La Cassazione ha costantemente affermato che il demansionamento non comporta automaticamente un diritto al risarcimento: il lavoratore deve allegare e provare il danno, che può avere natura patrimoniale e/o non patrimoniale.

Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 22636 depositata il 5 agosto 2025 innova questo quadro, valorizzando il cosiddetto “impoverimento delle capacità professionali”, riconoscendo risarcibilità al danno derivato dall’assenza di esercizio quotidiano della professionalità.

Il demansionamento rappresenta l’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto alla sua qualifica, con conseguenze sul piano professionale, economico e personale. La giurisprudenza di legittimità ha via via affinato l’orientamento su tre snodi essenziali:

  1. Onere della prova – Il danno non è in re ipsa: spetta al lavoratore provarne l’esistenza, anche per presunzioni, ma sempre tramite presupposti concreti.

  2. Quantificazione equitativa – In assenza di elementi puntuali, il giudice può liquidare il danno in modo equitativo, spesso rapportandosi alla retribuzione (es. 25% mensile).

  3. Tutela dell’aggiornamento e professionalità – Il danno può travalicare la dimensione economica, includendo la perdita delle opportunità di formazione o aggiornamento professionale.

Novità dell’ordinanza n. 22636/2025

La decisione in esame introduce una prospettiva ulteriore: il danno da demansionamento può configurarsi come un “impoverimento delle capacità professionali”, derivante dal mancato esercizio quotidiano del diritto del lavoratore di elevare la propria professionalità tramite l’attività lavorativa stessa.

In quest’ottica, il lavoratore non subisce solo una perdita economica, ma è privato di quella dinamica evolutiva che il lavoro stesso – se conforme alla sua qualificazione – dovrebbe garantire. Tale lesione, pur non quantificabile in termini matematici, è risarcibile e può essere liquidata equitativamente, secondo criteri proporzionati agli elementi fattuali: qualità e quantità dell’esperienza pregressa, professionalità compromessa e circostanze del caso concreto.

Questa prospettiva semplifica il nesso che lega il demansionamento al danno – non più solo patrimoniale o morale, ma anche professionale – valorizzando un aspetto fino ad oggi meno esplicitamente tutelato.

I precedenti fondamentali

a) Cassazione, 4 marzo 2011, n. 5237

Affermò che per il riconoscimento del danno professionale, biologico o esistenziale derivante da demansionamento, è necessario un elemento di prova specifico: il danno non è in re ipsa e deve superare una soglia di gravità e non-futilità, secondo le Sezioni Unite “26972/2008”

Principio di diritto: «Ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale che asseritamente deriva dal demansionamento e dequalificazione dello stesso, occorre da parte del lavoratore una specifica allegazione concernente la natura e le caratteristiche del pregiudizio patito, non potendo esso considerarsi automatico nelle varie ipotesi di inadempimento datoriale.»

b) Cassazione, 23 luglio 2019, n. 19923

Ribadì che il giudice di merito, se adeguatamente motivato, può accertare il danno patrimoniale anche in via equitativa, partendo da elementi concreti quali durata, professionalità erosa, e qualità dell’esperienza pregressa.

Principio di diritto: «In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico‑giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.»

c) Cassazione, 18 maggio 2021, n. 13536

Confermò che il risarcimento del danno professionale non è automatico: occorre specifica allegazione sulla natura e caratteristiche del pregiudizio e il suo nesso causale, distinguendo tra violazione contrattuale e ontologia del danno

Principio di diritto: «In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato.»

d) Cassazione, 11 marzo 2020, n. 6941

Sancì che il danno da demansionamento può essere dimostrato con presunzioni gravi, precise e concordanti, valutando qualità e quantità delle mansioni, durata e collocazione lavorativa post-dequalificazione

Principio di diritto: «Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ed è suscettibile di essere dimostrato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.»

e) Cassazione, 6 novembre 2000, n. 14443

Già affermò che il demansionamento danneggia la dignità e personalità morale del lavoratore, lesione che può essere risarcita anche equitativamente, non soltanto tramite pregiudizio economico.

f) Cassazione, 2022 (n. 31332, 32134, 32423)

– Con sentenza n. 32423/2022, ribadì la possibilità di provare il danno tramite presunzioni gravi, precise e concordanti .

– Con ordinanza n. 32134/2022, la Corte sottolineò la unitarietà del danno non patrimoniale, richiedendo un’accertamento concreto e l’esclusione di duplicazioni.

– In ordinanza n. 31332/2022, riconobbe l’impoverimento delle capacità professionali come ammissibile danno risarcibile in via equitativa, usando come parametro la retribuzione.

g) Cassazione, ordinanza n. 1807/2022

Conferma che il danno da demansionamento può comprendere anche la perdita di aggiornamento professionale, che contribuisce al pregiudizio risarcibile. La prova può essere fornita tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.)

Evoluzione significativa

Gli Ermellini con l’ordinanza in esame arricchiscono il paradigma giurisprudenziale riconoscendo al lavoratore un danno risarcibile non solo economico o morale, ma anche legato all’impoverimento professionale derivante dalla mancata crescita evolutiva e formativa. Si tratta di una lesione della capacità di professionalità di cui il lavoratore è stato privato. Come nei precedenti, la liquidazione può avvenire in via equitativa, ben calibrata sulla retribuzione e condotta con una valutazione accurata del contesto

Conseguenze e implicazioni applicative

  1. Ampiezza della protezione: si conferma una visione più ampia della tutela, che non si limita alla retribuzione, ma riconosce il danno anche nell’occasione negata di sviluppare continuamente competenze.

  2. Valutazione complessiva del pregiudizio: il giudice può fare leva sulla nozione di impoverimento professionale e proporzionare il risarcimento alle concrete esigenze formative e occupazionali del lavoratore.

  3. Reuse della liquidazione equitativa: benché il meccanismo risarcitorio resti equitativo, l’ordinanza arricchisce i criteri di liquidazione, integrando il parametro retributivo con quello dell’evoluzione professionale frustrata.

Conclusione

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 22636/2025 confermano l’evoluzione giurisprudenziale in materia di demansionamento: da un diritto al risarcimento rigorosamente provato e monetarizzato, si va verso una tutela più sfumata ma più completa, che riconosce al lavoratore non solo ciò che ha perso, ma soprattutto ciò che non ha potuto più costruire.

Nel passaggio dai precedenti citati (Cass. n. 5237/2011, 19923/2019, 13536/2021, 6941/2020) alla nuova ordinanza, la Suprema Corte costruisce un percorso coerente e arricchito: l’onere dell’allegazione rimane fondamentale, ma l’orizzonte del danno si estende verso la dignità formativa e professionale del lavoratore.