CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22989 depositata il 10 agosto 2025
Malattia professionale – Attività di minatore – Esposizione a stimoli acustici e polveri di amianto – Presunzione legale di eziologia professionale – Prova testimoniale – Accertamento della malattia professionale – Riconoscimento della silicosi
Rilevato che
Con sentenza del 18.2.2021 n. 1156, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva parzialmente il gravame proposto da E.G. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva respinto il ricorso di quest’ultimo avente ad oggetto l’accertamento della malattia professionale contratta nell’esercizio di attività di minatore, in particolare la silicosi polmonare e l’ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente difettava ogni riscontro in ordine agli specifici ambienti lavorativi in cui aveva operato il ricorrente, ai tempi dell’esposizione, e all’esercizio in modo prevalente delle mansioni dedotte in ricorso nonché al materiale nocivo presente sui luoghi di lavoro. Il giudice ha disatteso anche la CTU che aveva riconosciuto la natura professionale delle malattie, ma non aveva indicato da quali fonti aveva tratto l’esposizione del ricorrente a stimoli acustici e alle polveri di amianto.
La Corte d’appello ha accolto parzialmente il gravame del G., perché dalle risultanze emergeva che l’assicurato aveva svolto in maniera continuativa mansioni di minatore in galleria e, pertanto, per la denunciata silicosi doveva ritenersi operante la presunzione legale di eziologia professionale, trattandosi di patologia “tabellata”.
Ha poi osservato che, non risultando dalla documentazione che il G. avesse svolto lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa, la medesima presunzione di eziologia professionale non poteva valere per la denunciata ipoacusia.
Ha quindi rilevato che non risultava provato che nell’espletamento dell’attività lavorativa egli fosse stato esposto a rumori che per tempi, modalità e intensità avessero svolto un apporto causale all’insorgenza della patologia acustica e per tale aspetto ha ritenuto infondata la domanda.
Avverso tale sentenza, E.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello, ai fini del riconoscimento della silicosi, aveva prima ritenuto che il G. avesse svolto mansioni di minatore in galleria, mentre in riferimento alla dipendenza della ipoacusia dall’ambiente di lavoro, aveva omesso di valutare lo stesso fatto storico.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 del DPR n. 1124/65, della voce 75 “ipoacusia da rumore” del DM 9.4.08, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non dimostrata l’esposizione al rischio, nonostante dal libretto di lavoro, dalla documentazione in atti e dalle espletate CTU (quelle di I e II grado) fosse emerso che il ricorrente nello svolgimento dell’attività lavorativa di “minatore, operaio specializzato” in lavori in sotterraneo (gallerie stradali e ferroviarie) era spesso esposto a stimoli acustici derivanti dai rumori delle vibrazioni dei mezzi perforanti e scavanti e dallo scoppio degli esplosivi, ragion per cui doveva essere l’Inail a provare una diversa eziologia della malattia ovvero a dimostrare, in modo rigoroso e inequivoco, l’intervento di un diverso fattore patogeno che, da solo o in misura prevalente, avesse concorso a cagionare la tecnopatia.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, violando il principio di non contestazione, ha ritenuto che parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di essere stato esposto a stimoli acustici.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 210, 437 secondo comma, 346 e 345 terzo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva ordinato all’Inail il deposito della documentazione in suo possesso e in quanto non aveva ammesso la chiesta prova testimoniale, prove indispensabili ai fini dell’accertamento per cui è causa.
Il primo, secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto sono volti a sollecitare un riesame del merito della causa, risolto dalla Corte del merito con un giudizio di fatto, qual è quello che riguarda l’accertamento della natura professionale o meno delle patologie (silicosi e ipoacusia) lamentate dall’assicurato, che la Corte d’appello ha risolto nel senso che non c’era stata esposizione a mezzi rumorosi, nonché dell’entità di eventuali postumi ed esse conseguenti, e ciò, attraverso la proposizione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, rispetto a quella data dal collegio giudicante, ex se incensurabile in sede di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese di lite secondo soccombenza. Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Inail le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.