CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16829 depositata il 23 giugno 2025
Lavoro – CIGO – Ferie – Tredicesima mensilità – Differenze retributive – Conciliazione in sede sindacale – Onere di prova – Specificità dei motivi – Inammissibilità
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di A.F., confermando la decisone di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna della Società L.G. spa al pagamento di differenze retributive.
La Corte territoriale ha dato atto della limitazione della domanda del lavoratore al periodo successivo alla conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le parti il 14.10.2011.
Ha ritenuto non assolto l’onere di specifica allegazione in ordine ai fatti generatori delle differenze retributive rivendicate.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.F. con tre motivi.
La Società L.G. spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata ammissione della prova testimoniale come articolata dal ricorrente sia in primo grado che nel ricorso in appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 329 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per il mancato pagamento della CIGO in quanto non concessa e della retribuzione nel periodo dal 6.8.2012 al 6.11.2012 e il mancato assolvimento dell’onere di prova datoriale sul punto.
3. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza d’appello la violazione del c.c.n.l. edilizia in ordine alle ferie e alla tredicesima mensilità nonché la mancata disamina dell’istituto Cassa edile.
4. I motivi di ricorso sono inammissibili per più profili.
Anzitutto, per difetto di specificità.
Questa Corte ha sottolineato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.
Ne consegue che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass. n. 11603 del 2018; Cass.).
Si è aggiunto che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. S.U. n. 23745 del 2020).
I motivi in esame non consentono di comprendere quali fossero le domande svolte dal ricorrente in primo grado e le allegazioni fatte in relazione ai singoli capi di domanda, allegazioni che la Corte d’appello ha ritenuto deficitarie; neppure argomentano le dedotte violazioni di legge individuando un accertamento in fatto incontestato e quindi la errata interpretazione o applicazione delle norme di diritto o del contratto collettivo in relazione a quanto ricostruito in fatto sullo svolgimento del rapporto di lavoro, sugli orari, sulle prestazioni eseguite e sui compensi ricevuti o non ricevuti.
Non è neanche scrutinabile la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto essa presuppone l’esatta individuazione del petitum e dei fatti costitutivi quale premessa per il corretto operare della regola di distribuzione dell’onere di prova.
Il primo motivo di ricorso è, inoltre, inammissibile perché si sostanzia in una critica alla mancata ammissione delle prove testimoniali, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata cha ha ritenuto, a monte, insufficienti le allegazioni del lavoratore.
5. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. G.L., antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.