoraggio costante dei segnali di crisi (trimestrale o mensile, per le realtà più esposte);

  • Piani finanziari proattivi, basati su ipotesi realistiche e stress test;

  • Una governance attenta e responsabile, capace di reagire per tempo;

  • Un dialogo costruttivo tra amministratori, organi di controllo e revisori.

Profili sanzionatori e responsabilità

L’omessa o erronea valutazione del presupposto di continuità può generare:

  • Responsabilità civile degli amministratori per danno ai creditori;

  • Responsabilità del revisore per negligenza professionale, se non rileva errori macroscopici o omissioni rilevanti;

  • Rilievi da parte della Consob o della Guardia di Finanza, nei casi di società quotate o controllate;

  • Implicazioni in sede fallimentare, in particolare se il bilancio in continuità è stato redatto in assenza dei presupposti effettivi.

La continuità nel Codice della Crisi: allerta e obblighi di monitoraggio

Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019), il monitoraggio della continuità aziendale si lega direttamente agli indicatori precoci della crisi, che devono essere valutati almeno su base trimestrale.

Indicatori quantitativi e qualitativi

La norma individua come segnali di allarme (art. 3, art. 13 e art. 24 del Codice):

Indicatori quantitativi

  • Sostenibilità del debito nei confronti delle banche, fornitori, dipendenti e fisco;

  • Squilibrio nei flussi di cassa;

  • Insufficienza del patrimonio netto;

  • Inadeguato margine operativo lordo rispetto all’indebitamento;

  • Indici di settore sotto soglia (secondo le linee guida CNDCEC/CCIAA).

Indicatori qualitativi

  • Deterioramento relazioni bancarie (revoca affidamenti);

  • Ritardi nei pagamenti fiscali o previdenziali;

  • Procedimenti esecutivi o pignoramenti;

  • Mancata approvazione dei bilanci nei termini;

  • Litigi tra soci con blocco decisionale.

Il superamento di tali indicatori richiede l’attivazione delle misure previste dal composizione negoziata della crisi, o altre soluzioni di ristrutturazione precoce.

Conclusioni operative

La gestione corretta del principio di continuità aziendale richiede:

  • Valutazione tempestiva e realistica da parte degli amministratori;

  • Supporto documentale solido (budget, flussi previsionali, piani di supporto);

  • Verifica attenta e indipendente da parte del revisore;

  • Trasparenza informativa in nota integrativa;

  • Aggiornamento costante dei professionisti sul contesto normativo e di mercato;

  • Il sistema nel suo complesso deve promuovere la prevenzione delle crisi, non solo il contenimento dei danni.

Una valutazione non veritiera o basata su ipotesi irrealistiche non solo mina la credibilità del bilancio, ma espone tutti i soggetti coinvolti a rilevanti rischi professionali, legali e reputazionali.

In sintesi:

  • Gli amministratori devono adottare criteri oggettivi, realistici e documentati per valutare la continuità;

  • Il revisore, attraverso le procedure previste dall’ISA Italia 570, deve concludere se tale valutazione sia ragionevole e supportata;

  • In caso di significative incertezze, è cruciale un’adeguata disclosure nel bilancio e, se necessario, nella relazione di revisione.

La combinazione tra i principi contabili (OIC) e i principi di revisione (ISA Italia) costituisce un riferimento imprescindibile per garantire trasparenza, coerenza e affidabilità nel processo di redazione e verifica del bilancio.

Allegati

CHECKLIST CONTINUITÀ AZIENDALE – AMMINISTRATORI

Obiettivo: verificare che siano stati svolti tutti gli adempimenti richiesti per una corretta valutazione della continuità aziendale alla data di chiusura del bilancio.

VOCE DI CONTROLLOESITONOTE / DOCUMENTI DI SUPPORTO
1. È stata effettuata un’analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa?☐ Sì ☐ NoBilancio infrannuale, conti economici previsionali
2. È stata predisposta una valutazione prospettica della capacità aziendale di operare per almeno 12 mesi?☐ Sì ☐ NoPiano industriale, budget di cassa
3. Sono stati considerati gli impegni finanziari in scadenza e la capacità di farvi fronte?☐ Sì ☐ NoScadenziario, covenant bancari
4. Esistono eventi o condizioni che possano generare dubbi significativi sulla continuità?☐ Sì ☐ NoAnalisi SWOT, report del management
5. In presenza di incertezze, è stata valutata l’adozione di azioni correttive o piani di ristrutturazione?☐ Sì ☐ NoAccordi con soci, moratorie, aumento di capitale
6. È stata acquisita idonea documentazione a supporto della valutazione (es. lettere di supporto, garanzie, contratti)?☐ Sì ☐ NoLettere di intenti, finanziamenti deliberati
7. Sono state considerate eventuali informazioni disponibili dopo la chiusura dell’esercizio?☐ Sì ☐ NoFatti successivi, operazioni straordinarie
8. L’informativa in Nota Integrativa è stata aggiornata per riflettere la valutazione effettuata?☐ Sì ☐ NoSezione specifica sulla continuità aziendale
9. È stato deliberato il bilancio tenendo conto della valutazione di continuità aziendale?☐ Sì ☐ NoVerbale CDA o Assemblea
10. La documentazione è archiviata e disponibile per il revisore e gli organi di controllo?☐ Sì ☐ NoDossier “continuità aziendale”

 

CHECKLIST CONTINUITÀ AZIENDALE – REVISORE LEGALE (ISA 570)

Obiettivo: assicurarsi che il revisore abbia eseguito tutte le procedure richieste dal principio di revisione ISA Italia n. 570 (Revised) per valutare l’appropriatezza dell’assunzione della continuità aziendale.

VOCE DI CONTROLLOESEGUITONOTE / DOCUMENTI DI SUPPORTO
1. È stato discusso con il management il processo di valutazione della continuità?☐ Sì ☐ NoVerbali incontri, memo interni
2. Sono stati ottenuti i documenti utilizzati dagli amministratori (budget, business plan, analisi di sensitività)?☐ Sì ☐ NoCopia documentazione ricevuta
3. È stata effettuata una valutazione critica delle ipotesi utilizzate nei piani previsionali?☐ Sì ☐ NoConfronti storici, test di coerenza
4. Sono state considerate fonti alternative di finanziamento o piani di emergenza previsti?☐ Sì ☐ NoLettere di supporto, linee di credito disponibili
5. È stata eseguita un’analisi degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio?☐ Sì ☐ NoVerifica dei fatti successivi (ISA 560)
6. È stato valutato se esistano segnali di rischio (perdita di clientela, tensioni finanziarie, contenziosi)?☐ Sì ☐ NoRassegna stampa, documenti legali, aging fornitori
7. Sono state eseguite procedure specifiche aggiuntive (es. richiesta conferme, esame contratti)?☐ Sì ☐ NoDettaglio nel programma di lavoro
8. In presenza di significative incertezze, è stata verificata l’adeguatezza dell’informativa?☐ Sì ☐ NoNota Integrativa, verbali CDA
9. È stata determinata la forma del giudizio di revisione appropriata al caso?☐ Sì ☐ NoParagrafo dedicato nella relazione
10. Tutta la documentazione e il ragionamento professionale sono stati archiviati nel fascicolo di revisione?☐ Sì ☐ NoChecklist ISA 570 allegata

 

Tracciato del Fascicolo “Continuità Aziendale”

Finalità del fascicolo: documentare in modo organico e completo il processo di valutazione della continuità aziendale effettuato dagli amministratori, in conformità a quanto richiesto dall’OIC 11 e dal principio di revisione ISA Italia 570 (Revised).

Sezione 1 – Dati generali e introduzione

VoceDescrizioneDocumento suggerito
1.1Descrizione sintetica dell’attività aziendaleBreve nota introduttiva (max 1 pagina)
1.2Organigramma e governanceOrganigramma; verbali nomina CDA
1.3Finalità del fascicoloNota interna (scopo e utilizzo del fascicolo)

Sezione 2 – Analisi della situazione aziendale attuale

VoceDescrizioneDocumento suggerito
2.1Analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziariaBilancio d’esercizio; bilancio infrannuale; analisi degli indici
2.2Posizione finanziaria netta e debiti verso bancheSchede contabili; riconciliazioni bancarie
2.3Verifica dell’equilibrio finanziario (covenant, scadenze)Scadenziario finanziario e bancario
2.4Report interni sul cash flowReport di tesoreria, piano di cassa mensile

Sezione 3 – Valutazione prospettica della continuità

VoceDescrizioneDocumento suggerito
3.1Piano industriale o business planDocumento firmato dal CDA
3.2Budget economico e finanziario (almeno 12 mesi)File Excel e versione PDF
3.3Analisi di sensitività e scenari alternativiSimulazioni con ipotesi ottimistiche/pessimistiche
3.4Eventuali lettere di supporto finanziario (gruppo/soci)Copia lettere o accordi vincolanti
3.5Eventuali accordi bancari o moratorieContratti, estratti da piani di ristrutturazione

Sezione 4 – Rischi, incertezze e fattori esterni

VoceDescrizioneDocumento suggerito
4.1Elenco delle principali incertezze rilevateCheck-list e memo interno del CDA
4.2Valutazione dei rischi futuri (settoriali, macroeconomici, regolatori)Analisi di mercato o memo consulenti esterni
4.3Esame degli eventi successivi alla chiusura dell’esercizioMemo eventi successivi (ISA 560)

Sezione 5 – Informativa di bilancio e deliberazioni

VoceDescrizioneDocumento suggerito
5.1Testo della nota integrativa – sezione continuità aziendaleEstratto dal bilancio approvato
5.2Verbale CDA o assemblea con approvazione della valutazioneCopia verbale firmato
5.3Comunicazioni con sindaci o revisoriLettere, mail, PEC con il collegio sindacale o il revisore
5.4Eventuale relazione del revisore (paragrafo continuità)Copia relazione revisore
5.5Eventuali modifiche all’informativa post-revisioneVersioni aggiornate della nota integrativa

Sezione 6 – Allegati di supporto

VoceDescrizioneDocumento suggerito
6.1Lettere bancarie, contratti di finanziamentoCopia contratti, garanzie, fideiussioni
6.2Comunicazioni con clienti o fornitori rilevantiContratti, lettere d’intenti, accordi quadro
6.3Eventuali certificazioni o relazioni di esperti indipendentiPerizie, relazioni di attestatori
6.4Altri documenti rilevantiQualsiasi documento utile alla valutazione

 

Scheda trimestrale di monitoraggio degli indicatori della crisi d’impresa

Periodo di riferimentoAnno: _______Trimestre: ☐ Q1 ☐ Q2 ☐ Q3 ☐ Q4
Data compilazione//______ 
Compilatore_________________________ 
Verificato da (es. CDA / CFO)_________________________ 

1. Indicatori quantitativi di allerta (Art. 13, D.Lgs. 14/2019)

IndicatoreValore di sogliaValore rilevatoEsitoNote / Commenti
Patrimonio netto positivo> 0€ _______☐ OK ☐ CRITICO 
DSCR a 6 mesi ≥ 1 (*o valore alternativo)≥ 1_______☐ OK ☐ CRITICO(DSCR = flussi cassa disponibili / flussi debitori attesi)
Indice di liquidità corrente (Current ratio)≥ 1_______☐ OK ☐ CRITICOAttivo circolante / Passivo a breve
Indebitamento fiscale/previdenziale regolareNessun ritardo > 90gg☐ Regolare ☐ Irregolare☐ OK ☐ CRITICO 
PFN / EBITDA (sostenibilità indebitamento)≤ 4 (indicativo)_______☐ OK ☐ CRITICO 

2. Indicatori qualitativi – segnali gestionali o ambientali

Evento o condizionePresente?Dettagli / Commenti
Ritardo nei pagamenti ai dipendenti o collaboratori☐ Sì ☐ No 
Ritardi nei versamenti fiscali o contributivi☐ Sì ☐ No 
Revoca di affidamenti bancari o tensioni finanziarie☐ Sì ☐ No 
Contenziosi legali rilevanti in corso☐ Sì ☐ No 
Deterioramento rapporti con fornitori strategici☐ Sì ☐ No 
Perdita di clienti chiave o riduzione ordini☐ Sì ☐ No 
Blocco decisionale tra soci o governance instabile☐ Sì ☐ No 

3. Valutazione sintetica della continuità aziendale

DomandaRispostaMotivazione
La società è in grado di far fronte ai propri impegni nei prossimi 12 mesi?☐ Sì ☐ No 
Sono stati predisposti strumenti di previsione economico-finanziaria?☐ Sì ☐ No 
Vi sono significative incertezze che mettono in dubbio la continuità aziendale?☐ Sì ☐ No 
È necessaria l’attivazione di misure (es. composizione negoziata)?☐ Sì ☐ No 

4. Provvedimenti e azioni correttive (se applicabili)

Azione intrapresa o programmataResponsabileData previstaStato
Es. Revisione budget di tesoreriaCFO30/09/2025☐ In corso ☐ Completato
Es. Avvio dialogo con advisor o bancheCEO10/10/2025☐ In corso ☐ Completato
Es. Attivazione composizione negoziataCDA☐ Valutazione ☐ Attivata

5. Esito finale del monitoraggio

| Valutazione del periodo | ☐ Situazione regolare | ☐ Rischi in fase di controllo | ☐ Situazione di allerta conclamata |
|——————————|————————-|——————————-|

Firma compilatore: _______________________

Firma organo amministrativo (se richiesto): _______________________

Note operative

  • Frequenza di aggiornamento: almeno trimestrale, o mensile in situazioni a rischio.

  • Archiviazione: allegare al fascicolo “continuità aziendale”; conservare per almeno 10 anni.

  • Condivisione: se presente, con il collegio sindacale e il revisore legale.