CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23584 depositata il 20 agosto 2025
Retribuzione – Mansioni superiori – Inquadramento – Differenze retributive – Demansionamento – Prescrizione – Trasferimento – Risarcimento del danno – Accoglimento
Fatti di causa
Con sentenza del 12.9.23 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 10.5.21 del tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto in favore del lavoratore in epigrafe mansioni superiori relative al quinto livello dal 2011 al 2017, quindi il diritto all’inquadramento relativo dal 2012, e aveva condannato il datore al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione (quindi dal 2013 al 2017), dichiarando illegittimo il trasferimento ad altra unità e l’assegnazione di mansioni operate dalla fine 2017 in poi, e condannando quindi al risarcimento del danno alla professionalità nella misura del 40% della retribuzione in riferimento al periodo da ultimo indicato.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto il diritto alle differenze retributive limitato al 2017, liquidando per il periodo successivo solo il danno da demansionamento ragguagliandolo alla retribuzione effettivamente percepita (quindi quella del livello inferiore, oggetto del demansionamento che la stessa sentenza ravvisa).
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per unico motivo, cui resiste il datore con controricorso; le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Motivi della decisione
Il motivo deduce violazione dell’articolo 2103 c.c. per avere escluso il mantenimento della retribuzione superiore spettante nel periodo di demansionamento.
Il motivo è fondato perché il lavoratore ha acquisito la qualifica superiore per effetto proprio della stessa pronuncia e perciò il danno va liquidato con riferimento alla retribuzione relativa (e non invece come fatto dalla corte d’appello a quella inferiore corrispondente alle mansioni assegnate, peraltro oggetto di censura proprio per l’intervenuto demansionamento).
Invero, la garanzia di irriducibilità della retribuzione non può venir meno nel caso in cui l’assegnazione a mansioni inferiori sia frutto, come accertato nel caso di specie, di un illegittimo esercizio dello jus variandi.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta all’indicato principio, deve essere cassata e la causa rinviata alla stessa corte d’appello per un nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del presente procedimento.