CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22594 depositata il 5 agosto 2025

Lavoro – Indennità di trasferta – CCNL Autoferrotranvieri – Presupposti utili alla erogazione – Residenza di servizio – Oneri probatori  –  Contributo unificato – Rigetto

Fatti di causa

La Corte di appello di Bari, riformando la decisione del tribunale, rigettava la domanda degli attuali ricorrenti, in epigrafe indicati, proposta nei confronti di F.S.E. e S.A. srl, diretta ad ottenere la corresponsione della indennità di trasferta di cui all’art. 20/A CCNL Autoferrotranvieri 1976.

Spiegava il giudice d’appello che i ricorrenti, autisti e conducenti di linea con “residenza di servizio” presso la Stazione F.S.E. di Noicattaro, asserivano di essere stati trasferiti dal 11.4.2007 presso il deposito rimessa di Rutigliano, a distanza di oltre 3 KM dalla residenza di servizio e, che i predetti avevano chiesto, non ottenendolo, il pagamento della indennità di trasferta contrattualmente prevista.

La corte di merito valutava che la ratio dell’indennità di trasferta presuppone che l’ordine di servizio dato al lavoratore per recarsi fuori dalla residenza di servizio a prestare la propria attività di lavoro, debba avere natura occasionale e che dunque venga comunque conservata l’originaria residenza di servizio. Nel caso di specie, invece, la residenza di servizio era evidentemente stata trasferita a Rutigliano, visto che da oltre 5 anni i lavoratori facevano riferimento a tale luogo per iniziare e finire la prestazione lavorativa. Le circostanze in questione rendevano pertanto inapplicabile al caso di specie l’attribuzione della indennità richiesta.

Avverso detta decisione i lavoratori proponevano ricorso cui resisteva F.S.E.. Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

Ragioni della decisione

1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 345 c.p.c. – divieto ius novorum (art. 360 co.1 n. 3 e 5), per l’introduzione, in appello, di “nuovi” motivi mai oggetto di discussione in primo grado. La censura è diretta a contrastare la valutazione effettuata dalla corte di merito circa la inapplicabilità della disposizione sulla indennità di trasferta, in caso di trasferimento della residenza di lavoro. Si assume che in primo grado non si era discusso di tale circostanza ma solo della non attribuibilità del compenso per la distanza della sede inferiore ai tre chilometri.

Deve osservarsi che, diversamente da quanto esposto in censura, la difesa della società aveva anche dedotto l’argomento in discussione, (si veda in proposito la ricostruzione della posizione della società come riportata a pg.4 della sentenza impugnata) ma, nel corso della dialettica processuale, il percorso aveva seguito uno sviluppo che aveva interessato soltanto la discussione sulla distanza. E’ dunque da escludersi la novità della argomentazione, che, peraltro, costituirebbe comunque una mera difesa, attinente alle condizioni di erogabilità della indennità, anche accertabile dal giudice (Cass. n. 16833/2024) Questa Corte ha infatti chiarito che <<Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione>> (Cass 22371/21).

La censura è dunque da disattendere.

2)-Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), in riferimento alla mancata contestazione della società circa i turni di lavoro dei ricorrenti e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il motivo lamenta la errata applicazione degli oneri probatori che la corte di merito avrebbe messo a carico dei lavoratori sulle circostanze indicate.

Il motivo risulta inconferente rispetto alla decisione della corte territoriale fondata sulla esclusione dei presupposti utili alla erogazione della indennità in questione.

3)- La terza censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 20/A co.1-10-11 TU Autoferrotranvieri. Contraddittorietà e illogicità della motivazione. I ricorrenti lamentano la mancata comunicazione formale circa il cambio della “residenza di servizio” , pur essendo la distanza tra le due sedi superiore a tre chilometri e dunque lamentano la errata interpretazione della norma contrattuale. La corte di merito, con analisi dettagliata, ha fornito una interpretazione della disposizione relativa alla indennità di trasferta basandosi sulla ratio della disposizione e sul valore da attribuire al termine “trasferta”, in coerenza con i principi dettati da questa Corte di legittimità, secondo cui <<Va qui ribadito, in generale, che l’istituto della trasferta si caratterizza per il fatto che la prestazione lavorativa deve essere effettuata, per un limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa. Il compenso è volto a ristorare dei disagi derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 08/07/2020 n. 14380). Per aversi trasferta, dunque, è necessario che al lavoratore sia richiesto di svolgere la sua attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale; che il mutamento del luogo di lavoro sia temporaneo; che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro restando irrilevante il consenso del lavoratore (cfr. tra le altre Cass. 15/10/2015 n. 20833, 11/12/2013 n. 27643, 21/08/2013 n. 19359, 20/12/2005 n.28162 oltre che Cass. sez. U. 15/11/2017 n. 27093 in motivazione). In sostanza la trasferta è una situazione temporanea che rende tuttavia di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto ed altro) nell’interesse del datore di lavoro. La trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell’assegnazione del lavoratore ad una sede diversa rispetto a quella abituale mentre il trasferimento implica un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro (cfr. Cass. 14/08/1998 n. 8004 e Cass. 02/10/2008 n.24658).

L’indennità di trasferta, prevista di regola dalla disciplina collettiva e nello specifico dall’art.20 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri, è l’emolumento che è corrisposto al lavoratore che “per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli”. Il compenso per il disagio derivante dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Deve sussistere una scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro (cfr. Cass.08/07/2020 n. 14380). 8.5. Più nello specifico, poi, l’art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, individua la “tratta a cui l’agente appartiene” quale 5 r.g. n. 5284/2018 elemento strutturale utile per l’individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate, è idonea a costituire riferimento per l’assegnazione della sede ed il riconoscimento dell’indennità di trasferta (Cass.n. 38340/2021; Cass. 13/10/2015 n. 20504).

I principi enunciati chiariscono i presupposti necessari perché si possa configurare la “trasferta”, correttamente esclusi dal giudice del merito in presenza di una sede di lavoro già considerata tale per cinque anni, priva del carattere di temporanea assegnazione.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in E.7000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.