La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 22438 depositata il 14 giugno 2025, ha riconfermato, quanto statuito dalle Sezioni Unite, che l’istituto della messa alla prova, previsto dall’art. 168-bis del codice penale, non è applicabile agli enti nei procedimenti relativi alla loro responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, gli Ermellini nella decisione in commento hanno ricordato un altro importante principio secondo cui

nel giudizio di legittimità, le sezioni semplici della Corte di Cassazione sono vincolate al principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, nel senso che, laddove intendano discostarsene, devono, ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., rimettere con ordinanza a queste ultime la decisione del ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con un indirizzo a cui il Collegio intende dare continuità, che “vincola le sezioni semplici, nei termini di cui all’art. 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen., il principio di diritto enunciato come tale dalle Sezioni Unite, anche se estraneo alla questione controversa specificamente devoluta dalla sezione remittente (Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, Fiore, Rv. 285032 -01 con cui si è sottolineato che “l’art. 618 comma 1 bis, introdotto dall’art. 1 comma 66 del D.Lgs. n. 103/2017 (ed. Riforma Orlando) intende rafforzare attraverso il consolidamento del ruolo delle Sezioni Unite la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione il cui compito ordinamentale resta quello fondamentale, anche nell’ottica della certezza del diritto, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale” e che ” il principio di diritto ai sensi dell’art. 173 comma 3 disp. att. cod. proc. pen. è quello sul quale si basa la decisione senza ulteriori aggettivazioni che ne limitino la portata alle sole questioni specificamente devoluta dalla sezioni remittente“).”

Antefatti e quadro giurisprudenziale pregresso

Nel panorama giurisprudenziale italiano, la questione dell’applicabilità della messa alla prova (art. 168‑bis c.p. e ss.) agli enti ex D.Lgs. 231/2001 ha registrato contrastanti decisioni nei tribunali di merito. Da un lato, giudici come quelli di Milano (2017), Bologna (2020), Spoleto (2021) rigettavano l’accesso all’istituto, invocando il principio di riserva di legge e l’irrigidimento consentito in sede penale, oltre alla natura rieducativa tipica della persona fisica, non trasferibile all’ente. Dall’altro, tribunali come Modena (2020) e Bari (2022) hanno accolto la richiesta di messa alla prova per l’ente, enfatizzando l’eventuale compatibilità in chiave analogica in bonam partem, soprattutto se accompagnata da modelli organizzativi e programmi trattamentali idonei.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 14840 depositata il 6 aprile 2023, hanno risolto il contrasto nel senso dell’inapplicabilità dell’istituto agli enti: ricorrere alla messa alla prova senza un preciso fondamento normativo contrasterebbe i principi di legalità e formalismo in materia penale, data la natura rieducativa, afflittiva e personale del trattamento.

La Cassazione n. 22438 del 14 giugno 2025: pronuncia pienamente conforme

La sentenza n. 22438 del 14 giugno 2025 ha riaffermato, senza attenuazioni, il principio sancito dalle SS.UU. nel 2023: la messa alla prova non è applicabile agli enti collettivi disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.

I giudici di legittimità hanno chiarito che le Sezioni Unite hanno evidenziato:

(i) l’inquadramento, secondo il dictum della sentenza Espenhahn Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, della responsabilità amministrativa dell’ente in un tertium genus rispetto a quello penale ed amministrativo;

(ii) la natura sanzionatoria della messa alla prova sulla base di inequivoci indici rivelatori tra cui: l’obbligo a carico del soggetto che vi è sottoposto di prestare lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, a favore della collettività; la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno; gli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate all’atto dell’ammissione al beneficio, che possono comprendere attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (prescrizioni, queste ultime incidenti in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto); il rapporto di proporzionalità delle prescrizioni cui il soggetto è vincolato rispetto alla gravità del fatto commesso, nonché la durata della messa alla prova variabile a seconda della gravità del reato contestato all’imputato; la valutazione dell’idoneità del programma di trattamento in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e cioè in base ai criteri che sovraintendono ordinariamente alla commisurazione della pena; la previsione di cui all’art. 657 bis cod. proc. pen., in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, della detrazione dalla pena ancora da eseguire di un periodo corrispondente a quello della prova eseguita secondo i parametri di ragguaglio ivi indicati;

(iii) la inapplicabilità agli enti dell’istituto della messa alla prova, in forza dell’analogia in bonam partem o della interpretazione estensiva, in quanto il divieto di analogia per le norme penali, in applicazione del principio di tassatività, si traduce per il giudice nell’impossibilità di applicare sanzioni oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge;

(iv) la modulazione della disciplina della messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. specificamente sull’imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, con conseguente impossibilità di estensione all’ente cui è contestata la responsabilità amministrativa.

Nel caso concreto, il Tribunale di Perugia aveva concesso l’accesso dell’ente alla messa alla prova – per un caso di lesioni colpose gravi –, estinguendo l’illecito in virtù dell’esito positivo del trattamento. Il Procuratore Generale, considerando tale decisione in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha impugnato e ottenuto l’annullamento della pronuncia, senza rinvio, disponendo il rinvio al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.

Con tale decisione, la Corte ribadisce la netta distinzione tra responsabilità delle persone fisiche (penale) e responsabilità degli enti (amministrativa, ex reato), riaffermando l’impossibilità di applicare strumenti propri del diritto penale degli individui agli enti, in assenza di espressa disposizione normativa.

Argomentazioni centrali della sentenza

Gli argomenti principali su cui l’orientamento della Cassazione si fonda sono:

  1. Principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.): la messa alla prova è un trattamento sanzionatorio penale e non si applica agli enti se non previsto dalla legge.

  2. Riserva di legge e tassatività: manca una norma che consenta espressamente l’accesso dell’ente alla messa alla prova; né tramite richiamo né tramite analogia, per limiti insuperabili in materia penale.

  3. Natura “tertium genus” della responsabilità degli enti: si distingue sia dalla responsabilità penale tradizionale sia da quella amministrativa comune, configurando un regime autonomo e non assimilabile alla persona fisica.

  4. Incompatibilità strutturale: la messa alla prova è modellata sulla persona fisica (es. lavoro di pubblica utilità, prescrizioni personali, valutazione psico-sociale, modalità afflittive), non replicabili per l’ente.

  5. Soluzione alternativa non normata: la sentenza del Tribunale di Perugia – e analogamente quelle di merito favorevoli – cade nell’assenza di previsioni legislative che consentano l’estinzione del reato o sospensione del procedimento a favore dell’ente.

Implicazioni e prospettive di riforma

La decisione della Cassazione evidenzia la persistente necessità di intervento normativo per colmare le lacune interpretative e uniformare la disciplina. In occasione dell’avvio del tavolo tecnico ministeriale per la riforma del D.Lgs. 231/2001, è stato segnalato da Confindustria e dall’Osservatorio nazionale (CNDCEC) l’esigenza di includere espressamente la messa alla prova nel quadro normativo degli enti. Ciò consentirebbe di conciliare due elementi contrapposti: la funzione rieducativa e di reinserimento dell’ente (tramite programmi, modelli, formazione), e la preservazione dell’impresa, evitando conseguenze economiche e interdittive troppo penalizzanti.

Conclusioni

La sentenza n. 22438 del 14 giugno 2025 costituisce una ripresa e conferma coerente e lineare dell’orientamento di legittimità già delineato dalla sentenza delle SS.UU. n. 14840/2023. Essa conferma che la messa alla prova, quale istituto del diritto penale della persona fisica, non può essere estesa agli enti senza espressa previsione normativa; l’analogia, anche se favorevole, non basta in un contesto così delicato (“tertium genus”, riserva di legge, tassatività, natura rieducativa e afflittiva del trattamento).

L’auspicio è che la riforma del D.Lgs. 231 includa strumenti analoghi, adeguati alla natura degli enti, favorendo un equilibrio tra responsabilità, risocializzazione e continuità aziendale — ma solo tramite una chiara fonte normativa.

Riferimenti principali

  • Sezioni Unite Cass., sentenza n. 14840/2022 (depositata 6 aprile 2023): inapplicabilità della messa alla prova agli enti ex D.Lgs. 231/2001.

  • Suprema Corte, sentenza n. 22438, 14 giugno 2025: conferma della non estensibilità dell’istituto agli enti, annullamento della decisione di merito (Perugia) e cancellazione dell’effetto estintivo