Entro il 29 settembre 2025 è il termine ultimo per la presentazione in ritardo  della dichiarazione IMU ed evitare le conseguenze derivanti dalla sua omessa presentazione. Sebbene l’obbligo dichiarativo non riguardi la generalità dei contribuenti – in quanto, in molti casi, l’imposta municipale propria può essere correttamente determinata anche in assenza di dichiarazione – vi sono circostanze ben precise in cui la comunicazione al Comune si rende necessaria.

Chi abbia omesso di presentare la dichiarazione IMU relativa all’anno 2024, ha ancora tempo per regolarizzare la propria posizione: entro il 29 settembre 2025 è infatti possibile usufruire del ravvedimento operoso, evitando le più gravi conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento tributario.

L’obbligo dichiarativo IMU

La dichiarazione IMU è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha sostituito integralmente la disciplina dell’IMU precedentemente vigente. In particolare, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione quando:

  • si verificano variazioni soggettive o oggettive che incidono sulla determinazione dell’imposta;

  • vi è l’acquisizione o la perdita di agevolazioni (es. esenzione per immobili storici, uso gratuito a parenti, ecc.);

  • si verificano situazioni non conoscibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Tuttavia, poiché il 30 giugno 2025 cade di lunedì, ma la scadenza è stata prorogata (in virtù di disposizioni transitorie) al 29 settembre 2025, tale è il termine ultimo per adempiere all’obbligo in forma ravveduta.

Omessa dichiarazione: profili sanzionatori

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, si applica una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta dovuta, con un minimo di 51 euro (art. 1, comma 796, L. 160/2019, che richiama l’art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Va precisato che l’omessa dichiarazione non determina di per sé l’evasione dell’imposta, ma aggrava il profilo sanzionatorio, qualora emergano discrepanze nei versamenti o omissioni dichiarative relative a riduzioni o esenzioni.

Il ravvedimento operoso: una via di regolarizzazione

L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente al contribuente di sanare spontaneamente l’omissione, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Nel caso dell’omessa dichiarazione IMU, è possibile regolarizzare la posizione presentando tardivamente la dichiarazione e versando la sanzione ridotta, secondo le seguenti percentuali:

  • Ravvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione ridotta a 1/10 del minimo (quindi, dal 100% si scende al 10%).

È quindi fondamentale che la dichiarazione venga presentata entro il 29 settembre 2025, per usufruire della riduzione massima consentita per tale fattispecie.

Modalità di presentazione

La dichiarazione IMU va presentata utilizzando il modello ministeriale approvato con apposito decreto (ultimo aggiornamento: DM 29 luglio 2022), e può essere trasmessa:

  • in modalità cartacea presso il Comune competente;

  • tramite posta raccomandata A/R;

  • per via telematica, tramite PEC o intermediari abilitati.

È consigliabile conservare copia della dichiarazione e della ricevuta di invio, anche per prevenire future contestazioni.

Considerazioni finali

La scadenza del 29 settembre 2025 rappresenta un’opportunità concreta per tutti quei contribuenti che, per disattenzione o per incertezza normativa, non hanno adempiuto all’obbligo dichiarativo IMU relativo all’anno 2024. Il ravvedimento operoso si conferma strumento cardine per incentivare la compliance fiscale, garantendo al contribuente una via di uscita “soft” rispetto all’irrigidimento sanzionatorio tipico dell’accertamento d’ufficio.

In un’epoca in cui la fiscalità locale assume un peso crescente nella gestione del patrimonio immobiliare, è essenziale adottare un approccio consapevole e tempestivo nei confronti degli adempimenti tributari, anche di quelli percepiti – erroneamente – come secondari.